Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia/Titolo Secondo. Scelta dei coloni, e loro trasmigrazione dai Comuni di origine nella Colonia

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Titolo Secondo. Scelta dei coloni, e loro trasmigrazione dai Comuni di origine nella Colonia

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Titolo Secondo. Scelta dei coloni, e loro trasmigrazione dai Comuni di origine nella Colonia
Titolo Primo. Disposizioni generali Titolo Terzo. Concessioni delle case, e dei terreni ai Coloni, loro condizioni, ed inalienabilità delle case concesse

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Titolo Secondo

Scelta dei Coloni, e loro trasmigrazione dai Comuni di origine nella Colonia


Articolo 8°. Per ora la nuova colonia sarà composta di N°. 120 famiglie, scelte nella classe degli agricoltori, nella proporzione di ottanta famiglie della Provincia di Basilicata, e quaranta nella Provincia di Principato Citeriore, fra quelle che hanno più sofferte pel tremuoto del 16. Dicembre 1857.
Articolo 9°. Per essere ammessi a far parte della colonia i capi di famiglie dovranno avere i seguenti requisiti: 1°. Età non maggiore di anni 40. non minore di anni 25.: 2°. Irreprensibile condotta politica e religiosa: 3°. Valida complessione fisica.
Articolo 10°. In ogni Comune delle dette Due Provincie danneggiato dal


[p. 7 modifica]tremuoto ,sarà riunita a cura del Governatore dell'Intendente una commissione composta dal Parroco, dal Sindaco e dal Decurione più anziano.

Ciascuna di esse commissioni formerà nel suo proprio comune la lista delle famiglie che vogliono far parte della colonia ed i cui capi abbiamo i requisiti voluti dall'articolo precedente. Ciascuna lista conterrà il nome, il cognome e l'età del capo della famiglia; il nome, cognome ed età della moglie, il numero de'figli con la distituta del sesso, de' nomi e dell'età. |- |align=right|Articolo 11°. |Reali liste saranno trasmesse al Governatore dell'Intendente della Provincia, cui i comuni si appartengono, il quale le trasmetterà alla direzione generale dei porti e strade alla Amministrazione Generali Di Bonificazioni notando nella colonna delle osservazioni quelle famiglie alle quali egli crede doversi dare la preferenza delle liste. [p. 8 modifica]spedite dal governatore degli intendenti [...]. l'Amministrazione Generale Di Bonificazione farà redigere per ciascuna Provincia uno stato di tutte le famiglie prescelte dai rispettivi Intendenti dei diversi Comuni che trasmetterà al Ministero de' Lavori Pubblici con le sue osservazioni.Il Ministero de'Lavori Pubblici sopra tali stati sceglierà le famiglie che dovranno definitivamente essere scelte a far parte della Colonia, e ne formerà un notamento per ciascuna provincia, che munito di una firma trasmetterà ai rispettivi governatori degli intendenti per l'organo dell'Amministrazione Generale Di Bonificazione e con ordine di respingerli correlati di seguenti documenti per ciascuno individuo.1°Atto di nascita dello stato civile. 2° Sede di Battesimo estratta da'libri Parrochiali. 3° Atto di