Regno di Sardegna - Regolamento del Senato del Regno
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REGOLAMENTO
DEL
SENATO DEL REGNO
CAPO I.
Della Costituzione dell’Uffizio.
Art. 1. All’apertura della Sessione il Presidente occupa il suo seggio, e chiama i quattro Senatori più giovani a segretari provvisorii.
Art. 2. Il Senato si divide per estrazione a sorte in cinque Uffizi, per quanto si può, eguali in numero.
Art. 3. Gli Uffizi, dopo essersi divise le carte ed i documenti comprovanti il titolo dei Senatori, nominano rispettivamente un relatore incaricato di presentare alla Camera ciascuno il lavoro del proprio Uffizio intorno alla validità dei titoli.
Art. 4. Pigliano parte a questa verificazione dei titoli, sia negli Uffizi, sia nella votazione seguente del Senato, tutti i Senatori, esclusi, in quanto alla votazione, quelli i cui titoli sono dichiarali nulli dal Senato, o la cui ammissione è da esso sospesa.
Art. 5. La Camera pronunzia sulla validità dei titoli, ed il Presidente ammette al giuramento, e proclama a Senatori quelli i cui titoli sono dichiarali validi.
Art. 6. Il Senato prende quindi a nominare a maggiorità assoluta, e per scrutinio di lista:
- 1.° Quattro segretari;
- 2.° Due questori.
Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggiorità assoluta.
Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggiorità relativa è sufficiente.
Nel caso di parità ne’ voti la nomina cade sul maggiore d’età.
Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bullettino che conterrà un numero di nomi maggiore del bisogno, non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.
Art. 8. I segretari verificano i numeri de’ votanti; sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio, ed il Presidente ne proclama il risultato.
Art. 9. Appena l’Uffizio del Senato è costituito, esso ne informa il Re.
Art. 10. Le funzioni del Presidente sono le seguenti: Mantenere l’ordine nel Senato, concedere la parola, farvi osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni del Senato, portare in nome di esso la parola, ed in conformità del sentimento dal medesimo espresso.
Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo Stato e ricondurla alla quistione nel caso che se ne sia allontanata. S’egli desidera discutere è d’uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.
Art. 11. Le funzioni de’ segretari sono: sovr’intendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i Senatori secondo l’ordine della loro dimanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti, ed altri documenti che devono essere comunicati al Senato, tener nota delle sue risoluzioni, fare l’appello nominale, tener nota dei voti: in una parola, far tutto quanto compete all’Uffizio del segretario.
I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.
Art. 12. Il Presidente ed i segretari rimandano agli Uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.
CAPO II
Delle Sedute del Senato.
Art. 13. Il Presidente apre la seduta e ne annunzia la chiusura: quando è al termine, dopo consultalo il Senato, indica l’ora d’apertura della seduta seguente, e l’ordine del giorno il quale sarà affisso nella sala.
Art. 14. Ogni seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta precedente.
Se la sua redazione incontra alcuna reclamazione, la parola dell’oratore non potrà versare che sull’esattezza della redazione; uno dei segretari ha la parola per dare gli schiarimenti necessari.
Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l’avviso del Senato.
Se la reclamazione è adottata, l’Uffizio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione del Senato.
Art. 15. Il Presidente o, sul suo ordine, un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza al Senato in ciascuna seduta de’ messaggi, lettere ed altri indirizzi che lo concernono, salvo gli scritti anonimi.
Art. 16. Il Presidente farà poscia l’appello nominale, e non trovandosi il Senato in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale ufficiale i nomi degli assenti che non avranno ottenuto un congedo dal Senato.
Art. 17. Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbati pei Ministri e pei commissari del Re.
Art. 18. Nessun Senatore può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od avere ottenuta la parola dal Presidente, dopo averla chiesta dal suo stallo.
La parola è conceduta secondo l’ordine delle dimande o delle iscrizioni.
Non si deroga da quest’ordine che per accordare la parola alternativamente, pro, sopra e contro le proposizioni in discussione.
La parola sopra è esclusivamente riserbata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del presidente nel lasciare la tribuna.
Art. 19. L’oratore non può indirizzarsi che al presidente ed all’assemblea. Egli parla dalla tribuna, o, se il Senato il tollera, dal suo stallo. Nell’un caso e nell’altro però sempre in piedi.
Art. 20. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d’improbazione o di approvazione è interdetto.
Art. 21. Niun oratore può essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allontana dalla quistione, spetta soltanto al presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo d’essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla quistione, continua a dilungarsene, il presidente deve consultare il Senato per sapere se la parola non sarà interdetta all’oratore per il resto della seduta sulla medesima quistione.
Il Senato pronunzia per seduta ed alzata senza discussione.
Art. 22. Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima quistione a meno che l’assemblea decida altrimenti.
Art. 23. È sempre permesso di dimandare la parola sulla posizione della quistione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.
