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politica degli eroi 307


638Tra queste per tal costume da’ greci dette «barbare nazioni», una fu la romana per due luoghi d’oro della legge delle XII Tavole. Uno: «Adversus hostem aeterna auctoritas esto». L’altro è rapportato da Cicerone: «Si status dies sit, cum hoste venito». E qui prendono la voce «hostis», indovinando con termini generali, come per metafora cosí detto l’«avversario che litiga»; ma sullo stesso luogo Cicerone riflette, troppo al nostro proposito, che «hostis», appresso gli antichi si disse quello che fu detto poi «peregrinus». I quali due luoghi, composti insieme, danno ad intendere ch’i romani da principio tennero gli stranieri per eterni nimici di guerra. Ma i detti due luoghi si deon intendere di quelli che furono i primi «hostes» del mondo, che, come sopra si è detto, furono gli stranieri ricevuti agli asili, i quali poi vennero in qualitá di plebei nel formarsi dell’eroiche cittá, come si sono dimostrati piú sopra. Talché il luogo appresso Cicerone significa che, nel giorno stabilito, «venga il nobile col plebeo a vendicargli il podere», come anco si è sopra detto. Perciò l’«eterna autoritá», che si dice dalla medesima legge, dev’essere stata contro i plebei, contro i quali ci disse Aristotile nelle Degnitá che gli eroi giuravano esser eterni nimici. Per lo quale diritto eroico i plebei, con quantunque corso di tempo, non potevan usucapere niuno fondo romano, perché tai fondi erano nel commerzio de’soli nobili; ch’è buona parte della ragione perché la legge delle XII Tavole non riconobbe nude possessioni. Onde poi, incominciando a disusarsi il diritto eroico e invigorendo l’umano, i pretori assistevan essi alle nude possessioni fuori d’ordine, perché né apertamente né per alcuna interpetrazione aveano da essa legge alcun motivo di costituirne giudizi ordinari né diretti né utili; e tutto ciò, perché la medesima legge teneva le nude possessioni de’ plebei esser tutte precarie de’ nobili. Altronde non s’impacciava delle furtive o violente de’ nobili medesimi, per quell’altra propietá delle prime repubbliche (che lo stesso Aristotile nelle Degnitá pur ci disse), che non avevano leggi d’intorno a’ privati torti ed offese, delle quali essi privati la si dovevano vedere con la forza