R.D. 22 luglio 1920, n. 1233, che reca disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina

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Regno d'Italia

1920 diritto diritto R.D. 22 luglio 1920, n. 1233 Intestazione 31 maggio 2013 75% Da definire

che reca disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina
1920
G.U. di pubblicazione: 15 settembre 1920, n. 219


VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA


Visti i RR. decreti 4 luglio 1919, n. 1081, e 24 luglio 1919, n. 1251;

Udito il Consiglio del ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l’interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L’Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, è temporaneamente affidata a due commissari generali civili, uno con sede a Trieste e l’altro a Trento, ai quali spetteranno la vigilanza e l’alta direzione di tutti i servizi civili, governativi e locali.

Art. 2.

I commissari generali civili esercitano i poteri di Governo nella amministrazione dei territori posti oltre l’antico confine del Regno alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri. Possono corrispondere direttamente, quando credano opportuno, con i singoli ministri o con tutte le altre autorità del Regno.

Essi hanno tutte le facoltà e i poteri già conferiti ai governatori con l’ordinanza 19 novembre 1918 del capo di stato maggiore del R. esercito, nonchè quelli che, per la legislazione del cessato regime, in quanto tuttora in vigore, spettavano ai luogotenenti; provvedono al buon andamento di tutti i servizi civili e al mantenimento dell'ordine pubblico.

Spettano ad essi le assegnazioni ai diversi uffici di tutti i funzionari impiegati ed agenti governativi nel territorio della rispettiva giurisdizione, nonchè la nomina di quelli temporanei. I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio dei ministri per gli affari riguardanti le provincie da essi amministrate e, quanto al rango di precedenza, sono considerati inscritti tra il n. 9 e il n. 10 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Art. 3.

Le spese relative ai servizi civili, alle quali non debbono provvedere gli Enti locali, graveranno sul capitolo 61-quinquies del bilancio del Ministero della guerra per l’esercizio finanziario 1920-921 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi, dai quali il presidente del Consiglio, con suoi decreti, farà i prelevamenti necessari.

La erogazione delle somme viene fatta sulla base degli stati di previsione della spesa, compilati per ogni esercizio dai commissari generali civili ed approvati con decreto del presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro.

Le spese, per le quali sarà istituita apposita contabilità speciale a norma di legge, saranno ordinate dai commissari generali civili o dai funzionari da essi espressamente delegati nelle forme che essi stabiliranno.

Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio ed i prelevamenti dal fondio di riserva e da quello delle spese impreviste sono deliberati dai commissari generali civili, i quali devono darne subito comunicazione al presidente del Consiglio per la necessaria ratifica.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio finanziario, i commissari generali civili devono presentare al presidente del Consiglio i rendiconti consuntivi della gestione, i quali saranno allegati al rendiconto consuntivo del Ministero della guerra.

Per il controllo della gestione sono istituiti, con sede a Trieste e a Trento, due uffici staccati della Corte dei conti, secondo le norme e le modalità che saranno determinate con decreto Reale.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri, con suoi decreti, determinerà le indennità di carica e di rappresentanza spettanti ai commissari generali civili.

Art. 5.

Presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito uno speciale ufficio col compito:

  • 1° di agevolare i rapporti dei commissari generali civili con i singoli Ministeri;
  • 2° di curare il coordinamento dell’opera di carattere legislativo o regolamentare di detti commissari, nelle due regioni Giulia e Tridentina, sia per quanto riguarda l’estensione alle nuove Provincie, da farsi con l’autorizzazione del presidente del Consiglio, mediante decreti degli stessi commissari, di leggi e regolamenti vigenti nel Regno, sia per quanto concerne la sistemazione politica, amministrativa ed economica delle nuove Provincie da parte dei commissari medesimi, in relazione particolarmente al passaggio dallo stato di armistizio a quello di annessione;
  • 3° di predisporre, sentiti i commissari generali civili o sopra proposte dei medesimi, o con la cooperazione dei Ministeri competenti per ragioni di materia, qualora non sia stata a questi direttamente devoluta la relativa trattazione, i provvedimenti che vengono conservati al Governo centrale, e cioè:
    • a) quelli ad esso attribuiti da espresse disposizioni di leggi vigenti nelle nuove Provincie, in quanto non saranno delegati dal presidente del Consiglio agli stessi commissari;
    • b) quelli che implicano impegni finanziari eccedenti la disponibilità dello stato di previsione della spesa;
  • 4° di predisporre, dopo l’annessione, sentiti i commissari generali civili o sopra proposta dei medesimi, il graduale passaggio dei servizi civili nelle nuove Provincie ai singoli Ministeri, secondo la rispettiva competenza.

Art. 6.

Per le spese inerenti all’istituzione di detto Ufficio valgono, in massima, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell’art. 3 del presente decreto secondo le norme e le modalità che saranno determinate con successivo decreto del presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro.

Art. 7.

Sono abrogati i Regi decreti 4 luglio 1919, n. 1081, e 24 luglio 1919, n. 1251, nonchè ogni altra disposizione contraria a quella del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.


Visto, il guardasigilli: FERA.