Prohibitione di fonder o' diminuire monete ducali d'argento

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Ferdinando I de' Medici

1606 Indice:Prohibitione di fonder o' diminuire monete ducali d'argento.djvu Economia Prohibitione di fonder o’ diminuire monete ducali d'argento Intestazione 8 maggio 2009 100% economia

[p. 3 modifica]Il Sereniss. Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. li molto Magnifici, e Clarissimi SS. Luogotenente, e Consiglieri suoi nella Rep. Fiorentina, Considerando la gran quantitá di moneta d’Argento, che da poco tempo in quà si è battuta in questa Zecca, e la grande scarsitá di essa, che di presente si trova in questa Cittá di Firenze, e in quella di Siena, e nel resto delli stati di S. Al. e dubitando, che in fra l’altre cause ció proceda, perche molti, non sapendo la gravitá del delitto, e della pena impostali dalle leggi, e ordini, si mettino à fonder monete, per far lor lavori, e spenghino per tal via gran’ quantitá di esse, in grave danno dell’universale, e dell’Arti della Lana, e Seta particularmente che havendo difficultá di danari, non possono lavorar gagliardamente, coma richiede il bisogno della Città, e de poveri, e con perdere, e mandar male la spesa, che ci vá in fabricar dette monete, e etiam con ingiuria del Principe stesso, del quale portano l’impronta.

Onde volendo a tal disordine, e altri come sotto, per quanto si può, provedere, rinovando le prohibitioni antiche, fanno publicamente bandire, notificare, e espressamente comandare à tutti.

Che in modo alcuno, ne sotto qualsivoglia quesito colore, ne per qualsivoglia causa, e occasione, che diró, excogitar si possa nessuno ardisca, o presuma fondere, struggere, disfare, diminuire, sbolzonare, ne in alcun modo tagliare, o limare qualsivoglia sorte di moneta d’argento di S. A. S. ne de suoi Serenissimi predecessori, sotto quelle pene pecuniarie, e di corpo afflittive, che alli spettabili [p. 4 modifica]SS. Orte di Guardia, é Balia, ò, alli Signori di Zecca di questa Cittá di Firenze parranno giuste, e convenienti etiam fino alla morte inclusive, con la prevenzione in fra di loro.

Frà dette pene siano sottoposti anco tutti li complici, e fautori in qualsivoglia modo. Con questo però, che il primo di essi, quale accuserá li altri, ó gli scoprirá, venga libero, e assoluto da ogni pena, e pregiudizio, e di piú guadagni il terzo della moneta fusa, tosata, o limata. Et il medesimo premio guadagni ogn’altro accusatore palese, ó, segreto, e se detto premio non arrivassi a scudi 25. se li supplisca delle facultá del delinquente fino à detta somma, e in difetto di esse, di quel del Fisco.

Volendo che questa prohibitione, e bando abbracci anco la Città Contado, e Montagna di Pistoia, e ogni altro luogo, e persona etiam piú privilegiata, e de quali bisognassi far spezial’ menzione, qual volsero, che si habbia qui per inserta, e espressa. Et tutto il disopra s’intenda esser, e sia in augumento, e non in diminuzione dell’altre provisioni, e bandi in questa materia fatti. Rimettendo tutte le transgressioni passate quanto al fondere fellamente, Mandantes e c. non obstantib. e c.


Bandito per me Francesco Guidalotti banditore questo di 20 d’Ottobre. 1606.