Questione della liquidazione delle ex colonie italiane - Risoluzione 289 (IV), UNGA, 21 novembre 1949

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Assemblea Generale delle Nazioni Unite

1949 diritto diritto Questione della liquidazione delle ex colonie italiane Intestazione 31 maggio 2008 25% Diritto

Entrata in vigore: immediata

A


L’Assemblea Generale,

In conformità con l’Annesso XI, paragrafo 3, del Trattato di Pace con l’Italia, 1947, con cui le Potenze interessate hanno concordato di accettare la raccomandazione dell’Assemblea Generale sulla liquidazione delle ex colonie italiane e di prendere appropriate misure per darvi efficacia,

Avendo preso nota del rapporto della Commissione di Investigazione delle Quattro Potenze, avendo ascoltato i portavoce di organizzazioni rappresentanti sostanziali settori di opinione nei territori considerati, ed avendo preso in considerazione i desideri e il benessere degli abitanti dei territori, gli interessi della pace e della sicurezza, i punti di vista dei Governi interessati e le principali previsioni della Carta al riguardo,

A. Riguardo la Libia raccomanda:

  1. Che la Libia, comprese la Cirenaica, la Tripolitania ed il Fezzan, verrà costituita in Stato indipendente e sovrano;
  2. Che questa indipendenza diventerà effettiva al più presto e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 1952;
  3. Che una Costituzione per la Libia, inclusa la forma di governo, verrà determinata da rappresentative degli abitanti di Cirenaica, Tripolitania e Fezzan che si incontrino e consultino insieme in un’Assemblea Nazionale;
  4. Che, con lo scopo di assistere il popolo di Libia nella formulazione della Costituzione e nello stabilimento di un governo indipendente, vi sarà un Commissario delle Nazioni Unite in Libia incaricato dall’Assemblea Generale ed un Consiglio per aiutarlo e consigliarlo;
  5. Che il Commissario delle Nazioni Unite, in consultazione con il Consiglio, sottometterà al Segretario Generale un rapporto annuale e ogni altro rapporto speciale che egli possa considerare necessario. A questi rapporti sarà aggiunto ogni memorandum o documento che il Commissario delle Nazioni Unite o un membro del Consiglio desideri portare all’attenzione delle Nazioni Unite;
  6. Che il Consiglio consisterà di dieci Membri, e precisamente:
    1. una Rappresentativa nominata dal Governo di ciascuno dei seguenti Paesi: Egitto, Francia, Italia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d’America;
    2. una rappresentativa del popolo di ciascuna delle tre Regioni della Libia e una rappresentativa delle minoranze in Libia;
  7. Che il Commissario delle Nazioni Unite nominerà le rappresentative indicate al paragrafo 6 (b), dopo consultazione delle Potenze amministratrici, le rappresentative dei governi indicati al paragrafo 6 (a), eminenti personalità e rappresentative di partiti e organizzazioni politiche nei territori considerati;
  8. Che, nell’esercizio delle sue funzioni, il Commissario delle Nazioni Unite consulterà e sarà guidato dal parere dei membri del suo Consiglio, essendo inteso che egli può convocare membri diversi per consigliarlo circa diverse regioni o diverse materie;
  9. Che il Commissario delle Nazioni Unite può offrire suggerimenti all’Assemblea Generale, al Consiglio Economico e Sociale e al Segretario Generale sulle misure che le Nazioni Unite potrebbero adottare durante il periodo di transizione riguardanti i problemi economici e sociali della Libia;
  10. Che le Potenze Amministratrici in cooperazione con il Commissario delle Nazioni Unite:
    1. Dia immediato inizio a tutti i passi necessari per il trasferimento del potere ad un Governo indipendente e regolarmente costituito;
    2. Amministri i territori con lo scopo di assistere nello stabilimento dell’unità ed indipendenza della Libia, cooperi nella formazione delle istituzioni governative e coordini le loro attività a tal fine;
    3. Faccia un rapporto annuale all’Assemblea Generale sui passi intrapresi per eseguire queste raccomandazioni;
  11. Che dopo il suo stabilimento come Stato indipendente la Libia sarà ammessa alle Nazioni Unite conformemente con l’Articolo 4 della Carta;

