Protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie - Convenzione, UNGA, 18 dicembre 1990

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Assemblea Generale delle Nazioni Unite

1990 diritto diritto Protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie Intestazione 11 settembre 2008 50% diritto

Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990
1990
Depositario: UNSG


Traduzione italiana dal francese, comparata con le edizioni spagnola e inglese a cura di Manfred Bergmann, Casa Diritti Sociali

PREAMBOLO

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Tenendo conto dei principi consacrati dagli strumenti di base delle Nazioni Unite relativi ai diritti dell’uomo, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi delle donne e la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo,

Tenendo conto allo stesso modo dei principi e delle norme riconosciuti tra gli strumenti pertinenti elaborati sotto gli auspici dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e in particolare la Convenzione concernente i lavoratori migranti (n° 97), la Convenzione concernente le migrazioni nelle condizioni abusive e la promozione dell’eguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (n° 143), le Raccomandazioni concernenti i lavoratori migranti (n° 86 e n° 151), nonché la Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio (n° 29) e la Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato (n° 105),

Nel riaffermare l’importanza dei principi enunciati nella Convenzione concernenti la lotta contro la discriminazione nell’ambito dell’insegnamento, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,

Richiamando la Convenzione contro la tortura e altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento di coloro che delinquono, il Codice di condotta per i responsabili dell’applicazione delle leggi e le Convenzioni relative alla schiavitù,

Richiamando che uno degli obiettivi dell’Organizzazione internazionale del lavoro, come previsto nella sua costituzione, è la protezione degli interessi dei lavoratori quando sono impiegati in un paese altro dal proprio, e avendo presenti le conoscenze specializzate e l’esperienza di detta organizzazione per le questioni concernenti i lavoratori migranti e le loro famiglie,

Riconoscendo l’importanza del lavoro realizzato nei riguardi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da diversi organi delle Nazioni Unite, particolarmente dalla Commissione dei diritti dell’uomo e la Commissione di Sviluppo Sociale, nonché dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e dall’Organizzazione mondiale della salute e da altre organizzazioni internazionali, Riconoscendo allo stesso modo i progressi conseguiti da alcuni Stati su base regionale o bilaterale in vista della protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, nonché l’importanza e l’utilità degli accordi bilaterali e multilaterali in questo ambito,

Coscienti dell’importanza e della vastità del fenomeno migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un gran numero di paesi della comunità internazionale,

Coscienti degli effetti delle migrazioni di lavoratori sugli Stati e le popolazioni in causa e desiderosi di fissare norme che permettano agli Stati di armonizzare le loro intenzioni con l’accettazione di alcuni principi fondamentali per ciò che riguarda il trattamento dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie,

Considerando la situazione di vulnerabilità nella quale si trovano frequentemente i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie per il fatto, tra gli altri, del loro allontanamento dallo Stato d’origine e di eventuali difficoltà, legate alla loro presenza nello Stato di impiego,

Convinti che, ovunque, i diritti del lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie non sono stati sufficientemente riconosciuti e che dovrebbero dunque beneficiare di una protezione internazionale appropriata,

Tenendo conto del fatto che, in numerosi casi, le migrazioni sono fonte di gravi problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori migranti nonché per i lavoratori migranti stessi, in particolare a causa della dispersione della famiglia,

Considerando che i problemi umani che comportano le migrazioni sono ancora più gravi nei casi di migrazioni irregolari e convinti di conseguenza che vadano incoraggiate misure appropriate al fine di prevenire ed eliminare i movimenti clandestini nonché il traffico dei lavoratori migranti, assicurando allo stesso tempo la protezione dei diritti fondamentali di questi ultimi,

Considerando che i lavoratori sprovvisti di documenti o in situazione irregolare sono frequentemente impiegati in condizioni meno favorevoli di altri lavoratori e che certi datori di lavoro sono portati a ricercare una tale manodopera in vista di trarre beneficio da una concorrenza sleale,

Considerando allo stesso modo che l’impiego di lavoratori migranti in situazione irregolare si troverà scoraggiato se i diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti sono più largamente riconosciuti e, inoltre, che l’accordo su alcuni diritti supplementari ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in situazione regolare incoraggerebbe tutti i migranti e tutti i datori di lavoro a rispettare le leggi e procedure dello Stato interessato e a conformarvisi,

Convinti per questa ragione della necessità di istituire la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, nel riaffermare e nello stabilire norme di base nel quadro di una convenzione generale che sia universalmente applicata,

Hanno convenuto quanto segue:


PRIMA PARTE - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo primo

  1. A meno che non vi sia disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia senza distinzione alcuna, in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di tutta altra opinione, di origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di altra situazione.
  2. La presente Convenzione si applica a tutto il processo di migrazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che comprende i preparativi della migrazione, la partenza, il transito e tutta la durata del soggiorno, l’attività remunerata nello Stato di impiego, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.

Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione: 1. L’espressione "lavoratori migranti" designa le persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono; 2. a. L’espressione "lavoratori frontalieri" designa i lavoratori migranti che mantengono la loro residenza abituale in uno Stato vicino nel quale tornano in principio ogni giorno o almeno una volta a settimana; b. L’espressione "lavoratori stagionali" designa i lavoratori migranti la cui attività per sua natura, dipende dalle condizioni stagionali e non può essere esercitata che per una parte dell’anno; c. L’espressione "gente di mare", che comprende i pescatori, designa i lavoratori migranti impiegati a bordo di uno scafo immatricolato in uno Stato cui loro non appartengono; d. L’espressione "lavoratori di una installazione in mare " designa i lavoratori migranti impiegati su una installazione in mare che risiede nella giurisdizione di uno Stato cui loro non appartengono; e. L’espressione "lavoratori itineranti" designa i lavoratori migranti che avendo loro residenza abituale in uno Stato, devono, per la natura della loro attività, recarsi in altri Stati per brevi periodi f. L’espressione "lavoratori impiegati a titolo di progetto" designa i lavoratori migranti che sono stati ammessi in uno Stato di impiego per un tempo determinato per lavorare unicamente ad un progetto specifico eseguito in quello Stato per il loro datore di lavoro; g. L’espressione "lavoratore ammesso per un impiego specifico" designa i lavoratori migranti: i. Che siano stati inviati dai loro datori di lavoro per un tempo limitato e determinato in uno Stato di impiego per portare a termine una missione o un compito specifico, o ii. Che intraprendano per un tempo limitato e determinato un lavoro che esige delle competenze professionali, commerciali, tecniche o altre altamente specializzate; o iii. Che, su domanda del loro datore di lavoro nello Stato di impiego, intraprendono per un tempo limitato e determinato un lavoro di carattere provvisorio o di breve durata; e che sono tenuti a lasciare lo Stato di impiego sia al termine del loro soggiorno autorizzato, o piuttosto se essi non portano più a termine la missione o il risultato specifico, o se essi non eseguono più il lavoro iniziale; h. L’espressione "Lavoratore indipendente" designa i lavoratori migranti che esercitano una attività remunerata altrimenti che nel quadro di un contratto di lavoro e che guadagnano normalmente la loro sussistenza da quella attività lavorandovi da soli o con i membri delle loro famiglie, e tutti gli altri lavoratori migranti riconosciuti come lavoratori indipendenti in base alla legislazione applicabile dello Stato di impiego o ad accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 3 La presente Convenzione non si applica : a. A persone inviate o impiegate da organizzazioni e organismi internazionali né a persone inviate o impiegate da uno Stato fuori del proprio territorio per esercitare funzioni ufficiali, per i quali l’ammissione e lo statuto sono regolati dal diritto internazionale generale o da accordi internazionali o da convenzioni internazionali specifiche; b. A persone inviate o impiegate da uno Stato o per conto di uno Stato, fuori del proprio territorio che partecipano a programmi di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, per i quali l’ammissione e lo statuto sono regolati da un accordo specifico concluso con lo Stato di impiego e che, conformemente a quell’accordo, non sono considerati come lavoratori migranti; c. A persone che divengono residenti di uno Stato altro dal loro Stato di origine in qualità di investitori; d. A rifugiati e apolidi, salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale pertinente dello Stato parte interessato o degli strumenti internazionali in vigore in quello Stato; e. a studenti e a stagisti; f. A genti di mare e lavoratori di installazioni in mare che non sono stati autorizzati a risiedere o esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego.