Art. 24. I richiami per l’ordine del giorno per la priorità e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla quistione principale, e sospendono sempre la discussione. La quistione pregudiziale, cioè quella che pregiudica la quistione principale, la quistione di sospensione, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sotto-emendamenti prima degli emendamenti.
Art. 25. Se otto membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voli: è permesso però di aver la parola pro e contro la dimanda di chiusura.
Art. 26. Nelle quistioni complesse la divisione è di diritto.
Art. 27. Prima di chiudere la discussione, il presidente consulta il Senato per sapere se è bastantemente illuminato: nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.
Art. 28. Salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa sempre coll’appello nominale, ed a scrutinio segreto, il Senato esprime la sua opinione per seduta e levata a meno che otto membri non dimandino l’appello nominale e ad alla voce, o lo scrutinio segreto.
Art. 29. Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una contro prova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della contro prova che possono anche ripetersi: se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all’appello nominale.
Art. 30. Non è permesso di prendere la parola fra due prove.
Art. 31. Per procedere allo scrutinio segreto, un segretario fa l’appello nominale.
Il Senatore chiamato riceve una pallottola bianca ed un’altra nera, depone nell’urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un’altra urna posta sullo scrittoio de’segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l’adozione, la nera il rifiuto.
Terminato quest’appello, se ne farà immediatamente un secondo per i Senatori che non hanno ancora votato.
Fatto questo secondo appello i segretari travasano le pallottole in un cestellino; le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.
Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal presidente.
Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.
Art. 32. Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali presentate insieme e comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.
Se sorgesse discussione sovr’una o su molte di queste leggi si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cadde la discussione.
Art. 33. I Senatori chiedenti che il Senato si formi in comitato segreto, fanno la loro dimanda per iscritto e la sottoscrivono.
I loro nomi sono scritti nel processo verbale.
Art. 34. Se un membro turba l’ordine, vi è per nome richiamato dal presidente.
In caso di appellazione il presidente consulta l’assemblea. S’essa mantiene il richiamo all’ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.
Anche in questo caso come nell’art. 21 l’assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.
Art. 35. Qualora l’assemblea diventasse tumultuosa e che il presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto il presidente annunzia che sospenderà la seduta.
Se non si ristabilisce la calma, sospende la seduta per un’ora, durante la quale i membri del Senato si ragunano nei loro rispettivi Uffizi. Spirata l’ora, la seduta è di diritto ripigliata.
CAPO III.
Delle Proposizioni.
Art. 36. I progetti di leggi direlli al Senato dal Governo del Re, saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli Uffizi d’ordine del presidente ond’esservi discussi secondo le forme stabilite al Capo IV.
Art. 37. Ogni membro ha diritto di fare proposizioni e di presentare emendamenti.
Art. 38. Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffizi del Senato. Se due Uffizi sono d’avviso che la proposizione debba essere sviluppata, verrà lella nella seduta dell’assemblea il giorno dopo che gli altri Uffizii ne avranno avuto comunicazione.
I presidenti de’ singoli Uffizi ne daranno avviso al presidente del Senato.
Art. 39. Dopo la lettura della proposizione nel Senato l’autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.
Al giorno fissato dal Senato egli svilupperà i motivi della sua proposta.
Art. 40. Se la proposizione è appoggiata da quattro membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.
Il presidente consulta quindi il Senato s’esso piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo de terminato.
Art. 41. Se il Senato stabilisce che esso piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli Uffizi acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel Capo IV.
Art. 42. La discussione che il Senato farà su questo rapporto sarà generale e particolare.
Art. 43. La discussione generale s’aggirerà sull’essenza e sul complesso della proposizione.
La discussione particolare s’aprirà sopra ogni articolo secondo l’ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.
Art. 44. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente.
Art. 45. Se un emendamento dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da quattro membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.
Il Senato può rimandare l’emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli Uffizi, o ad una nuova Commissione: il Senato può pure sospendere la deliberazione.
Art. 46. Dopo la discussione generale il Presidente consulta il Senato se esso passa alla discussione degli articoli.
Art. 47. Se la discussione è rimandata ad un’altra seduta, gli emendamenti, col nome de proponenti, sono stampati e distribuiti a ciascun membro.
Art. 48. Benchè la discussione sia stata aperta dopo una proposizione, l’autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro membro del Senato la ripiglia, la discussione continua.
Art. 49. Ogni risoluzione del Senato è presa a maggiorità assoluta de’ votanti, salvo a quanto è in contrario stabilito dal presente regolamento, per riguardo alle elezioni. In caso d’eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata.
Art. 50. Il Senato non può pigliare alcuna risoluzione se la maggiorità de’suoi membri non è presente e non piglia parte alla votazione.
Art. 51. Il risultato delle deliberazioni del Senato è proclamato dal Presidente con questa formola: il Senato adotta o il Senato rigetta.
Art. 52. Ogni proposizione che il Senato non ha presa in considerazione o che avrà rigettata dopo discussione non può essere ripresa nel corso della sessione.