B. Riguardo la Somalia Italiana raccomanda:

  1. Che la Somalia Italiana sarà uno Stato indipendente sovrano;
  2. Che questa indipendenza diventerà effettiva alla fine di dieci anni dalla data di approvazione dell’Accordo di Amministrazione Fiduciaria da parte dell’Assemblea Generale;
  3. Che, durante il periodo menzionato nel paragrafo 2, la Somalia Italiana sarà collocata nel Sistema Internazionale di Amministrazione Fiduciaria con l’Italia come Autorità Amministratrice;
  4. Che l’Autorità Amministratrice sarà aiutata e consigliata dalle rappresentative dei seguenti Stati: Colombia, Egitto e Filippine. Il quartier generale del Consiglio Consultivo sarà a Mogadiscio. I precisi termini di riferimento del Consiglio Consultivo sarà definito nell’Accordo Fiduciario ed includerà la previsione che il Consiglio Fiduciario inviterà gli Stati Membri del Consiglio Consultivo, se non sono membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, a partecipare senza diritto di voto ai dibattiti del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria su qualsiasi questione riguardante questo territorio;
  5. Che il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria negozierà con l’Autorità Amministratrice la bozza di un Accordo di Amministrazione Fiduciaria da sottomettere all’Assemblea Generale se possibile durante la presente sessione e in ogni caso non oltre la quinta sessione ordinaria;
  6. Che l’Accordo di Amministrazione Fiduciaria includerà un annesso contenente una dichiarazione dei principi costituzionali di garanzia dei diritti degli abitanti della Somalia e che prevedano che le istituzioni designate assicurino l’instaurazione, lo sviluppo e il successivo stabilimento del completo autogoverno;
  7. Che nel compilare questa dichiarazione il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e l’Autorità Amministratrice saranno guidati dal testo annesso proposto dalla delegazione dell’India;
  8. Che l’Italia sarà invitata ad amministrare provvisoriamente il territorio:
    1. Nel momento e secondo gli accordi per l’ordinato trasferimento dell’amministrazione concordati fra l’Italia e il Regno Unito, dopo che l’Italia e il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria avranno negoziato l’Accordo Fiduciario;
    2. A condizione che l’Italia intraprenda ad amministrare il territorio in sintonia con le previsioni della Carta relative al Sistema Internazionale Fiduciario e con l’Accordo di Amministrazione Fiduciaria in attesa dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale;
  9. Che il Consiglio Consultivo inizierà l’espletamento delle sue funzioni quando il Governo italiano inizierà la sua amministrazione provvisoria;

C. Riguardo l’Eritrea raccomanda:

  1. Che sarà costituita una Commissione consistente di rappresentative di non più di cinque Stati, come segue, Birmania, Guatemala, Norvegia, Pakistan e Unione Sudafricana, per verificare più compiutamente i desideri ed i migliori mezzi per promuovere il benessere degli abitanti dell’Eritrea, per esaminare la questione della liquidazione dell’Eritrea e per preparare un rapporto per l’Assemblea Generale, insieme con proposte in tal senso o proposte che possano sembrare appropriate per la soluzione del problema dell’Eritrea.
  2. Che nell’assumersi le sue responsabilità la Commissione verificherà tutti i fatti rilevanti, incluse le informazioni scritte o orali dalle attuali Potenze amministratrici, da rappresentative della popolazione del territorio, incluse le minoranze, da Governi e da organizzazioni e individui come essi ritengano necessario. In particolare la Commissione dovrà tener conto:
    1. I desideri ed il benessere degli abitanti dell’Eritrea, inclusi i punti di vista dei vari gruppi razziali, religiosi e politici delle provincie del territorio e la capacità di autogoverno del popolo;
    2. Gli interessi della pace e della sicurezza in Africa orientale;
    3. I diritti e le rivendicazioni dell’Etiopia basati su motivazioni geografiche, storiche, etniche o economiche, incluso in particolare la legittima esigenza dell’Etiopia di adeguato accesso al mare;
  3. Che nel considerare le sue proposte la Commissione terrà conto dei diversi suggerimenti per la liquidazione dell’Eritrea presentati durante la quarta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale;
  4. Che la Commissione si riunirà al Quartier Generale delle Nazioni Unite al più presto. Partirà per l’Eritrea e potrà visitare ogni altro posto che a suo giudizio possa essere necessario per soddisfare le proprie responsabilità. La Commissione adotterà le proprie regole di procedura. Il suo rapporto e la proposta o le proposte saranno comunicate al Segretario Generale non oltre il 15 giugno 1950 per la distribuzione agli Stati membri in modo da renderne possibile l’esame finale durante la quinta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale. Il Comitato Ad Interim dell’Assemblea Generale valuterà il rapporto e la proposta o le proposte della Commissione e riferirà, con le conclusioni, alla quinta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale;

