Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Preambolo

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Preambolo

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Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770 Titolo primo
[p. iii modifica]

LA REGIA CAMERA

DE’ CONTI.


NN
elle Regie Costituzioni S. M. ha prescritto quelle Leggi generali, colle quali, fissate le basi della validità degli atti, e contratti, non meno che de’ principali doveri di coloro, che vorranno esercitare l’importante uffizio di Notaio, fossero sempre più assicurati gl’interessi de’ suoi Sudditi, e si serbasse incontaminata la pubblica fede: ha pure esteso a quelle Provincie, dove non erasi per anco introdotto, lo stabilimento della Insinuazione, affinché tutti gli Stati potessero ugualmente partecipare de’ riguardevoli vantaggi, che derivano dalla esatta cura, e custodia in pubblici Archivj degli Atti, e Contratti, dalla facilità di farne le ricerche, e di averne con leggiere spesa le copie d’incontrastabile autenticità rivestite. Si è però riserbata di comprendere in particolare Regolamento le Leggi tutte, sotto cui dovranno esercitarsi in avvenire gli uffizj di Notaio, e d’Insinuatore; quindi, avendo fatto raccogliere i provvedimenti dati per l’addietro dalla medesima M. S., e da suoi Predecessori, con avervi fatto le variazioni, ed aggiunte, che al lume della sperienza le sono parute più proprie pel conseguimento del fine propostosi, e per accrescere decoro al Notariato, ha colle Patenti de’ 29. scorso Ottobre spiegato essere sua intenzione, che quelli sieno puntualmente, da chi si aspetta, osservati, senzaché sia d’uopo di più oltre ricorrere alli precedenti, avendo a tal fine approvato [p. iv modifica]le determinazioni contenute nel Regolamento qui unito, ed ordinato, che sia questo osservato, come se facesse parte delle Regie Costituzioni, con aver derogato per tal effetto a tutte le Leggi, Editti, Gride, e Privilegj, che potessero esservi contrarj, mandando a Noi, ed alli Senati di Piemonte, e Nizza di registrare le accennate Patenti col detto Regolamento, con averci ad un tempo ordinato di pubblicarlo con nostro Manifesto. Noi pertanto in esecuzione de’ Reali comandamenti contenuti nelle sin qui enunziate Patenti mandate registrarsi, ed osservarsi da Noi, e da’ Reali Senati di Piemonte, e Nizza co’ rispettivi arresti delli tre, e sette corrente Novembre, mandiamo pubblicarsi col presente il qui annesso Regolamento, che in conformità delle Reali intenzioni dovrà da ogni uno essere eseguito, ed osservato; dichiarando, che alla copia, la quale ne verrà stampata nella Stamperia Reale, si presterà la stessa fede, che al proprio originale. Torino li nove Novembre mille settecento settanta.
Per detta Regia
CAMERA

L. M. Cavalli.