CAPO IV.
Degli Uffizi e delle Commissioni.
Art. 53. L’assemblea si divide per estrazione a sorte in cinque Uffizi.
Art. 54. Ogni Uffizio nomina alla maggiorità assoluta un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario.
Art. 55. Ogni mese gli Uffizi saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina d’un Presidente, d’un Vice-presidente e d’un Segretario pure a maggioranza assoluta.
Art. 56. Ogni uffizio esamina le proposizioni e gli emenda menti che gli sono mandati, secondo l’ordine indicato dal Senato.
Dopo l’esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 57. Quando tre degli Uffizi avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in Uffizio centrale e discutono insieme.
Terminata questa discussione essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa al Senato un rapporto il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che il Senato determini altrimenti.
Art. 58. Ove l’autore d’una proposizione non fosse della Commissione incaricata di discuterla, egli avrà il diritto d’assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.
Art. 59. Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un Presidente ed un Segretario, e per ogni affare un Relatore.
Art. 60. Il Senato nomina fra i suoi membri nel corso della sessione due Commissioni permanenti.
Una Commissione di finanze e di contabilità, ed una Commissione d’agricoltura, d’industria e di commercio.
Art. 61. Queste Commissioni sono composte di cinque membri, o più, caduna.
Art. 62. I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggiorità assoluta, conformemente all’art. 7, e per ischeda a scrutinio di lista.
Art. 63. Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nella materia per la quale sono nominate:
1.° Di fornire al Senato tutti i ragguagli ch’esso le incarica di raccogliere sopra una proposizione.
2.° Di esaminare le proposizioni che il Senato loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni.
3.° Di preparare per il Senato progetti di risoluzioni.
Art. 64. Indipendentemente dalle Commissioni permanenti il Senato può formarne altre per la disamina d’una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio od alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia pure anche per mezzo dello stesso Presidente se il Senato lo dimanda.
CAPO V.
Delle Deputazioni e degli Indirizzi.
Art. 63. Le deputazioni sono estratte a sorte. Il Senato determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei vice-presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome.
Art. 66, I progetti d’indirizzi sono redatti da una Commissione composta del Presidente del Senato e di cinque membri, ciascuno scelto nel suo proprio uffizio, o dal Senato in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sotto messi all’approvazione del Senato e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.
CAPO VI.
De' Processi verbali, dell'Estensore, e de' Questori.
Art. 67. Un estensore di processi verbali non tolto fra i membri del Senato è nominato da esso. Egli è sempre revocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell’art. 7.
Art. 68. L’estensore è incaricato di redigere sotto la sovr’intendenza dell’uffizio del Senato i processi verbali.
Egli invigila inoltre quanto il Senato ordina di stampare, la correzione delle prove e la spedizione degli stampati.
Art. 69. I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su due registri e sottoscritti dal Presidente e da uno de Segretari.
Art. 70. Il Senato può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.
Art. 71. Quando il Senato si forma in seduta segreta, l’estensore si ritira, eccetto che il Senato non determini altrimenti.
Art. 72. In caso di malattia o di legittima assenza dell’estensore, uno de’segretari del Senato ne fa le veci.
Art. 73. I processi verbali sono stampati e distribuiti a ciascun membro del Senato, come pure ogni documento di cui il Senato ordina la impressione.
Art. 74. I questori sono incaricati di tutte le misure relative al cerimoniale ed alle spese del Senato.
Art. 75. Essi si concertano coi questori della Camera de deputati per le misure che interessano in comune le due Camere.
CAPO VII.
Della Biblioteca, degli Archivi, e del Bibliotecario-archivista del Senato.
Art. 76. La biblioteca e gli archivi del Senato sono sotto la sovr’intendenza dei questori.
Art. 77. Le attribuzioni del bibliotecario-archivista, oltre la cura della biblioteca sono: il deposito della corrispondenza relativa al Senato; la formazione delle liste, l’elenco delle morti e delle demissioni, dei congedi, dei passaporti, ecc. ecc.
Art. 78. Il bilancio del Senato contiene ogni anno una somma per la biblioteca.
I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili al Senato.
Art. 79. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che da uno dei Senatori e per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sè un libro più di due volte 24 ore.
CAPO VIII.
Della Polizia del Senato e delle Tribune.
Art. 80. La polizia del Senato spetta a se stesso, ed è esercitata in suo nome dal presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.
Art. 81. Nessuna persona straniera al Senato, sotto verun pretesto, può introdursi nel recinto della sala ove risiedono i suoi membri.
Art. 82. In tutto il tempo che dura la seduta le persone che sono nelle tribune pubbliche devon rimanere a capo scoperto ed in silenzio, nè posson dar segni di approvazione, o disapprovazione.
Art. 83. Tutte le persone che turberanno l’ordine, saranno sull’istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti alla autorità competente.
Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune.