Ricerche e studi sul "Regio Spedale di Carità" nel XIX secolo/Gli Statuti
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GLI STATUTI
Nel 1838, Carlo Alberto Re di Sardegna emetteva un nuovo Regolamento dello Spedale: quello precedente risaliva al 1717 ed era, per ammissione dello stesso Carlo Alberto, non più adatto alle mutate esigenze[1].
I ricoverati nell’Istituto erano divisi in tre categorie:
a) "Giovani "; sotto questa denominazione si comprendevano non solo i giovani di entrambi i sessi in condizioni disagiate, ma anche coloro che, ricoverati nell’Ospedale da ragazzi, vi erano in esso invecchiati.
b) "Invalidi", intendendosi per costoro i noveri d’ambo i sessi che per vecchiaia, per imperfezioni del corpo, o per malattia cronica venivano reputati "veramente invalidi".
c) "Opera Bogetto", dal nome del primo e principale benefattore: qui si ricoveravano persone d’ambo i sessi affette da malattie contagiose, sempre nell’Opera Bogetto esistevano alcuni letti a pagamento destinati a persone abbienti affette dalle medesime malattie.
Massimo organo di governo dell’Istituto era la "Congregazione generale", composta da trentacinque Membri che rimanevano in funzione per un triennio e potevano essere rieletti e riconfermati dal Re; ogni anno si procedeva alla rielezione di un terzo di essi, e all’ultima adunanza dell’anno doveva risultare nell’ordinato il numero e il nome dei membri a cui scadeva il mandato, mentre si provvedeva a informare gli organi competenti.
I trentacinque Direttori erano:
a) Monsignor Arcivescovo di Torino, presidente della Congregazione;
b) due Deputati di Corte, uno ecclesiastico, l’altro secolare;
c) un deputato del Real Senato;
d) un deputato della Regia Camera dei Conti;
e) due sindaci di Torino;
f) due Decu rioni ultimi scaduti dall’ufficio di Sindaco;g) due Deputati della Compagnia di San Paolo;
h) ventiquattro Direttori d’elezione Regia proposti dalla stessa Congregazione Generale.
Alla Congregazione Generale dovevano intervenire almeno diciotto Direttori fra i Deputati d’ufficio. Tutti venivano invitati con preventivo Biglietto a cura del Segretario su ordine del Direttore della Segreteria e previo accordo con il Monsignor Presidente. Ogni decisione veniva presa sia nella Congregazione generale che nelle altre adunanze, a maggioranza semplice di voti dei Direttori presenti: se i votanti erano in numero pari, si asteneva dal votare il più giovane di nomina, a parità anche di questa, il più giovane di età.
Se si trattava di annullare una risoluzione già presa sullo stesso oggetto, era necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti. La Congregazione generale era tenuta a riunirsi nei seguenti casi:
1) per la presentazione e l’approvazione del conto annuale del Tesoriere;
2) per rimpiazzare con nuove elezioni i Direttori giunti al termine del loro mandato: detta Assemblea doveva tenersi all’inizio di Gennaio;
3) verso la fine di ogni trimestre e in via straordinaria ogni qual volta il caso lo richiedeva, su istanza o del Monsignor Presidente, o della Consulta, o della Congregazione ordinaria.
Compito della Congregazione Generale, che normalmente se ne occupava nella prima adunanza annuale, era quello di procedere alla nomina del Presidente della Consulta, il quale, in tale anno, non poteva avere nello Spedale altre particolari Direzioni.
La Congregazione nominava pure un Direttore dell’economia interna, e tutti gli altri Direttori necessari dell’economia esterna, ossia delle case dei beni; della Tesoreria e Segreteria; della Chiesa; della Segreteria; dell’Infermeria; dei lasciti e del contenzioso; ultimo, un Direttore delle Manifatture; tutti costoro prendevano di diritto parte alla Consulta.
