R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 213 - Istituzione della provincia del Carnaro con capoluogo Fiume

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Regno d'Italia

1924 diritto diritto R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 213 Intestazione 23 aprile 2013 75% Da definire

Istituzione della provincia del Carnaro con capoluogo Fiume
1924
G.U. di pubblicazione: 23 febbraio 1924, n. 46

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Veduto il R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume.

Essa comprende due circondari costituiti l’uno dalla città di Fiume col territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e l’altro dall’attuale circondario di Volosca Abbazia, che viene distaccato dalla provincia dell’Istria, eccettuati i comuni di Castelnuovo e Matteria che vengono aggregati al circondario di Capodistria.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione un Governatore nominato con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sovrintenderà a tutti i servizi civili nella detta Provincia e provvederà all’amministrazione di essa con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nel territorio distaccato dalla provincia dell’Istria, il Governatore esercita, oltre le attribuzioni di competenza del Prefetto e dell’Amministrazione provinciale, a norma delle leggi del Regno, anche le funzioni di tutela ed ogni altra attribuzione demandata a Commissioni provinciali.

Fino a quando non siano istituiti nella nuova Provincia gli uffici dell’Amministrazione dello Stato, quelli della provincia dell’Istria continueranno ad esercitare le rispettive attribuzioni nel territorio da essa distaccato, e potranno, ove occorra, essere incaricati di esercitarle anche nel territorio annesso con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Art. 4.

Nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, il Governatore provvede al mantenimento dell’ordine pubblico, sovrintende a tutti i servizi governativi e locali e prende tutti i provvedimenti indispensabili nei diversi rami di servizio. Provvede altresì, anche a mezzo di commissari da lui nominati, all’amministrazione di pubblici istituti locali sino alla costituzione delle rispettive rappresentanze secondo le leggi del Regno.

Secondo le direttive del Governo, predispone quanto attiene alla esecuzione degli accordi conchiusi col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quanto occorre per la graduale estensione della legislazione del Regno nel predetto territorio, formulando le opportune proposte ai Ministri competenti.

Art. 5.

Per l’esercizio finanziario 1923-24 le spese relative ai servizi civili, alle quali non debbano provvedere gli Enti locali, faranno carico allo Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Ai fondi all’uopo necessari sarà provveduto mediante trasporto da effettuarsi, con decreto del Ministro per le finanze, anche in conto residui, ad apposito capitolo del bilancio stesso.

La erogazione delle dette spese verrà fatta con anticipazioni di fondi concessi sulla base di preventivi da compilarsi dal Governatore, e soggetti all’approvazione del Ministro per le finanze.

Delle anticipazioni ricevute il Governatore dovrà rendere al Ministero delle finanze, non oltre due mesi dalla chiusura dell’esercizio, conto documentato distinto per ogni singola voce di spesa.

A decorrere dall’esercizio finanziario 1924-25 le spese indicate faranno carico ai bilanci dei singoli Ministeri dai quali dipendono i rispettivi servizi, e il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere nei bilanci stessi, con suo decreto, i fondi necessari.

Art. 6.

Con successivi decreti da promuoversi dai Ministri competenti, saranno approvati i progetti da concordarsi fra il Governatore della provincia del Carnaro e l’Amministrazione provinciale dell’Istria relativamente alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività in dipendenza del distacco del territorio indicato nell’art. 1 dalla provincia dell’Istria, e sarà provveduto a quanto altro occorra per l’esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.


MUSSOLINI – DE’ STEFANI.


Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 254. – GRANATA.