Articolo 4 Ai fini della presente Convenzione, l’espressione "membri della famiglia" designa le persone sposate ai lavoratori migranti o aventi con questi delle relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro fanciulli a carico ed altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia in virtù della legislazione applicabile o di accordi bilaterali o multilaterali applicabili tra gli Stati interessati.

Articolo 5 Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie: a. Sono considerati come provvisti di documenti o in situazione regolare coloro che sono autorizzati ad entrare, soggiornare ed esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego conformemente alla legislazione di tale Stato e agli accordi internazionali ai quali quello Stato partecipa; b. Sono considerati come sprovvisti di documenti o in situazione irregolare coloro che non rispecchiano le condizioni previste al punto a del presente articolo.

Articolo 6 Ai fini della presente Convenzione: a. L’espressione "Stato di origine" si intende per lo Stato al quale la persona interessata appartiene; b. L’espressione "Stato di impiego" si intende per lo Stato dove il lavoratore migrante va ad esercitare, esercita, o ha esercitato una attività remunerata, secondo il caso; c. L’espressione "Stato di transito" si intende per tutti gli Stati per i quali la persona interessata passa per recarsi nello Stato di impiego o dallo Stato di impiego allo Stato di origine o allo Stato di residenza abituale.

SECONDA PARTE - NON-DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI

Articolo 7 Gli Stati parte si impegnano, in maniera conforme alle disposizioni degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo, a rispettare e a garantire a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia che si trovano sul loro territorio e su cui ricade la loro giurisdizione i diritti riconosciuti nella presente Convenzione senza distinzione alcuna, e in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di qualunque altra opinione, d’origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di qualunque altra situazione.

TERZA PARTE - DIRITTI DELL’UOMO DI TUTTI I LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA

Articolo 8

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia sono liberi di lasciare tutti gli Stati, ivi compreso il loro Stato di origine. Questo diritto non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie alla protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica, o del diritto e libertà degli altri, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente parte della Convenzione. 2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto in qualunque momento a rientrare e dimorare nel loro Stato di origine.

Articolo 9

Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie é protetto dalla legge.

Articolo 10

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 11

1. Nessun Lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere tenuto in schiavitù o servitù. 2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere costretto a svolgere un lavoro forzato oppure obbligatorio. 3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere interpretato in maniera tale da escludere, nello Stato dove certi crimini possono essere puniti con la detenzione accompagnata a lavoro forzato, lo svolgersi di una pena di lavoro forzato inflitta da un tribunale competente. 4. Non é considerato come "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo: a. Tutto il lavoro o il servizio, non nominato al paragrafo 3 del presente articolo, normalmente richiesto ad un individuo che é detenuto in virtù di una decisione di giustizia regolare o che, essendo stato oggetto di tale decisione, stia scontando pene alternative; b. Tutto il servizio richiesto nel caso di forza maggiore o di sinistri che minacciano la vita o il benessere della comunità; c. Tutto il lavoro o tutto il servizio che faccia parte degli obblighi civili normali nella misura in cui ciò sia egualmente imposto ai cittadini dello Stato considerato.

Articolo 12

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto implica la libertà di avere o adottare una religione o una convinzione di loro scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o in comune, tanto in pubblico quanto in privato, per il culto e la celebrazione dei riti, le pratiche e l’insegnamento. 2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono subire alcuna costrizione che attenti alla loro libertà di avere o di adottare una religione o una convinzione di loro scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge e che sono necessarie alla protezione della sicurezza, dell’ordine, della salute o della moralità pubblica o delle libertà e diritti fondamentali altrui. 4. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori, tra i quali almeno uno sia un lavoratore migrante, e, nel caso, dei tutori legali di far assicurare l’educazione religiosa e morale dei loro fanciulli in maniera conforme alle loro proprie convinzioni.

Articolo 13

1. I lavoratori migranti e le loro famiglie non possono essere molestati per le loro opinioni. 2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di espressione; Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere, e di rispondere ad informazioni e idee di qualsiasi specie, senza riguardo a frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata, o artistica, o per qualunque altro mezzo di propria scelta. 3. L’esercizio del diritto previsto al paragrafo 2 del presente articolo comporta dei doveri speciali e delle responsabilità speciali. Si può di conseguenza essere sottomessi a certe restrizioni che devono tuttavia essere espressamente fissate dalla legge e che sono necessarie: a. Al rispetto dei diritti e della reputazione di altri; b. Alla salvaguardia della sicurezza nazionale degli Stati concernenti, dell’ordine pubblico, della salute pubblica o della moralità; c. Al fine di impedire tutta la propaganda a favore della guerra d. Al fine di impedire qualunque appello all’odio nazionale, razziale o religioso, che costituisce una incitazione alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza.

Articolo 14

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza o in altre sue modalità di comunicazione, né ad attentati illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore migrante e membro della sua famiglia ha diritto alla protezione della legge contro tali ingerenze o tali attentati.

Articolo 15

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato arbitrariamente di beni propri, dei quali sia proprietario a titolo individuale o in associazione con altre persone. Quando, in virtù della legislazione in vigore nello Stato di impiego, i beni di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia siano oggetto di una espropriazione totale o parziale, l’interessato ha diritto ad una indennità equa e adeguata.

Articolo 16

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla libertà e alla sicurezza delle loro persone. 2. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla protezione effettiva dello Stato contro la violenza, i danni corporali, le minacce e le intimidazioni, che siano fatte da funzionari o da singoli individui, da gruppi o da istituzioni. 3. Ogni verifica dell’identità dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da parte degli agenti di polizia viene effettuata in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge. 4. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere soggetti, individualmente o collettivamente, ad un arresto o una detenzione arbitraria; essi non possono essere privati della loro libertà, se non per i motivi e in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge. 5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e sono informati in tempi brevi, in una lingua che loro comprendono, su tutte le accuse mosse contro di loro. 6. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono arrestati o detenuti a motivo di una infrazione penale devono essere tradotti al più presto davanti a un giudice o una altra autorità abilitata per legge ad esercitare le funzioni giudiziarie e devono essere giudicati in un lasso di tempo ragionevole o liberati. La loro detenzione in attesa di passare in giudicato non deve costituire la regola, ma la loro messa in libertà può essere subordinata ad alcune garanzie che assicurino la loro comparizione all’audizione, a tutti gli altri atti della procedura, e, nei casi dovuti, all’esecuzione della sentenza. 7. Se alcuni lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia sono arrestati o sono imprigionati o posti sotto controllo in attesa di passare in giudicato o sono detenuti in qualunque altra maniera: a. Le autorità consolari o diplomatiche dei loro Stati d’origine o di uno Stato rappresentante gli interessi di tale Stato vengono informati al più presto, a loro richiesta, sul loro arresto o sulla loro detenzione e dei motivi addotti; b. Gli interessati hanno il diritto di comunicare con le suddette autorità. Tutte le comunicazioni indirizzate alle suddette autorità dagli interessati gli vengono trasmesse al più presto come hanno anche il diritto di ricevere al più presto comunicazioni dalle suddette autorità; c. Gli interessati vengono informati al più presto di questo diritto e dei diritti derivanti dai trattati in materia che impongono, nei casi dovuti, gli Stati interessati, di corrispondere e di adoperarsi con i rappresentanti delle suddette autorità e di prendere tra di loro disposizioni in vista della loro rappresentanza legale. 8. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che si trovino privati della loro libertà per arresto o detenzione hanno il diritto di introdurre un ricorso presso un tribunale affinché questo stabilisca al più presto sulla legalità della loro detenzione e ordini la loro liberazione se la detenzione è illegale. Quando assistono all’udienza, gli interessati beneficiano gratuitamente, in caso di bisogno, dell’assistenza di un interprete se loro non comprendono o non parlano la lingua utilizzata. 9. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie vittime di arresto o di detenzione illegale hanno diritto al risarcimento.