Ognuno degli incarichi sopra citati era biennale, e la Congregazione generale poteva rieleggere i Direttori al termine del Mandamento oppure sostituirli a tempo determinato se per un periodo prestabilito dovevano assentarsi; il Sostituto si doveva scegliere fra chi non facesse già parte della Consulta.
Sempre alla Congregazione generale era affidato il compito di nominare il Rettore e il vice Rettore spirituale, i Medici, i Chirurghi, il Segretario computista, il Tesoriere, l’Economo e altri impiegati ritenuti di volta in volta necessari, ad eccezione dei subalterni, nominati dalla Consulta. Oltre alla nomina, la Congregazione generale determinava l’ammontare dei loro stipendi e/o altre ricompense.
Alla Congregazione generale non solo veniva riservato il compito dell’approvazione del bilancio e dei conti del Tesoriere, ma deliberava anche sull’accettazione di eredità, acquisti od alienazioni di stabili, censi e mutui sia attivi che passivi, ed altri contratti tranne quelli che, dato l’esiguo ammontare, erano interamente affidati alla Consulta.
La Congregazione generale deliberava parimenti sopra tutte le spese da farsi per l’Ospizio eccedenti le somme stanziate in bilancio per ciascuna categoria; essa ascoltava, in ogni su adunanza, la relazione che facevano i Direttori particolari.
Tutte le deliberazioni prese dalla Congregazione generale venivano poi trascritte a verbale a cura del Segretario; intanto però uno dei Direttori, e precisamente colui che era designato a ricoprire la carica di Direttore della segreteria, nella seduta medesima, prendeva nota sommaria di tutte le delibere, perchè il Segretario potesse poi ridurre in forma di "Ordinato". In assenza del Direttore della segreteria gli appunti potevano essere presi da qualsiasi altro membro della Congregazione.
Gli ordinati dovevano essere redatti nel più breve tempo possibile, affinchè si potessero presentare entro quindici giorni alla sottoscrizione di chi ha presieduto all’adunanza e agli altri membri interventi.
La Congregazione ordinaria era composta da sette Direttori, tra quelli d’ufficio e quelli di elezioni.
Le adunanze venivano tenute a giorni fissi: era quindi necessario il Biglietto di convocazione; suo compito fondamentale era ammettere i richiedenti al ricovero nei tre Stabilimenti dell’Opera. In questa Congregazione dovevano attenersi sia ai principi enunciati nello stesso Regolamento, sia a criteri più soggettivi mirando, sempre ad assicurare i posti ai più bisognosi; qualora l’urgenza fosse uguale in più soggetti, e non fossero sufficenti i posti prefissati nel bilancio dell’anno, si procedeva ad un sorteggio.
Era anche incarico della Congregazione controllare la veridicità dei documenti ad Essa pervenuti.
Infatti chiunque aspirasse al ricovero nel Regio Spedale di Carità doveva presentare alla segretaria del medesimo certificati diversi, la cui tipologia variava in funzione del genere di ricovero richiesto. Per gli invalidi occorrevano:
1) la fede di Battesimo;
2) il Domicilio decennale, se non era nativo di Torino o nel territorio;
3) la fede di Povertà, spedita dal proprio Parroco;4) se infermo, la fede d’infermità, spedita da un medico esercitante.
Chi non era stato vaccinato poteva essere ammesso al ricovero ma prima la Congregazione ne ordinava la vaccinazione.
Chi chiedeva di entrare nell’Opera Bogetto doveva esibire:
1) la fede di Battesimo;
2) le fede di Povertà;
3) la fede d’Infermità, spedita da uno dei Chirurghi dell’Ospedale stesso.
Altre condizioni erano quelle enunciate nelle tavole della fondazione dell’Opera Bogetto e precisamente:
a) essere Sudditi di Sua Maestà;
b) essere affetti da una delle malattie per cui l’opera è stata fondata;
c) la disponibilità di letti Nell’Opera Bogetto esistevano anche dei letti per i pensionanti: questi, prima di venir ricoverati, pagavano anticipatamente la pensione di due mesi e davano inoltre idonea cauzione per i mesi successivi. Qualora i ricoverati non rimanessero nello Stabilimento per il periodo prefissato, la pensione veniva restituita pro-rata.
