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216 libro secondo


del mondo. [CMA3] Si riprende di falsa oppenione Cuiacio, il qual tiene cotal materia di feudi per vile; la quale nelle sue cagioni è tanto nobile e luminosa, ch’indi, nonché la giurisprudenza romana, illustra i suoi principi essa dottrina politica, ch’è la regina di tutte le scienze pratiche.

1273[611*] Dalla discoverta di tal’ospiti eroici si può facilmente intendere il trasporto di fantasia, per lo quale Cicerone negli Ufici vanamente ammira la mansuetudine degli antichi romani, che col benigno nome di «ospite» chiamavano il nimico di guerra. A cui adatto somigliante sono due altri: uno di Seneca, ove vuol pruovare che debbano i signori usare umanitá inverso gli schiavi, perocché gli antichi gli chiamarono «padri di famiglia»; l’altro è di Grozio, che, nell’annotazioni a’ libri De iure belli et pacis, con un gran numero di leggi di diverse barbare nazioni d’Europa crede dimostrare la mitezza delle antiche pene dell’omicidio, che condannano in pochi danai la morte d’un uomo ucciso. I quali tre errori escono dalla sorgiva di tutti gli altri che si sono presi d’intorno a’ principi dell’umanitá delle nazioni, la quale è stata da noi additata tralle prime delle nostre Degnitá; perché tali etimologie e tali leggi dimostrano la fierezza de’ primi tempi barbari anzi che no, ne’ quali trattavano gli stranieri da minici di guerra, i figliuoli a guisa di schiavi, come si è sopra veduto, e tenevano cotanto a vile il sangue de’ poveri vassalli rustici, che con la lingua feudale si dicevano «homines», di che si meraviglia Ottomano, come abbiam accennato sopra.

CAPITOLO QUARTO

1274[624] [CMA3] Tanto che la βουλή e l’ἀγορά ..... dovetter essere tra’ romani le ragunanze curiate..... e le ragunanze tribunizie. D’una delle quali Pomponio fa menzione, ove narra la legge con la quale Giunio Bruto pubblicò alla plebe romana l’ordinamento fatto da’ padri d’intorno agli re per sempre discacciargli da Roma. Sopra la nominazione della qual legge dicono tante inezie erudite i colti interpetri della romana ragione; delle quali quella non è punto da passare senza castigo: che cotal legge fusse stata appellata «tribunizia» [CMA*] quasi «Bruti Iunia»; e piú quell’altra: [CMA3] perocché Giunio Bruto, che comandolla, era allora tribuno de’ celeri, ch’ora si direbbe capitano delle guardie del corpo