Articolo 17

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono privati della loro libertà sono trattati con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana e della loro identità culturale. 2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie imputati sono, salvo alcune circostanze eccezionali, separati dai condannati e sottomessi ad un regime diverso, appropriato alla loro condizione di persone non condannate. I giovani imputati vengono separati dagli adulti e si decide sul loro caso il più rapidamente possibile 3. I lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che sono detenuti in uno Stato di transito o uno Stato di impiego a causa di una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni devono essere separati, nella misura del possibile, dai condannati o imputati. 4. Durante tutto il periodo nel quale dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia siano imprigionati in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale, il regime penitenziario comporta un trattamento il cui obiettivo essenziale è la loro espiazione e il loro recupero sociale. I giovani che delinquono vengono separati dagli adulti e sottomessi ad un regime appropriato alla loro età ed al loro status legale. 5. Durante la loro detenzione o il loro imprigionamento, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono quanto i nazionali degli stessi diritti di visita dei membri delle loro famiglie. 6. Ogni volta che i lavoratori migranti vengono privati della loro libertà le autorità competenti dello Stato interessato accordano una attenzione particolare ai problemi che potrebbero porsi nei confronti delle loro famiglie, particolarmente al coniuge e ai figli minorenni. 7. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono sottoposti a una qualunque forma di detenzione o di imprigionamento in virtù delle leggi dello Stato di impiego o dello Stato di Transito godono dei medesimi diritti degli appartenenti a quello Stato che si trovano nella stessa situazione. 8. Se dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sono detenuti al fine di verificare se consista una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni, nessuna frase che ne risulti potrà essere mossa a loro carico.


Articolo 18

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno gli stessi diritti dei cittadini dello Stato considerato dinanzi ai tribunali. Hanno diritto che la loro causa sia considerata equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente ed imparziale, stabilito per legge, che deciderà sia la fondatezza di tutte le accuse di carattere penale diritte contro di lui, sia delle contestazioni sui loro diritti ed obblighi di carattere civile. 2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale sono presunti innocenti sino a quando la loro colpevolezza viene legalmente stabilita. 3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale hanno diritto almeno alle seguenti garanzie : a. Essere informati, al più presto, in una lingua che loro comprendono ed in maniera dettagliata, sulla natura e sui motivi dell’accusa portata contro di loro; b. Disporre dei tempi e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della loro difesa e di comunicare con il consulente di loro scelta; c. Essere giudicati senza ritardo eccessivo d. Essere presenti al processo e difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di loro scelta; se non si dispone di difensori, essere informati del loro diritto di averne uno e, ogni volta che l’interesse della giustizia lo esige, avere a disposizione d’ufficio un difensore, gratuito, se egli non dispone dei mezzi per remunerarlo; e. Interrogare o fare interrogare i testimoni a favore ed ottenere la comparizione e l’interrogatorio dei testimoni a sfavore nelle stesse condizioni dei testimoni a favore; f. Farsi assistere gratuitamente da un interprete se egli non comprende o non parla la lingua impiegata durante l’udienza; g. Non essere forzati a testimoniare contro sé stessi o di dichiararsi colpevoli. 4. La procedura applicabile ai minori terrà conto della loro età e dell’interesse che presenta la loro rieducazione. 5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dichiarati colpevoli di una infrazione hanno il diritto di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza e la condanna, in maniera conforme alla legge. 6. Quando una condanna penale definitiva viene successivamente annullata o quando la grazia viene accordata perché un fatto recente o recentemente rivelato prova che è stato prodotto un errore giudiziario, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che hanno subito una pena in ragione di tale condanna vengono indennizzati, in maniera conforme alla legge, a meno che venga provato che la non rivelazione in tempo utile del fatto sconosciuto è imputabile loro in parte o totalmente. 7. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere perseguito o punito in ragione di una infrazione per la quale egli sia stato già assolto o condannato da un giudizio definitivo, in maniera conforme alla legge e alla procedura penale dello Stato concernente.

Articolo 19

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere riconosciuto colpevole di un atto delittuoso per una azione o omissione che non costituisca un atto delittuoso di fronte al diritto nazionale o internazionale al momento in cui questo è stato commesso; allo stesso modo, non sarà inflitta alcuna pena più dura di quella che sia applicabile al momento in cui l’infrazione sia stata commessa. Se, posteriormente a tale infrazione la legge prevede l’applicazione di una pena più leggera, l’interessato ne deve beneficiare. 2. Quando si determina la pena per una infrazione commessa da un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, dovrebbe essere tenuto conto delle considerazioni umanitarie legate alla condizione del lavoratore migrante in particolare per quel che concerne il suo permesso di soggiorno o il suo permesso di lavoro

Articolo 20

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere imprigionato per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo contrattuale. 2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato della sua autorizzazione di residenza o del suo permesso di lavoro né essere espulso per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo risultante da un contratto di lavoro, a meno che l’esecuzione di tale obbligo non costituisca una condizione di rilascio di questa autorizzazione o di questo permesso.

Articolo 21

1. Nessuno, che non sia un funzionario debitamente autorizzato dalla legge a tale effetto, ha il diritto di confiscare, di distruggere o di tentare di distruggere dei documenti di identità, dei documenti autorizzanti l’entrata il soggiorno, la residenza o la stabilizzazione sul territorio nazionale, o del permesso di lavoro. Quando questa sia autorizzata, la confisca dei documenti deve dare luogo al rilascio di una ricevuta dettagliata. Non è permesso in alcun caso di distruggere i passaporti o documenti equivalenti dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie.

Articolo 22

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere oggetto di una espulsione collettiva. Qualunque caso di espulsione deve essere esaminato e interpretato su base individuale. 2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere espulsi dal territorio di una Stato parte che in applicazione di una decisione presa dall’autorità competente in maniera conforme alla legge. 3. La decisione deve essere notificata agli interessati in una lingua che essi comprendono. Su loro domanda, Quando questo non sia già obbligatorio, la decisione deve essere notificata per iscritto e, salvo circostanze eccezionali giustificate dalla sicurezza nazionale, questa viene ugualmente debitamente motivata. Gli interessati sono informati di questo diritto prima che la decisione sia presa, o al più tardi al momento in cui questa viene presa. 4. al di fuori dei casi in cui la decisione finale viene pronunciata da una autorità giudiziaria, gli interessati hanno il diritto di fare valere le ragioni di non essere espulsi e di fare esaminare il loro caso dall’autorità competente, a meno che delle ragioni imperative di sicurezza nazionale non esigano che sia altrimenti. Aspettando tale esame, gli interessati hanno il diritto di domandare la sospensione della decisione dell’espulsione. 5. Se una decisione di espulsione già eseguita viene di seguito annullata, gli interessati hanno il diritto di domandare delle riparazioni in maniera conforme alla legge e la decisione anteriore non viene invocata per impedirgli di fare ritorno nello Stato concernente. 6. In caso di espulsione, gli interessati devono avere una possibilità ragionevole, prima o dopo la loro partenza, di farsi versare tutti i salari o altre prestazioni che gli siano eventualmente dovute e di regolare tutte le obbligazioni in sospeso dovute 7. Senza pregiudicare l’esecuzione di una decisione di espulsione, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che siano oggetto di una tale decisione possono domandare di essere ammessi in uno Stato altro di quello di origine. 8. In caso di espulsione di lavoratori migranti o di membri delle loro famiglie, le spese dell’espulsione non sono a loro carico. Gli interessati possono essere costretti a pagare le spese del loro viaggio 9. in sé stessa, l’espulsione dello Stato di impiego non lede alcun diritto acquisito, in maniera conforme alla legislazione di questo stato, per i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie, e comprendendo il diritto di percepire i salari ed altre prestazioni che gli sono dovute.

Articolo 23

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di ricorrere al ricorso alla protezione e all’assistenza delle autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine o dello Stato rappresentante gli interessi di questo Stato in caso di attentato ai diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. In particolare, in caso di espulsione, l’interessato viene informato prontamente di questo diritto e le autorità dello Stato che lo espelle ne facilitano l’esercizio.

Articolo 24

Tutti i lavoratori migranti e tutti i membri della loro famiglia hanno il diritto al riconoscimento in tutti i luoghi della loro personalità giuridica.

Articolo 25

1. I lavoratori migranti devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i nazionali dello Stato di impiego in materia di remunerazione e ; a. Di altre condizioni di lavoro, ovvero ore straordinarie, orari di lavoro, riposo settimanale, congedo pagato, sicurezza, salute, cessazione di impiego, e tutte le altre condizioni di lavoro che, secondo la legislazione e la pratica nazionale sono intese con questo termine; b. Di altre condizioni di impiego, ovvero l’età minima di impiego, le restrizioni al lavoro a domicilio e tutte le altre questioni che, secondo la legislazione e gli usi nazionali, sono considerati come termini di impiego. 2. Non si può derogare legalmente, nei contratti di lavoro privati, al principio dell’uguaglianza di trattamento al quale si riferisce il paragrafo 1 del presente articolo. 3. Gli Stati parte adottano tutte le misure appropriate per provvedere che i lavoratori migranti non siano privati dei diritti che derivano da questo principio in ragione dell’irregolarità della loro situazione in materia di soggiorno o di impiego. Una tale irregolarità non deve in particolare avere per effetto di dispensare il datore di lavoro dei suoi obblighi legali o contrattuali o di restringere in alcuna maniera la portata dei suoi obblighi.