Altro compito della Congregazione ordinaria era quello di accordare, ai minori di sette anni, sussidi mensili a titolo di "Baliatico"; esisteva a tal pronosito una somma stanziata nel bilancio e la Congregazione non poteva oltrepassarla: questo sussidio cessava all’età di sette anni: non dava però, a chi ne aveva goduto, nessun diritto di preferenza per ottenere il ricovero nello Stabilimento dei giovani. Le domande di costoro, come tutte le altre, dovevano essere sottoposte al giudizio delle Congregazione.
Per quella che si potrebbe definire l’attività ordinaria dell’Ospedale era preposta la Consulta, composta da un Presidente e da otto Direttori; essa si doveva radunare almeno ogni quindici giorni e dovevano essere presenti almeno cinque Direttori.
Compito fondamentale della Consulta era quello di poter autorizzare qualunque spesa che fosse già stata stanziata in Bilancio. Quando si eccedeva, per gravi necessità, il limite della somma stanziata e classificata come "spesa Ordinaria", si poteva anche andare fuori bilancio, purchè si risparmiasse in un’altra spesa Ordinaria, in modo che il totale non eccedesse quello stanziato.
Se a doversi superare era il limite della totalità delle spese Ordinarie occorreva convocare la Congregazione generale che decideva in merito.
Alla Consulta spettava la decisione di affittare beni e locare case; per gli affari di minore e relativa importanza poteva delegare uno dei Direttori.
Altri compiti erano: autorizzare il congedo temporaneo ai ricoverati che per un giustificato motivo lo desiderassero e sospendere gli impiegati che avessero mancato al loro dovere.
Nel 1841, e precisamente il 22 Dicembre[2], Re Carlo Alberto emanava alcune modifiche al Regolamento per l’Ospedale di Carità, come richiesto dalla Congregazione che lo amministrava.
Il primo problema affrontato fu quello della composizione della Congregazione generale: essa continuò ad avere trentacinque Direttori, con l’unica variante che i ventiquattro Direttori d’elezione sarebbero stati nominati da Sua Maestà, e scelti in un elenco tre volte superiore di candidati, presentato dalla stessa Congregazione generale.
La Direzione Superiore dell’Ospedale di Carità così composta veniva ogni anno rinnovata di quattro Direttori l’elezione, di uno fra i sei Deputati per ragioni d’ufficio, ed ovviamente cambiavano i quattro Denutati della città, poichè la loro carica era annuale.
Era compito dell’ultima adunanza dell’anno evidenziare i nomi dei Direttori che cessavano il loro mandato e, per quelli l’elezione, proporre i nuovi nomi; essi venivano trasmessi alla "Regia Segreteria di Stato per gli Affari dell’Interno", la quale li trasmetteva al Re per la scelta.
Il numero legale per la validità di ogni Congregazione era nortato a diciotto, mentre le modalità di convocazione rimanevano invariate: ogni risoluzione doveva essere presa "a maggioranza semplice di voti dei Direttori presenti", con le regole sopra indicate in casi eventuali di parità, se invece si trattava di annullare una risoluzione già presa antecedentemente occorreva una maggioranza di due terzi.
Nel giugno del 1849 veniva presentata alla Camera dei Deputati una petizione di circa cento donne ricoverate nell’Istituto, con la quale si muovevano gravi accuse contro il corpo Amministrativo e le Suore di Carità delle Suore grigie.
Il Ministro dell’Interno, incaricato dalla Camera di prendere gli immediati provvedimenti, con un suo dispaccio del 12 Settembre ordinava al Comune la creazione di un’apposita Commissione, con l’incarico di verificare la sussistenza delle accuse e di prodorre le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie.
