Regione Veneto - L.R. 13 dicembre 2016, n. 28 - Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali

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Regione Veneto

2016 Regione Veneto - Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali Intestazione 18 dicembre 2016 25% Da definire

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

Art. 1 - Minoranza Nazionale.

1. Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 “Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.”.

2. Nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali, fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.

3. Il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, riconosciute ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. La presente legge si attua a tutti gli ambiti previsti dalla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della Convenzione di cui al comma 1 senza oneri a carico della Regione.

Art. 3 - Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.

1. Al fine di garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, viene incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee l’Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale provvede al monitoraggio delle attività svolte dal soggetto di cui al comma 1.

Art. 4 - Finanziamento.

1. Le spese relative all’attuazione della presente legge nel territorio regionale sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla anche in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 dalla “Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale” ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.” eventualmente con perequazione dell’amministrazione centrale.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 48
Voti favorevoli n. 27
Voti contrari n. 16
Astenuti n. 5

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

f.to Maurizio Conte

IL PRESIDENTE

f.to Roberto Ciambetti