D. Riguardo le previsioni sopra riportate:

  1. Invita il Segretario Generale a richiedere i mezzi necessari alle competenti autorità di ciascuno degli Stati nei cui territori possa essere necessario che la Commissione per l’Eritrea si riunisca o viaggi;
  2. Autorizza il Segretario Generale, conformemente agli usi consolidati:
    1. Di provvedere al pagamento di un compenso appropriato al Commissario delle Nazioni Unite in Libia;
    2. Di rimborsare le spese di viaggio e sussistenza dei membri del Consiglio per la Libia, di una rappresentativa di ciascun Governo rappresentato nel Consiglio Consultivo per la Somalia e di una rappresentativa ed una alternativ per ciascun Governo rappresentato nella Commissione per l’Eritrea;
    3. Di assegnare al Commissario delle Nazioni Unite in Libia, al Consiglio Consultivo per la Somalia ed alla Commissione delle Nazioni Unite per l’Eritrea quel personale, e di provvedere quelle strutture che il Segretario Generale possa considerare necessarie per realizzare i termini della presente risoluzione.


Annesso Testo proposto dalla delegazione dell’India

La costituzione che segue sarà annessa a e farà parte dell’Accordo di Amministrazione Fiduciaria per ciascuna delle ex colonie italiane che dovesse esser posta sotto il Sistema Internazionale di Amministrazione Fiduciaria:

  1. La sovranità del Territorio Fiduciario sarà investita sul suo popolo e sarà esercitata in suo nome dall’autorità e nel modo qui prescritto.
  2. L’autorità esecutiva del Territorio Fiduciario sarà esercitata da un Amministratore designato dall’Autorità Amministratrice.
  3. L’Amministratore designerà un Consiglio per assisterlo nello svolgimento della sua funzione, consistente di cinque rappresentative dei principali partiti od organizzazioni politici nel Territorio Fiduciario.
  4. Nelle materie riguardanti la difesa e gli affari esteri l’Amministratore sarà responsabile nei confronti delle Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi, e ne osserverà le direttive. In tutte le altre materie l’Amministratore consulterà il suo Consiglio e sarà guidato dalla sua consulenza.
  5. L’autorità legislativa del Territorio Fiduciario sarà normalmente esercitata dall’Amministratore con il consenso del suo Consiglio allargato a tali rappresentanze aggiuntive del popolo che l’Amministratore possa convocare a tal fine. In circostanze eccezionali l’Amministratore può, sotto il controllo delle Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi, fare e promulgare quelle ordinanze che, a suo avviso, le circostanze richiedano.
  6. L’autorità giudiziaria del Territorio Fiduciario sarà esercitata da una Corte Suprema e da corti ad essa subordinate. I giudici della Suprema Corte saranno designati dall’Amministratore ma dovranno, nel corso del loro ufficio, mantenere buon comportamento e non saranno rimuovibili tranne che con il consenso delle Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi.
  7. Tutte le autorità del Territorio Fiduciario, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni, rispetteranno i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
  8. Le Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi, possono:
    1. Creare regole supplementari a questa costituzione;
    2. Rivedere periodicamente l’amministrazione e emendare questa costituzione in modo da fondare il Territorio Fiduciario come Stato indipendente entro un periodo non eccedente i cinque anni.

250^ riunione plenaria

21 novembre 1949


B


L’Assemblea Generale, nel quadro dell’assistenza nella designazione del Commissario delle Nazioni Unite in Libia,

Decide che un Comitato composto da:

Il Presidente dell’Assemblea Generale, due dei Vice Presidenti dell’Assemblea Generale (Brasile e Pakistan), il Presidente del Primo Comitato e il Presidente del Comitato Politico Ad Hoc nomineranno un candidato o, se non può essere raggiunto un accordo, tre candidati.

250^ riunione plenaria

21 novembre 1949

Il Comitato insediato dall’Assemblea Generale con la risoluzione 289 (IV) B qui sopra per nominare un candidato all’ufficio di Commissario delle Nazioni Unite in Libia ha unanimemente concordato sulla nomina del Sig. Adrian Pelt (Paesi Bassi), Assistente Segretario Generale responsabile deella Conferenza e Servizi Generali, e lo ha proposto per la nomina da parte dell’Assemblea Generale.

L’Assemblea Generale nella sua 276^ riunione plenaria del 10 dicembre 1949 ha votato a scrutinio segreto ed ha eletto il Sig. Pelt all’incarico di Commissario delle Nazioni Unite in Libia.


C

L’Assemblea Generale,

Considerando le proprie raccomandazioni riguardanti la liquidazione delle ex colonie italiane,

Incarica il Comitato Ad Interim dell’Assemblea Generale di studiare la procedura da adottare per definire i confini delle ex colonie italiane per quanto già non siano state fissate da accordi internazionali, e fare rapporto con le conclusioni alla quinta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale.

250^ riunione plenaria

21 novembre 1949.