La Commissione fu creata il 15 Settembre e comprendeva consiglieri comunali "capacissimi e superiori ad ogni eccezione". Si recò più volte di sorpresa nell’Istituto, interrogò i ricoverati, assaggiò il cibo e controllò i locali, i letti e la biancheria. Con la relazione del 7 Aprile 1851, la Commissione riferì che la petizione era opera di poche persone, di cui due sole ricoverate, essendo presto chiarito che le firme erano state apposte tutte dalla stessa mano e che le accuse "non sono conformi al vero". In base alle indagini eseguite, l’andamento dell’Istituto veniva definito regolare e si notava che aveva convenientemente soddisfatto allo scopo benefico al quale era rivolto; il Corpo d’Amministrazione, lungi dal meritare biasimo, era degno di gratitudine e lode; il medesimo giudizio riguardava le Suore di Carità, le quali, se erano talvolta poco gradite, era per i particolari compiti che dovevano eseguire, come il sequestro degli alcolici.
L’esperienza acquisita dalla Commissione permetteva però di formulare alcune proposte per migliorare il funzionamento dello Spedale. Si notò infatti che il numero dei membri dell’Amministrazione era troppo elevato e che quelli scelti nel corpo dello Stato, pur impegnandosi non potevano, per giustificata mancanza di tempo, assolvere con zelo e continuità le loro mansioni. Il numero proposto fu di nove, di cui tre dovevano essere eletti dal Municipio, tre dal Ministro su proposta dell’Amministrazione già costituita e gli altri tre dai Consigli di Beneficenza delle Parrocchie; il Presidente doveva essere nominato direttamente dal Re, e scelto tra i nove membri suddetti.
Si aggiungeva che, trattandosi di un Istituto che raccoglieva una popolazione super iore alle mille unità, molto diversificate per età, sesso e tino di malattia, era opportuno che si stabilisse un ispettore "congruamente stipendiato", dipendente direttamente dell’Amministrazione, che controllasse con continuità le vita dell’Istituto stesso.
Il lavoro della Commissione venne comunicato alla Congregazione generale dell’Istituto, la quale il 2 Giugno[3], si dichiarò soddisfatta dell’imparzialità con la quale la Commissione aveva svolto il suo mandato, e definì "savii" i suggerimenti da questa proposti. Anche il "Consiglio d’Intendenza" della città di Torino, al cui giudizio venne sottoposta la pratica, non esitò nella sua seduta del 14 ottobre ad associarsi alle proposte della Commissione, suggerendo però di aumentare il numero degli Amministratori, ritenuto troppo esiguo.
Il Ministro richiese anche il parere del Consiglio di Stato il quale, nella sua seduta del 23 Dicembre, riteneva l’opera degli Amministratori niena di sollecitudine e zelo; se cambiamenti si dovevano fare ciò era dovuto alla mutata condizione dei tempi. Anche questo Consiglio riteneva che il numero di nove era troppo limitato e che doveva portarsi almeno a quattordici; criticava inoltre la proposta di far partecipare i Consigli di Beneficenza, le cui attribuzioni erano estranee all’Istituto.
Sentite le varie proposte, il Re Vittorio Emanuele II con il Regio decreto 19 Marzo 1852[4] stabiliva che lo Spedale di Carità fosse amministrato da dodici membri, oltre a un Presidente e un vice Presidente: l’Amministrazione in carica avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni finchè la costituzione della nuova Amministrazione non fosse totalmente compiuta.
I membri suddetti venivano nominati per una metà dal Consiglio Comunale e gli altri dal Ministero dell’Interno, scegliendo liberamente fra le persone che ritenessero più adatte a compiere tale incarico e che avessero domicilio fisso nel comune di Torino.
Il Presidente e il vice Presidente avevano nomina Regia e duravano in ufficio per un quinquennio, mentre gli altri membri duravano sei anni, nei successivi bienni si rinnovavano per un terzo i membri, che però potevano essere rieletti.
