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contratti che si compiono col solo consenso 265


VII

577E per questa stessa ragione non erano conosciuti i mandati; onde restò quella regola di diritto civile antico: «Per extraneam personam acquiri nemini».

VIII

578Ma, a quello dell’eroiche essendo poi succeduto il diritto delle genti umane che diffinisce Ulpiano, si fece tanto rivolgimento di cose, che la vendita e compera, la qual anticamente, se, nell’atto del contrarsi, non si stipulava la «dupla», non produceva l’evizione, oggi è la regina de’ contratti i quali si dicono «di buona fede», e naturalmente, anco non patteggiata, la deve.