Articolo 26

1. Gli Stati parte riconoscono a tutti i lavoratori migranti e a tutti i membri delle loro famiglie il diritto: a. Di partecipare alle riunioni e alle attività dei sindacati e di tutte le altre associazioni create conformemente alla legge, in vista di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali e altri con l’unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate. b. Di aderire liberamente a tutti i sindacati e le associazioni summenzionati, con l’unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate. c. Di domandare aiuto e assistenza a tutti i sindacati e le associazioni summenzionate. 2. L’esercizio di questo diritto non può essere soggetto a restrizione se non quelle previste per legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per proteggere i diritti e libertà altrui.

Articolo 27

1. In materia di sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie beneficiano, nello Stato di impiego, dell’uguaglianza di trattamento con i nazionali nella misura in cui rispondono alle condizioni richieste dalla legislazione applicabile in questo Stato e i Trattati bilaterali e multilaterali applicabili. Le autorità competenti dello Stato di origine e dello Stato di impiego, possono in qualunque momento prendere le disposizioni necessarie a determinare le modalità di applicazione di questa norma. 2. Quando la legislazione applicabile priva i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie di una prestazione, gli Stati concernenti esaminano la possibilità di rimborsare agli interessati l’ammontare dei costi che gli sono versati a titolo di questa prestazione, sulla base del trattamento che viene accordato al nazionale che si trovi in una situazione similare.

Articolo 28

I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di ricevere tutti i servizi medici che sono necessari di urgenza per preservare le loro vite o evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base dell’uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa. Da tali servizi medici di urgenza non vengono rifiutati in ragione di una qualunque irregolarità in materia di soggiorno o di impiego.

Articolo 29

Ogni figlio di migrante lavoratore ha diritto ad un nome, alla registrazione della sua nascita e a una nazionalità.

Articolo 30

Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale di accesso all’educazione sulla base dell’uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa. L’accesso all’istruzione pubblica prescolastica e scolastica non deve essere rifiutata o limitata in ragione della situazione irregolare né al soggiorno o all’impiego di uno o l’altro dei genitori e né all’irregolarità del soggiorno del bambino nello Stato di impiego.

Articolo 31

1. Gli Stati parte assicurano il rispetto dell’identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e non impediscono loro di mantenere i loro legami culturali con il loro Stato di origine. 2. Gli Stati parte possono prendere delle misure appropriate per sostenere ed incoraggiare gli sforzi a questo riguardo.

Articolo 32

Alla scadenza del loro soggiorno nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e loro risparmi e, in maniera conforme alla legislazione applicabile degli Stati concernenti, i loro effetti personali e gli oggetti in loro possesso.

Articolo 33

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere informati dallo Stato di origine, lo Stato di impiego o lo Stato di transito, secondo il caso, di ciò che riguarda: a. I diritti che gli conferiscono dalla presente Convenzione; b. Le condizioni di ammissione, i loro diritti ed obblighi in virtù della legislazione e degli usi dello Stato concernente e tutte le altre questioni che permettono loro di conformarsi alle formalità amministrative o altre in questo Stato. 2. Gli Stati parte intraprendono tutte le misure che giudicano appropriate per diffondere le suddette informazioni o per vegliare affinché queste siano fornite dai loro datori di lavoro, i sindacati o altri organismi o istituzioni appropriate. Secondo i bisogni, questi cooperano a questo fine con gli altri Stati di competenza. 3. Le informazioni adeguate vengono fornite, su domanda, ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie, gratuitamente e, nella misura del possibile, in ua lingua che essi comprendono

Articolo 34

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione ha effetto di dispensare i lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie dell’obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti sia dello Stato di Transito che dello Stato di impiego, né dell’obbligo di rispettare l’identità culturale degli abitanti di quegli Stati.

Articolo 35

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione può essere interpretata come implicante la regolarizzazione della situazione dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sprovvisti di documenti o in situazione irregolare, né un qualsiasi diritto a tale regolarizzazione della loro situazione, né come inficiante le misure terse ad assicurare le condizioni sane ed eque per le migrazioni internazionali, previste nella sesta parte della presente Convenzione.

QUARTA PARTE - ALTRI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA CHE SONO PROVVISTI DI DOCUMENTI O IN SITUAZIONE REGOLARE

Articolo 36

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono provvisti di documenti o in situazione regolare nello Stato d’impiego beneficiano dei diritti previsti nella presente parte della Convenzione, oltre a quelli enunciati nella terza parte.

Articolo 37

Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della loro ammissione nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati dallo Stato di origine o lo Stato di impiego, secondo il caso, di tutte le condizioni poste alla loro ammissione e specialmente di quelle concernenti il loro soggiorno e le attività remunerate alle quali si possono dirigere oltre che delle esigenze alle quali si devono conformare nello Stato di impiego e delle autorità alle quali loro si dovranno indirizzare per domandare che queste condizioni siano modificate.

Articolo 38

1. Gli Stati di impiego fanno tutti gli sforzi possibili per autorizzare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie ad assentarsi temporaneamente senza che questo leda la loro autorizzazione di soggiorno o di lavoro, secondo il caso. Così facendo, gli Stati parte tengono conto degli obblighi e dei bisogni particolari dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, particolarmente nel loro Stato di origine. 2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati delle condizioni nelle quali sono autorizzati a tali assenze temporanee.

Articolo 39

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio dello Stato di impiego e di scegliervi liberamente la loro residenza. 2. I diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 40

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di formare con altri delle associazioni e dei sindacati nello Stato di impiego in vista di favorire e di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali ed altri. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni se non di quelle previste dalla legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o per proteggere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 41

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati di origine, di votare e di essere eletti nel corso di elezioni organizzati da questo Stato, in maniera conforme alla sua legislazione. 2. Gli Stati interessati devono, in caso di bisogno e in maniera conforme alla propria legislazione, facilitare l’esercizio di questi diritti

Articolo 42

1. Gli Stati parte prevedono l’allestimento di procedure o di istituzioni destinate a permettere di tenere conto, tanto nel lo Stato di origine che nello Stato di impiego, dei bisogni, aspirazioni ed obblighi particolari dei lavoratori migranti e i membri della loro famiglia, e nel caso, la possibilità per i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia di avere loro rappresentanti liberamente scelti in queste istituzioni. 2. Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita e l’amministrazione delle comunità locali. 3. I lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello Stato di impiego, se questo Stato nell’esercizio della propria sovranità accorda loro tali diritti.

Articolo 43

1. I lavoratori migranti beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne: a. L’accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza riserve di condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi competenti; b. L’accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento. c. L’accesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione professionale e di riqualificazione d. l’accesso all’alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi, e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti; e. L’accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni per avere il diritto di beneficiare dei diversi programmi siano rispettate; f. L’accesso alle cooperative ed alle imprese autogestite, senza che il loro status di migranti si trovi ad essere modificato e con riserva in caso di regole e regolamenti degli organi competenti; g. L’accesso e la partecipazione alla vita culturale; 2. Gli Stati parte si adoperano per creare le condizioni che permettano di assicurare l’uguaglianza effettiva di trattamento dei migranti lavoratori in vista di permettere loro di godere dei diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, ogni volta che le condizioni poste alla loro autorizzazione di soggiorno dallo Stato di impiego rispondono alle prescrizioni in merito. 3. Gli Stati di impiego non impediscono ai datori dei lavoratori migranti di creare degli alloggi o dei servizi sociali o culturali loro rivolti. Con riserva dell’articolo 70 della presente Convenzione, uno Stato di impiego può subordinare la messa in opera di detti servizi alle condizioni applicate in materia nel detto Stato.

Articolo 44

1. Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è l’elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell’unità della famiglia del lavoratore migrante. 2. Gli Stati parte prendono le misure che ritengono appropriate e che ricadono nella loro competenza per facilitare la riunione dei lavoratori migranti con il loro congiunto o con le persone aventi con loro tali relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, oltre che con i loro bambini a carico minori e non coniugati. 3. Per ragioni umanitarie, gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di accordare l’uguaglianza di trattamento, alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, agli altri membri della famiglia del lavoratore migrante.