L’Amministrazione, doveva eleggere un Ispettore al quale veniva dato, oltre a un congruo stipendio, un alloggio sito dentro lo stabile, dove aveva l’obbligo di abitare; sempre l’Amministrazione nominava un Economo il quale era subalterno agli ordini dell’ispettore suddetto.
Le deliberazioni dell’Amministrazione sarebbero state ritenute legittime se avessero all’adunanza partecipato almeno sette membri, oltre al Presidente od al vice Presidente, e se l’invito fosse stato recapitato almeno un giorno prima.
Primo compito della nuova Amministrazione fu quello di provvedere, entro sei mesi alla formulazione e presentazione al Ministro dell’Interno di un progetto di nuovo Regolamento; sentito nuovamente il Consiglio di Stato esso, venne presentato il 18 Settembre 1853[5] al Re Vittorio Emanuele II per la definitiva approvazione, ed egli incaricava lo stesso Ministro dell’Interno San Martino del suo adempimento.
A misura che venivano attivate le nuove disposizioni, cessavano di aver effetto quelle precedenti: era compito dell’Amministrazione effettuare le operazioni necessarie affinchè il Regolamento venisse attuato, così com’era stato concepito e approvato. A tale scopo venivano distribuiti tra i vari membri dell’Amministrazione i singoli uffici, ed era loro consentito l’assunzione di impiegati e stipendiati, come previsto dal nuovo Regolamento. Con esso il Pio Istituto assumeva due denominazioni: "Regio Ospizio" e "Ospedale Generale di Carità" e veniva definito "Istituto laicale posto sotto la immediata protezione sovrana". Duplice era il suo fine: ricoverare i poveri inabili e provvedere al proprio sostentamento ed educarli a una vita onesta e laboriosa.
Lo stesso Istituto aveva, in virtù di fondazioni speciali, un certo numero di letti destinati alla cura di malattie non ammesse in altri stabilimenti: questo reparto conservava il nome del suo fondatore: Bogetto.
I ricoverati continuavano a essere divisi in tre categorie, riflettenti gli scopi dell’Istituto: la prima detta dei giovani, comprendeva individui d’ambo i sessi, che potevano rimanervi fino a quando fossero stati dimessi, o trasferiti nella categoria Invalidi; qui erano raccolti uomini e donne che per età o imperfezioni del corpo fossero inabili a procacciarsi il vitto. La terza categoria era l’Opera Bogetto di cui si è già parlato.
Non c’erano limiti ai ricoverati della prima e della seconda categoria, all’infuori della capienza dell’edificio e l’entità delle rendite.
Rimanevano pressochè uguali le condizioni richieste agli aspiranti al ricovero: per i giovani si specificava che non dovevano essere minori di sei anni, nè maggiori di dodici, dovevano essere i genitori o chi ne faceva legittimamente le veci a presentare la domanda.
Gli orfani o abbandonati erano accolti prima degli altri; quando mancava uno solo dei genitori, le femmine prive di madre erano preferite a quelle orfane di padre, come i maschi privi di padre precedevano quelli cui mancava la madre; se i fanciulli invece erano ancora in tenera età, la mancanza della madre era in genere motivo di preferenza, considerando anche il numero e l’età degli eventuali fratelli e le condizioni generali della famiglia. Per gli invalidi, bastava aver compiuto il cinquantanovesimo anno di età, essere nati a Torino o nel territorio o provare di avervi domiciliato per dieci anni, non soffrire di malattie contagiose e indicare la professione, le arti o i mestieri prima esercitati. Per quanto riguarda infine la categoria del Bogetto si è visto che essa disponeva, oltre ai posti gratuiti, anche di posti a pagamento: gli aspiranti dovevano pure qui essere nativi del Regno, avervi risieduto almeno per dieci anni; le donne dovevano inoltre presentare un attesto di buona condotta. Al Bogetto potevano venire ammesse le persone per le quali faceva specifica richiesta l’Autorità di Pubblica Sicurezza. Una volta ottenuto il ricovero nell’Ospizio si aveva la sicurezza dell’avvenire anche per i giovani. Causa normale di uscita per loro era l’essere regolarmente richiamati in casa dai propri genitori; più specificatamente per i maschi, si potevano dimettere al compimento del diciottesimo anno di età, qualora le condizioni fisiche lo permettessero; le ragazze, oltre al raggiungimento della maggiore età (fissata allora a ventitre anni) e lo stato di buona costituzione, dovevano sposarsi o disporre di un conveniente collocamento. L’uscita poteva anche essere causata da motivi disciplinari, come il pernottamento fuori dallo Stabilimento senza licenza o quando il loro comportamento assumeva toni scostumati, incorreggibili o addirittura si rendevano colpevoli di qualche reato.
