Regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di Viarigi/Titolo Secondo

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Titolo Secondo

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TITOLO SECONDO

CAPO UNICO

Polizia Rurale

Art. 22. È proibito di raccogliere ed esportare dalle altrui Campagne erbe, foglie, frutti, piante, rami, e generalmente qualunque cosa senza licenza dei Padroni, ancorché per Essa non si faccia luogo a condanna [p. 9 modifica]di furto, ed in tale caso i Contravventori oltre alle pene determinate dalla legge, dovranno restituire gli oggetti raccolti ed esportati.

Art. 23. Cadranno in contravvenzione tutti coloro che andando alla caccia dei tartufi o trifole non si serviranno della guida del Cane a ciò ammaestrato, e non chiuderanno immediatamente tutti i buchi formati nei Campi, Vigne, Ripe, Argini, e Prati, e formeranno in qualsiasi modo guasti nei terreni altrui.

Art. 24. Sul finire d’ogni anno sarà obbligo a tutti li Proprietari di far svellere dalle loro piante od arbusti (eccettuate le piante dei boschi) e quindi abbruciare tutti i nidi dei Bruchi o Gatte od altri insetti nocivi, e per tale effetto sarà cura del Sindaco di rammemorare particolarmente quest’obbligo a ciascun proprietario con ordinare ogni anno a tempo opportuno le pubbliche grida, e manderà eseguire la detta operazione a spese di coloro che non l’avranno eseguita entro il periodo d’una settimana dal dì delle grida.

Art. 25. I Pastori col loro gregge non potranno aver transito più di due volte all’anno per questo territorio coll’obbligo a colui che loro darà ricetto per una notte di mandarli dal Sindaco a consegnarsi, e nel partirsi da questo luogo dovranno tenere la Strada Comunale più breve che tende alla loro destinazione, e non sarà loro lecito di pascolare il gregge su questo territorio in qualsiasi modo, e per qualsiasi tempo.

Art. 26. È vietato sotto qualsiasi pretesto di introdursi nei fondi altrui a cavallo, con bestie aggiogate o non, con carri, barocci. È parimenti vietato d’introdurvisi semplicemente a piedi e senza bestie di sorta a causa di passaggio, quando i detti fondi sieno seminati, od i frutti pendenti, od il proprietario ne abbia fatta proibizione espressa ovvero con segni, a meno che gli intrusi sieno muniti della voluta licenza in scritto dal proprietario del fondo.

Art. 27. È proibito il pascolo di qualsiasi sorte di pollame nei fondi altrui pendenti i raccolti, cioè erba, grano, uva, meliga, e simili come pure nei seminerii d’ogni genere.