Articolo 45

1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti beneficiano, nello Stato di impiego, della parità di trattamento con i nazionali di tale Stato per quel che concerne: a. L’accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, con riserva delle condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi di competenza; b. L’accesso alle istituzioni e servizi di orientamento e di formazione professionale, con riserva che le condizioni per parteciparvi siano soddisfatte; c. L’accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni richieste per beneficiare dei diversi programmi siano soddisfatte; d. L’accesso e la partecipazione alla vita culturale 2. Gli Stati di impiego conducono, ne caso dovuto in collaborazione con il paese di origine, una politica che mira a facilitare l’integrazione dei bambini del lavoratori migranti nel sistema di educazione locale, in particolare per quel che concerne l’insegnamento della lingua locale. 3. Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare l’insegnamento ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della loro cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano ogni volta secondo i bisogni. 4. Gli Stati di impiego possono assicurare dei programmi speciali di insegnamento nella lingua madre dei bambini dei lavoratori migranti, nel caso in collaborazione con gli Stati d’origine.

Articolo 46

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, con riserva della legislazione applicabile negli Stati interessati, oltre che degli accordi internazionali in materia e degli obblighi incombenti allo Stato interessato del fatto di loro appartenenza a delle unioni doganali, beneficiano di una esenzione dei diritti e delle tasse di importazione e di esportazione per i loro beni personali nonché di portare con sé il materiale necessario all’esercizio dell’attività remunerata motivandone l’ammissione nello Stato di impiego : a. Al momento della partenza dallo Stato di origine o dello Stato di residenza abituale; b. Al momento dell’ammissione iniziale nello Stato di impiego; c. Al momento della partenza definitiva dallo Stato di impiego; d. Al momento del ritorno definitivo nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale

Articolo 47

1. I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento della loro famiglia, dallo Stato di impiego a quello di origine o ad ogni altro Stato. Questi spostamenti vengono operati conformemente alle procedure stabilite dalla legislazione applicabile dallo Stato competente e conformemente agli accordi internazionali vigenti. 2. Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare questi spostamenti

Articolo 48

1. Senza pregiudicare gli accordi vigenti riguardanti la doppia imposizione, per le rimesse nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia: a. Non sono soggetti ad imposte, diritti o tasse in maniera tale che siano più elevate o più onerose di quelle che sono richieste ai nazionali in una situazione analoga; b. Beneficiano della riduzione o esenzione di imposte del caso, di qualunque tipo, e di tutti gli sgravi fiscali accordati ai nazionali in una situazione analoga, ivi comprese le deduzioni per i parenti a carico. 2. Gli Stati parte si sforzano di adottare delle misure appropriate miranti ad evitare la doppia imposizione sulle rimesse e i risparmi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 49

1. Quando dei permessi di soggiorno e di lavoro distinti sono richiesti dalla legislazione nazionale, lo Stato di impiego rilascia, al lavoratore migrante una autorizzazione di soggiorno per una durata almeno uguale a quella del suo permesso di lavoro. 2. I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, sono autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come versanti in situazione irregolare e non perdono il loro permesso di soggiorno per il solo fatto che la loro attività remunerata cessa prima della scadenza del loro permesso di lavoro o autorizzazione analoga. 3. Allo scopo di lasciare ai lavoratori migranti indicati nel paragrafo 2 del presente articolo sufficientemente tempo per trovare un’altra attività remunerata, il permesso di soggiorno non viene loro ritirato, almeno per il periodo nel quale possono avere diritto a indennità di disoccupazione.

Articolo 50

1. In caso di decesso di un lavoratore migrante o di dissoluzione del suo matrimonio, lo Stato di impiego prevede favorevolmente di accordare ai membri della famiglia di detto lavoratore migrante che risiedono in tale Stato nel quadro del nucleo familiare l’autorizzazione di dimorarvi; lo Stato di impiego tiene conto della durata della loro residenza in quello Stato. 2. I membri della famiglia ai quali tale autorizzazione non viene accordata disporranno prima della loro partenza di un lasso di tempo ragionevole per loro permettere di regolare i propri affari nello Stato di impiego. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non saranno interpretate come lesive dei diritti al soggiorno e al lavoro che vengono altrimenti accordati ai suddetti membri della famiglia dalla legislazione dello Stato di impiego o dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili a questo Stato.

Articolo 51

I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, non siano autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come trovantisi in condizioni irregolari né perdono il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto che la loro attività remunerata abbia fine prima della scadenza del loro permesso di lavoro, salvo nel caso che il permesso di soggiorno sia espressamente subordinato all’attività remunerata specifica per la quale il lavoratore sia stato ammesso nello Stato di impiego. Questi lavoratori migranti hanno il diritto di cercare un altro impiego, di partecipare a dei programmi di interesse pubblico e di seguire dei tirocini di riqualificazione durante il periodo residuo di validità del loro permesso di lavoro, con riserva delle condizioni e restrizioni specifiche nel permesso di lavoro.

Articolo 52

1. I lavoratori migranti godono nello Stato di impiego del diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata, con riserva delle restrizioni o condizioni seguenti. 2. Per tutti i lavoratori migranti, lo Stato di impiego può a. Restringere l’accesso ad alcune categorie limitate di impieghi, funzioni, servizi o attività, allorquando gli interessi dello Stato lo esigano e che la legislazione nazionale lo preveda; b. Restringere la libera scelta dell’attività remunerata conformemente alla propria legislazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite al di fuori del suo territorio. Gli Stati parte interessati si sforzano tuttavia di assicurare il riconoscimento di tali qualifiche. 3. Nel caso dei lavoratori migranti titolari di un permesso di soggiorno di durata limitata, lo Stato di impiego può anche: a. Subordinare l’esercizio del diritto alla libera scelta dell’attività remunerata alla condizione che il lavoratore migrante abbia risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere due anni; b. Limitare l’accesso di un lavoratore migrante a una attività remunerata a titolo di una politica volta a dare la priorità ai nazionali o a persone che sono loro assimilabili a tali affetti in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali. Una tale limitazione cessa di essere applicabile ad un lavoratore migrante che ha risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere i cinque anni. 4. Gli Stati di impiego prescrivono le condizioni nelle quali i lavoratori migranti che sono stati ammessi nel paese per prendervi un impiego possono essere autorizzati a lavorare per conto proprio. Si tiene conto del periodo durante il quale i lavoratori hanno già soggiornato legalmente nello Stato di impiego.

Articolo 53

1. I membri delle famiglie di un lavoratore migrante che hanno essi stessi una autorizzazione di soggiorno o di ammissione che sia senza limitazione di durata o sia automaticamente rinnovabile sono autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata nelle condizioni che sono applicabili a suddetto lavoratore in virtù delle disposizioni dell’articolo 52 della presente Convenzione. 2. Nel caso di membri della famiglia di un lavoratore migrante che non siano autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata, gli Stati parte studiano favorevolmente la possibilità di accordare loro l’autorizzazione di esercitare una attività remunerata con priorità sugli altri lavoratori che domandano di essere ammessi sul territorio dello Stato di impiego, con riserva di accordi bilaterali e multilaterali vigenti.

Articolo 54

1. Senza pregiudicare le condizioni della loro autorizzazione di soggiorno o del loro permesso di lavoro e dei diritti previsti agli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori migranti beneficiano della uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego per quel che concerne: a. La protezione contro il licenziamento ; b. Le indennità di disoccupazione c. L’accesso a programmi di interesse pubblico destinati a combattere la disoccupazione; d. L’accesso a un altro impiego in caso di perdita di lavoro o di cessazione di un’altra attività remunerata, con riserva dell’articolo 52 della presente Convenzione. 2. Se un lavoratore migrante stima che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, egli ha il diritto di portare il suo caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato di impiego, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell’articolo 18 della presente Convenzione.

Articolo 55

I lavoratori migranti che hanno ricevuto l’autorizzazione di esercitare una attività remunerata, con riserva delle condizioni specificate al momento del rilascio della detta autorizzazione, beneficiano dell’uguaglianza di trattamento con i nazionali dello Stato di impiego nell’esercizio di detta attività remunerata.

Articolo 56

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia descritti nella presente parte della Convenzione non possono essere espulsi dallo Stato di impiego se non per ragioni definite nella legislazione nazionale di detto Stato, e sotto riserva delle garanzie previste nella terza parte 2. L’espulsione non deve essere utilizzata con il fine di privare i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie dei diritti derivanti dal permesso di soggiorno e permesso di lavoro. 3. Quando si prevede di espellere un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, si dovrà tenere conto delle considerazioni umanitarie e dei tempi durante i quali l’interessato ha già soggiornato nello Stato di impiego.

QUINTA PARTE - DISPOSIZIONI APPLICABILI AD ALCUNE CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI MIGRANTI E AI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA

Articolo 57

Le categorie particolari di lavoratori migranti specificate nella presente parte della Convenzione e i membri della loro famiglia, che sono provvisti di documenti o in situazione regolare, godono dei diritti enunciati nella terza parte e, con riserva delle modifiche indicate qui di seguito, di quelle enunciate nella quarta parte.

Articolo 58

1. I lavoratori frontalieri, per come questi vengono definiti alla lettera "a" del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che sono loro applicabili in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego, tenuto conto di coloro che non hanno la residenza abituale in tale Stato. 2. Gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di dare ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata dopo un lasso di tempo dato. La concessione di questo diritto non modifica il loro statuto di lavoratori frontalieri.

Articolo 59

1. I lavoratori stagionali, per come questi sono definiti alla lettera "b" del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente Convenzione beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che si applica a loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori stagionali, tenuto conto di coloro che non sono presenti nel suddetto Stato che per una parte dell’anno. 2. Lo Stato di impiego si adopera, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, di concedere ai lavoratori stagionali che sono stati impiegati sul suo territorio per un periodo consistente la possibilità di dedicarsi ad altre attività remunerate e di dare loro priorità rispetto ad altri lavoratori che domandano di essere ammessi in tale Stato, con riserva degli accordi bilaterali e multilaterali applicabili.

Articolo 60

I lavoratori itineranti, per come questi sono definiti alla lettera "e" del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che possono essere loro accordati, in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori itineranti in tale Stato.

Articolo 61

1. I lavoratori impiegati a titolo di progetto, per come questi sono definiti alla lettera "f " del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente Convenzione, e i membri della loro famiglia beneficiano dei diritti previsti dalla quarta parte, eccezion fatta delle disposizioni della lettera "b" e "c" del paragrafo 1 dell’articolo 43, della lettera "d" del paragrafo 1 dell’articolo 43 in tema di programmi di alloggi sociali, della lettera "b" del paragrafo 1 dell’articolo 45 e degli articoli da 52 a 55. 2. Se un lavoratore impiegato a titolo di un progetto reputa che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, ha diritto di portare il proprio caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato dal quale questo datore di lavoro dipende, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell’articolo 18 della presente Convenzione. 3. Con riserva degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore che sono loro applicabili, gli Stati parte interessati si sforzano di provvedere che i lavoratori impegnati a titolo di progetti siano debitamente protetti dai sistemi di assistenza sociale del loro Stato di origine o di residenza abituale durante il loro impiego a titolo del progetto. Gli Stati parte interessati prendono delle misure appropriate a questo riguardo per evitare che questi lavoratori non siano privati dei loro diritti o non siano soggetti ad una doppia detrazione. 4. Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 47 della presente Convenzione e degli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, gli Stati parte interessati autorizzano lo spostamento dei guadagni dei lavoratori impiegati a titolo di progetti nello Stato di origine o di residenza abituale.

Articolo 62

1. I lavoratori ammessi per un impiego specifico, per come questi sono definiti alla lettera "g" del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti figuranti nella quarta parte, eccezion fatta per le disposizioni della lettera "b" e "c" del paragrafo 1 dell’articolo 43, della lettera "d" del paragrafo 1 dell’articolo 43 in materia di programmi di alloggi sociali dell’articolo 52 e della lettera "d" del paragrafo 1 dell’articolo 54. 2. I membri della famiglia dei lavoratori ammessi per un impiego specifico beneficiano dei diritti relativi ai membri della famiglia dei lavoratori migranti, enunciati nella quarta parte della presente Convenzione, eccezion fatta per le disposizioni dell’articolo 53.

Articolo 63

1. I lavoratori indipendenti, per come questi sono definiti alla lettera "h" del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti previsti nella quarta parte, ad eccezione dei diritti esclusivamente applicabili ai lavoratori aventi un contratto di lavoro. 2. Senza pregiudicare gli articolo 52 e 79 della presente Convenzione, la cessazione dell’attività economica dei lavoratori indipendenti non implica in sé il ritiro dell’autorizzazione che viene loro accordata oltre che ai membri della loro famiglia di restare nello Stato di impiego o di esercitarvi una attività remunerata, a meno che l’autorizzazione di residenza dipenda espressamente dall’attività remunerata particolare per la quale egli sia stato ammesso.


SESTA PARTE - PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI SANE, EQUE, DIGNITOSE E LEGALI PER QUEL CHE CONCERNE LE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA

Articolo 64

1. Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 79 della presente Convenzione, gli Stati parte interessati procedono in caso di bisogno ad alcune consultazioni e cooperano in vista di promuovere condizioni sane, eque e dignitose per quel che concerne le migrazioni internazionali dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie. 2. A questo riguardo, è da tenere debitamente in conto non solamente dei bisogni e delle risorse di mano d’opera attiva, ma egualmente dei bisogni sociali, economici, culturali e altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia oltre che delle conseguenze di tali migrazioni per le comunità concernenti.

Articolo 65

1. Gli Stati parte mantengono i servizi appropriati per occuparsi delle questioni relative alla migrazione internazionale de lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. Questi hanno in particolare il compito: a. Di formulare e mettere in opera politiche concernenti tali migrazioni: b. Di scambiare informazioni, procedere a consultazioni e cooperare con l autorità competenti di altri Stati concernenti a tali migrazioni; c. Di fornire informazioni appropriate, in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, sulle politiche, leggi e regolamenti relativi alle migrazioni e all’impiego, sugli accordi relativi alle migrazioni conclusi con altri Stati e su altre questioni pertinenti; d. Di fornire informazioni e aiuto appropriato ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia intorno alle autorizzazioni, le formalità richieste e gli adempimenti necessari alla loro partenza, il loro viaggio, il loro soggiorno, le loro attività remunerate, la loro uscita e il loro ritorno, e in quel che concerne le condizioni di lavoro e di vita nello Stato di impiego nonché le leggi ed i regolamenti in materia doganale, monetaria, fiscale ed altre. 2. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il sussistere dei servizi consolari adeguati ed altri servizi necessari per rispondere ai bisogni sociali, culturali ed altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia.

Articolo 66

1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i soli autorizzati ad effettuare operazioni in vista di reperimento di lavoratori per un impiego in un altro paese sono: a. I servizi o organismi ufficiali dello Stato in cui tali operazioni hanno luogo; b. I servizi o organismi ufficiali dello Stato di impiego sulla base di un accordo tra gli Stati interessati; c. Ogni organismo istituito a titolo di un accordo bilaterale o multilaterale. 2. Con riserva dell’autorizzazione, dell’approvazione e del controllo degli organi ufficiali degli Stati parte interessati stabilito conformemente alla legislazione ed alla pratica di tali Stati, degli uffici, dei datori di lavoro potenziali o delle persone che operano in loro nome possono essere ammessi ad effettuare tali operazioni.

Articolo 67

1. Gli Stati parte interessati cooperano in caso di bisogno in vista di adottare misure relative alla buona organizzazione del ritorno dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia nello Stato di origine, allorché essi decidano di farvi ritorno o che il loro permesso di soggiorno o di impiego scada o quando questi si trovino in posizione irregolare nello Stato di impiego. 2. Per quel che concerne i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie in situazione regolare, gli Stati parte interessati cooperano, in caso di bisogno, secondo le modalità convenute da tali Stati, in vista di promuovere condizioni economiche adeguate per la loro reinstallazione e di facilitare la loro reintegrazione sociale e culturale durevole nello Stato di origine.

Articolo 68

1. Gli Stati parte, ivi compresi gli Stati di transito, cooperano al fine di prevenire e di eliminare i movimenti e l’impiego illegale o clandestino di lavoratori migranti in situazione irregolare. Le misure da prendere a tali effetti da ciascuno Stato interessato nei limiti della sua competenza sono in particolare le seguenti: a. Misure appropriate contro la diffusione di informazioni ingannatorie concernenti l’emigrazione e l’immigrazione; b. Misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali o clandestini dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie ed a infliggere sanzioni efficaci a persone e a gruppi o entità che li organizzano, li assicurano o aiutano ad organizzarli e ad assicurarli; c. Misure volte a infliggere sanzioni efficaci a persone, gruppi o entità che sono ricorsi alla violenza, alla minaccia o all’intimidazione contro lavoratori migranti o membri della loro famiglia in situazione irregolare. 2. Gli Stati di impiego prendono tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l’impiego sul loro territorio dei lavoratori migranti in situazione irregolare, infliggendo in particolare, nei casi dovuti, sanzioni ai datori di lavoro. Tali misure non ledono i diritti che hanno i lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro a causa del loro impiego.