Per le dimissioni dal Bogetto era necessario, oltre ai precedenti requisiti, anche l’assicurazione della completa guarigione e della assoluta impossibilità di contagiare.
L’Amministrazione distribuiva tra i suoi membri, con apposite deliberazioni, i vari uffici di pratica amministrativa, assegnandone due a ciascun Dicastero, essi duravano in tale ufficio fino a quando non cessavano di far parte dell’Amministrazione, che tuttavia rimaneva sempre responsabile degli atti dei singoli Membri.
L’Amministrazione doveva nominare alcuni impiegati esterni per ricoprire i seguenti incarichi:— un Segretario (questo ruolo venne però talvolta ricoperto gratuitamente da uno dei partecipanti);
- un Tesoriere;
— un Ispettore;
— un Economo.
Oltre a costoro, si potevano assumere gli impiegati e stipendiati ritenuti necessari, compatibilmente alle esigenze dello Spedale: essi potevano venir sospesi o rimossi dall’incarico in caso di gravi e comprovati demeriti. Importanti e vari erano ancora i compiti dell’Amministrazione, tra i quali stabilire l’entità e il numero delle doti matrimoniali di ragazze povere o ricoverate; decidere la destinazione dei locali dell’Ospizio; determinare gli orari di servizio dei dipendenti, gestire il Patrimonio; redigere le istruzioni per i vari rami dei servizi, che dovevano essere approvate dal Ministero degli Interni; dette incombenze potevano venire delegate a uno o più membri e degli impiegati, ferma restando come sempre la responsabilità dell’Amministrazione.
Il Presidente doveva convocare le adunanze dell’Amministrazione e presiederle; a queste poteva decidere di far partecipare gli impiegati dei quali giudicasse utile e necessaria la presenza, senza però che essi avessero voce deliberativa.
Il Presidente provvedeva anche a firmare: il carteggio concernente gli affari generali; gli ordini di esazione ed i mandati di pagamento al Tesoriere dello Spedale; le lettere di nomina, di sospensione e di revoca dei diversi impiegati; le carte di ammissione dei ricoverati; le licenze temporanee e definitive, le istruzioni e gli ordini che dall’Amministrazione si assegnavano agli impiegati.
Al Presidente era affidata l’ispezione su tutti i singoli rami del servizio, sia interno che esterno, nonchè la sorveglianza precisa sull’applicazione dei regolamenti: in questo coadiuvato dell’Ispettore.
Il vice Presidente collaborava, secondo le necessità del caso, nel disimpegno delle incombenze del Presidente e ne assumeva all’occorrenza tutte le funzioni.
I membri dell’Amministrazione, come già accennato, avevano il titolo di Direttore speciale e, in quanto tali, avevano il governo del ramo di sevizio a ciascuno assegnato, con l’incarico di attuarvi i Regolamenti e le deliberazioni dell’Amministrazione. Spettava ai medesimi dare gli ordini di disciplina nel proprio dicastero da loro diretto, i Direttori potevano spendere a proprio giudizio i fondi loro attribuiti in bilancio; se l’uscita riguardava un altro dicastero, era sufficiente una richiesta per iscritto, sempre che la spesa fosse stata prevista nel bilancio; altrimenti era necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione.
