R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575 - Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato

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Regno d'Italia

1931 Ferrovie Diritto R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575 - Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato Intestazione 28 febbraio 2019 25% Da definire

VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA


Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e successivamente dal decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222;


Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;


Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di apportare, alcune modificazioni, a scopo di economie, alle norme che regolano l'esercizio delle Ferrovie dello Stato;


Riconosciuta la convenienza generale di istituire, in alcuni casi, servizi di autotrasporti, in luogo dei servizi ferroviari;


Udito il Consiglio dei Ministri;


Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per le corporazioni;


Abbiamo decretato e decretiamo:


Art. 1.


Il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facolta' di stabilire, in relazione alle esigenze del traffico, i servizi ferroviari sulle linee esercitate dallo Stato.


E' altresi' autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici.


Art. 2.


Il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha la facolta' di affidare l'esercizio di detti servizi automobilistici all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ovvero all'industria privata. Puo' anche affidare alle Ferrovie dello Stato altri servizi automobilistici integranti la rete ferroviaria.


L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'esclusivita' del servizio sulle linee automobilistiche ad essa affidate.


Art. 3.


L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede all'esercizio dei servizi automobilistici, ad essa affidati, direttamente o a mezzo delle imprese, alle quali essa partecipa a sensi di legge, o mediante appalto a mezzo di altre imprese.


Art. 4.


Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere ordinata la soppressione delle linee ferroviarie i cui servizi siano stati sospesi totalmente a mente dell'art. 1.


Art. 5.


Sono abrogati gli articoli 47, 49 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, numero 728, e dal decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, nonche' ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.


Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1931 - Anno X


VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Ciano - Mosconi

- Gazzera - Bottai.


Visto, il Guardasigilli: Rocco.