Articolo 69

1. Quando dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione irregolare si trovano sul loro territorio, gli Stati parte prendono le misure appropriate perché tale situazione non si prolunghi oltre. 2. Ogni qual volta che gli Stati parte interessati intravedono la possibilità di regolarizzare la situazione di tali persone conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale ed agli accordi bilaterali o multilaterali applicabili, si tiene debitamente conto delle circostanze della loro entrata, della durata del loro soggiorno nello Stato di impiego oltre che di altre considerazioni pertinenti, in particolare quelle che riguardano la situazione familiare.

Articolo 70

Gli Stati parte prendono misure non meno favorevoli di quelle che si applicano ai loro cittadini per far sì che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione regolare siano conformi alle norme di salute, di sicurezza e di igiene e ai principi inerenti la dignità umana.

Articolo 71

1. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il rimpatrio nello Stato di origine dei corpi dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia deceduti. 2. Per quel che concerne le questioni di risarcimento relative al decesso di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, gli Stati parte portano assistenza, per quanto è necessario a persone concernenti in vista di assicurare il regolamento immediato di tali questioni. Il regolamento di tali questioni si effettua sulla base della legislazione nazionale applicabile in maniera conforme alle disposizioni della presente Convenzione e di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.

SETTIMA PARTE - APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 72

1. a. Al fine di esaminare l’applicazione della presente Convenzione viene costituito un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia (di seguito nominato "il Comitato" ); b. Il comitato é composto, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, di dieci esperti e, dopo l’entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte, di quattordici esperti di alta integrità, imparziali e le quali competenze sono riconosciute nell’ambito dei temi della Convenzione. 2. a. I membri del Comitato vengono eletti a scrutinio segreto dagli Stati parte su una lista di candidati designati dagli Stati parte, tenuto conto del principio di una equa ripartizione geografica, per quel che concerne tanto lo Stato di origine che lo Stato di impiego, oltre che la rappresentazione dei principali sistemi giuridici. Ogni Stato parte può designare un candidato tra i propri cittadini; b. I membri vengono eletti e siedono a titolo individuale. 3. La prima elezione ha luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e le elezioni seguenti hanno luogo ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a sottomettere il nome del loro candidato in un periodo di due mesi. Il Segretario generale stila una lista alfabetica di tutti i candidati, indicando da quale Stato parte essi sono stati designati, e comunica questa lista agli Stati parte al più tardi un mese prima della data di ogni elezione, con il curriculum vitae degli interessati. 4. L’elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parte convocati dal Segretario generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati aventi ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti. 5. a. I membri del Comitato hanno un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione termina allo scadere dei due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi 5 membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte; b. L’elezione dei quattro membri supplementari del Comitato ha luogo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo, dopo l’entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte. Il mandato di due dei membri supplementari eletti in questa occasione termina allo scadere di due anni; il nome di questi membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte; c. I membri del Comitato sono rieleggibili se la loro candidatura viene nuovamente presentata. 6. Se un membro del Comitato muore o rinuncia ad esercitare le sue funzioni o si dichiara per una qualunque causa nell’impossibilità di svolgerle prima della scadenza del suo mandato, lo Stato parte che ha presentato la sua candidatura nomina una altro esperto tra i propri cittadini (ressortissants) per la restante parte del mandato. La nuova nomina viene sottomessa all’approvazione del Comitato. 7. Il Segretario generale dell’Organizzazione elle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi necessari per assolvere efficacemente le sue funzioni.. 8. I membri del Comitato ricevono emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le modalità che possono essere definite dall’Assemblea Generale 9. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per come queste vengono previste nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 73

1. Gli Stati parte si impegnano a sottomettere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con un esame del Comitato un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative ed altre che vengono prese per dare corso alle disposizioni della presente Convenzione: a. Entro un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione da parte dello Stato interessato; b. In seguito, ogni cinque anni ed ogni volta che il Comitato ne fa domanda. 2. I rapporti presentati in virtù del presente articolo dovranno anche indicare i fattori e le difficoltà che affliggono, nel caso dovuto, la messa in opera delle disposizioni della Convenzione e fornire informazioni sulle caratteristiche dei movimenti migratori concernenti lo Stato parte interessato. 3. Il Comitato decide su ogni nuova direttiva concernente il contenuto dei rapporti. 4. Gli Stati parte mettono i loro rapporti a vasta disposizione del pubblico nel loro proprio paese.

Articolo 74

1. Il Comitato esamina i rapporti presentati da ogni Stato parte e trasmette allo Stato parte interessato i commentari che può ritenere appropriati. Questo Stato parte può sottomettere al Comitato delle osservazioni su ogni commento fatto dal Comitato conformemente alle disposizioni del presente articolo. Il Comitato, quando esamina tali rapporti, può domandare informazioni supplementari agli Stati parte. 2. In tempi opportuni prima dell’apertura di ogni sessione ordinaria del Comitato, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro copie dei rapporti presentati dagli Stati parte interessati e informazioni utili per l’analisi di tali rapporti, al fine di permettere all’Ufficio di aiutare il Comitato attraverso le conoscenze specializzate che può fornire per quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione che entrano nell’ambito delle competenze dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Il Comitato terrà conto, nelle sue deliberazioni, di tutti i commentari e documenti che potranno essere forniti dall’Ufficio. 3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite può ugualmente, previa consultazione con il Comitato, trasmettere ad altre istituzioni specializzate oltre che ad organizzazioni intergovernative copie delle parti di tali rapporti che rientrano nei loro ambiti di competenza. 4. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite oltre che organizzazioni intergovernative ed altre organizzazioni interessate, a sottomettere per iscritto, all’esame del Comitato, informazioni sulle questioni trattate nella presente Convenzione che rientrano nella loro area di attività. 5. L’Ufficio internazionale del Lavoro è invitato dal Comitato a designare rappresentanti perché questi partecipino, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato. 6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre istituzioni specializzate e di organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oltre che organizzazioni intergovernative, ad assistere a essere sentiti alle sue riunioni allorché si esaminano questioni che rientrano nel loro ambito di competenza. 7. Il Comitato presenta un rapporto annuale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull’applicazione della presente Convenzione, contenente le sue proprie osservazioni e raccomandazioni fondate, in particolare, sull’esame dei rapporti e su tutte le osservazioni presentate dagli Stati parte. 8. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti annuali del Comitato agli Stati parte della presente Convenzione, al Consiglio economico e sociale, alla Commissione dei diritti dell’uomo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ad altre organizzazioni pertinenti.

Articolo 75

1. Il Comitato adotta il suo proprio regolamento interno. 2. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. 3. Il Comitato si riunisce regolarmente una volta l’anno. 4. Le riunioni del Comitato hanno normalmente luogo presso la Sede delle Nazioni Unite.

