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[SEZIONE UNDECIMA]

TRE SÈTTE DI TEMPI

[CAPITOLO UNICO]

[sètte dei tempi religiosi, puntigliosi e civili]

975Tutte l’anzidette cose si sono praticate per tre sètte de’ tempi.

976Delle quali, la prima fu de’ tempi religiosi, che si celebrò sotto i governi divini.

977La seconda, de’ puntigliosi, come di Achille; ch’a’ tempi barbari ritornati fu quella de’ duellisti.

978La terza, de’ tempi civili ovvero modesti, ne’ tempi del diritto naturale delle genti, che, nel diffinirlo, Ulpiano lo specifica con l’aggiunto d’«umane», dicendo «ius naturale gentium humanarum»; onde, appo gli scrittori latini sotto gl’imperadori, il dovere de’ sudditi si dice «officium civile», e ogni peccato, che si prende nell’interpetrazion delle leggi contro l’equitá naturale, si dice «incivile». Ed è l’ultima setta de’ tempi della giurisprudenza romana, cominciando dal tempo della libertá popolare. Onde prima i pretori, per accomodare le leggi alla natura, costumi, governo romano, di giá cangiati, dovetter addolcire la severitá ed ammollire la rigidezza della legge delle XII Tavole, comandata, quand’era naturale, ne’ tempi eroici di Roma; e dipoi gl’imperadori dovettero snudare di tutti i veli, di che l’avevano coverta i pretori, e far comparire tutta aperta e generosa, qual si conviene alla gentilezza alla quale le nazioni s’erano accostumate, l’equitá naturale.