Articolo 76

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretende che un altro Stato parte non assolva i propri obblighi previsti dalla presente Convenzione. Le comunicazioni presentate in virtù del presente articolo non possono essere ricevute ed esaminate se non quelle emanate da uno Stato parte che ha fatto una dichiarazione riconoscente, per quel che lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non accetta alcuna comunicazione interessante uno Stato parte che non abbia fatto una tale dichiarazione. La procedura seguente si applica a riguardo delle comunicazioni ricevute conformemente al presente articolo: a. Se uno Stato parte della presente Convenzione stima che un altro Stato parte non assolve i propri impegni, riguardo alla presente Convenzione, può richiamare, per comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato parte può anche informare il Comitato della questione. Entro i tre mesi a partire dalla ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà dare dallo Stato al quale ha indirizzato la comunicazione delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta delucidante la questione, che dovranno comprendere, in tutte le misure possibili ed utili, delle indicazioni sulle regole delle procedure e sugli strumenti di ricorso, siano essi già utilizzati, in corso o ancora accessibili; b. Se, in un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione originale dallo Stato destinatario, la questione non è stata regolata con soddisfazione dei due Stati parte interessati, l’uno e l’altro avranno diritto di sottometterla al Comitato, indirizzando una notifica al Comitato oltre che all’altro Stato interessato; c. Il Comitato non può venire a conoscenza di un affare che gli viene sottomesso, se non dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni siano stati utilizzati ed esauriti, in maniera conforme ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto. Questa regola non si applica ai casi in cui, per avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli ; d. Con riserva delle disposizioni della lettera "c" del presente paragrafo, il Comitato affida i suoi buoni uffici alla disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione fondata sul rispetto degli obblighi enunciati nella presente Convenzione; e. Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse allorché esamina le comunicazioni previste al presente articolo; f. In ogni affare che gli viene sottomesso conformemente alla lettera "b" del presente paragrafo, il Comitato può domandare agli Stati parte interessati indicati alla lettera "b" di fornirgli tutte le informazioni pertinenti; g. Gli Stati parte interessati indicati alla lettera "b" del presente paragrafo hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell’esame dell’affare dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o sotto l’una e l’altra forma; h. Il Comitato deve presentare un rapporto in un periodo di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevutola notifica indicata alla lettera "b" del presente paragrafo: i. Se una soluzione ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione intervenuta; ii. Se una soluzione non ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato espone, nel suo rapporto, i fatti pertinenti concernenti l’oggetto del contendere tra gli Stati parte interessati. Il testo delle osservazioni scritte e il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati vengono aggiunti al rapporto. Il Comitato può ugualmente comunicare agli Stati parte interessati solamente ogni volta che lo possa considerare pertinente in materia. Per ogni affare, il rapporto viene comunicato agli Stati parte interessati. 2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione può essere ritirata ad ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale. Questo ritiro avviene senza pregiudizio per la disamina di ogni questione che costituisce oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte verrà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica di ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 77

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto di particolari rilevanti della sua giurisdizione che pretendono che i loro diritti individuali stabiliti dalla presente Convenzione sono stati violati da tale Stato parte. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che interessi uno Stato parte che non ha fatto una tale dichiarazione. 2. Il Comitato dichiara non ricevibile ogni comunicazione sottomessa in virtù del presente articolo che é anonima o che si considera essere un abuso di diritto di sottomettere tali comunicazioni, o essere incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione. 3. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un particolare in maniera conforme al presente articolo senza essersi assicurata che: a. la stessa questione non é stata e non è in corso di esame dinanzi ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento; b. Il particolare che ha esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se, ad avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli, o se sia poco probabile che le vie di ricorso porteranno una soddisfazione effettiva a questi particolari. 4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato porta ogni comunicazione che gli viene sottomessa in virtù del presente articolo all’attenzione dello Stato parte della presente Convenzione che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi che seguono, detto Stato sottomette per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicando, nel caso dovuto, le misure che possono essere prese per rimediare alla situazione. 5. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo e tenendo conto di tutte le informazioni che gli vengono sottomesse per o per conto di particolari e dallo Stato parte interessato. 6. Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo. 7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato parte interessato e al particolare. 8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione può essere ad ogni momento ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro avviene senza pregiudizio per l’esame di tutte le questioni che costituiscono l’oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; alcuna altra comunicazione sottomessa per o per conto di un particolare sarà ricevuta in virtù del presente articolo sino a che il Segretario generale avrà ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 78

Le disposizioni dell’articolo 76 della presente Convenzione si applicano senza pregiudizio per ogni procedura di regolamento delle controversie o dei reclami nell’ambito della presente Convenzione previste dagli strumenti costitutivi e le convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate, e non impediscono gli Stati parte di ricorrere ad una qualunque delle altre procedure per il regolamento di una controversia in maniera conforme agli accordi internazionali che li legano.


OTTAVA PARTE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 79

Nessuna disposizione della presente Convenzione lede il diritto dello Stato parte di fissare i criteri regolanti l’ammissione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. In quel che concerne le altre questioni relative allo status giuridico ed al trattamento dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, gli Stati parte sono legati dalle limitazioni imposte dalla presente Convenzione.

Articolo 80

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come lesiva delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli atti costitutivi delle istituzioni specializzate che definiscono le responsabilità rispettive dei diversi organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate in quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione.

Articolo 81

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione lede i diritti e libertà più favorevoli accordate ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia in virtù: a. Del diritto o della pratica dello Stato parte; o b. Di ogni trattato bilaterale o multilaterale vincolante lo Stato parte considerato 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o una persona, un diritto qualunque di dedicarsi a qualsiasi attività o di compiere ogni atto che attenti uno di questi diritti od una di queste libertà enunciate nella presente Convenzione.

Articolo 82

Non si può rinunciare ai diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia previsti nella presente Convenzione. Non é permesso di esercitare una qualunque forma di pressione sui lavoratori migranti e i membri della loro famiglia affinché essi rinuncino ad uno qualunque di tali diritti o si astengano dall’esercitarli. Non é possibile derogare per contratto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli Stati parte prendono le misure appropriate per assicurare che tali principi siano rispettati.

Articolo 83

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna: a. A garantire che ogni persona della quale i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione sono stati violati disponga di un ricorso utile anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; b. A garantire che ogni persona che esercita un tale ricorso ottenga che la sua causa (plainte) sia esaminata e che si decida su di essa attraverso l’autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa competente o per tutt’altra autorità competente prevista nel sistema giuridico dello Stato, e per (à) sviluppare le possibilità di ricorsi giurisdizionali; c. A garantire che le autorità competenti diano seguito ad ogni ricorso che sarà riconosciuto giustificato.

Articolo 84

Ogni Stato parte si impegna a prendere tutte le misure legislative ed altre necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.


NONA PARTE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite é designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 86

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. La Convenzione è soggetta a ratifica 2. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 87

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore o vi aderisca, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento di questo Stato del suo strumento di ratificazione o di adesione.

Articolo 88

Uno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce non può precludere l’applicazione di una parte qualunque di questa, senza pregiudicare l’articolo 3, escludere una categoria qualunque di lavoratori migranti dalla sua applicazione.

Articolo 89

1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione, dopo un lasso di tempo di almeno cinque anni sarà decorso dalla sua entrata in vigore nei riguardi di detto Stato, per vi di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. la denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese seguente l’espirazione di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Una tale denuncia non libererà lo Stato parte degli obblighi che lo riguardano in virtù della presente Convenzione per quel che concerne ogni atto o ogni omissione commessa prima della data alla quale la denuncia prenderà effetto; questa non apporterà ostacoli al proseguimento dell’esame di ogni questione di cui il Comitato è già stato investito alla data in cui la denuncia ha preso effetto. 4. Dopo la data nella quale la denuncia di uno Stato parte prende effetto, il Comitato non intraprende l’esame di alcuna questione nuova concernente questo Stato

Articolo 90

1. Allo scadere dei cinque anni a contare dalla data di entrata i vigore della presente Convenzione, ognuno degli Stati parte potrà formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà allora tutti gli emendamenti proposti dagli Stati parte alla presente Convenzione, domandando loro di fargli sapere se essi sono in favore della convocazione di una conferenza degli Stati parte a fine di studiare le proposte e di votare in merito. Nel caso in cui, nei quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte si pronuncerà in favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti sarà presentato all’Assemblea generale per l’approvazione. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettati da una maggioranza dei due terzi degli Stati parte, in maniera conforme alle loro rispettive regoli costituzionali. 3. Quando questi emendamenti entreranno in vigore, saranno obbligatori per gli Stati parte che li avranno accettati, gli altri Stati parte restano legati alle disposizioni della presente Convenzione e ad ogni emendamento anteriore che questi avranno accettato.

Articolo 91

1. Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte dagli Stati parte al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione. 2. Nessuna riserva incompatibile con l’oggetto e il fine della presente Convenzione sarà autorizzata. 3. Le riserve possono essere ritirate ad ogni momento per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale informa tutti gli Stati. La notifica prenderà effetto dalla data di ricezione.

Articolo 92

1. ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale sarà sottomessa ad arbitrato, a domanda di una delle due parti. Se, nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le parti non perverranno ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualunque delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in maniera conforme allo Statuto della Corte. 2. Ogni Stato parte potrà, al momento nel quale firmerà la presente Convenzione, la ratificherà o vi aderirà, dichiarare che non si sente legato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno legati a dette disposizioni verso uno Stato parte che avrà formulato una tale dichiarazione. 3. Ogni Stato parte che avrà formulato una dichiarazione in maniera conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà ad ogni momento ritirare tale dichiarazione per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 93

1. La presente Convenzione, i cui testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia conforme certificata della presente Convenzione a tutti gli Stati.

NEL TESTIMONIARLO i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.