I Direttori firmavano il carteggio per gli affari speciali di competenza rispettiva dell’ufficio ed i contratti relativi ai servizi che dirigevano; esercitando inoltre una sorveglianza sui libri, i registri e la contabilità loro affidata, provvedere alla compilazione degli inventari prescritti per i beni di competenza del proprio ufficio. In forme diverse ognuno era chiamato a collaborare per il bene superiore dell’Istituto, facendo proposte di miglioramento e segnalando disfunzioni che ritenevano danneggiassero l’Istituto.
Le adunanze dell’Amministrazione erano da ritenersi valide se vi partecipavano almeno sette membri, oltre il Presidente o il vice Presidente; l’avviso era dato per iscritto due giorni prima, tranne casi d’urgenza, quando bastava un solo giorno d’anticipo: le deliberazioni erano prese a maggioranza semplice, in caso di parità, il voto del Presidente contava per due; se si trattava di scrutinio segreto, il voto del Presidente doveva ovviamente esser reso pubblico. Lo scrutinio segreto era previsto anche quando due dei Direttori ne facevano richiesta, qualunque fosse l’argomento discusso oltre ai casi di elezione o nomina.
L’Adunanza ordinaria si teneva almeno ogni quindici giorni, mentre una volta alla settimana ci si riuniva unicamente per decidere sull’ammissione dei ricoverati; in questo caso non occorreva l’invito, nè il numero legale.
Si teneva un apposito registro delle Adunanze, sul quale veniva annotato, come già stabilito, col precedente regolamento, la data, chi presiede, i presenti, un sunto delle proposte fatte e delle deliberazioni o proposizioni prese alla fine dell’adunanza il segretario, che aveva preso gli appunti, li leggeva, quindi stendeva il verbale dell’adunanza, inserendovi le opinioni individuali quando ne venisse fatta richiesta; nella seduta successiva tale verbale veniva letto e firmato da tutti i membri.
Nel 1864[6], su proposta del Ministro Segretario di Stato Lanza, il Re Vittorio Emanuele II emanava un nuovo Statuto organico che riproponeva come scopo dell’Ospizio il soccorso delle classi indigenti della città di Torino, ricoverando vecchi inabili, per provvedere al loro sostentamento, e giovani abbandonati per educarli; e grazie alla provvidenza dei benefattori, il disporre l’assegnazione di doti per le donne che si accingevano al matrimonio. Ci furono in quest’occasione lievi cambiamenti riguardo all’ammissione nello Spedale. Per gli invalidi il compimento dei sessantacinque anni per gli uomini e sessanta per le donne; la presentazione del certificato di condotta rilasciato dalle Autorità Muncipale e di pubblica sicurezza. Per i giovani l’aver compiuto i sei anni e non oltrepassato i nove.
La Direzione del Pio Istituto era composta, come nel Regolamento precedente, da un Presidente e da un vice Presidente entrambi di regia elezione e di dodici Direttori, sei nominati dal Ministero dell’Interno e sei nominati dal Consiglio Municipale di Torino: il periodo di durata del loro ufficio era di sei anni, ed ogni anno vi sarebbe stata la sostituzione di due di essi; se però per qualche ragione il Membro scaduto non fosse stato surrogato egli continuava nel suo ufficio e in tutte le sue incombenze.
La Direzione, attraverso la maggioranza, governava ed amministrava il Pio Istituto; perchè le sedute fossero valide dovevano intervenire almeno sette membri; qualora non vi fosse il numero legale si procedeva a una seconda adunanza, con il medesimo ordine del giorno: in questo caso erano sufficienti tre soli partecipanti. L’invito per queste adunanze seguiva la prassi indicata dal regolamento precedente, cioè ventiquattro ore prima; costituiva un’innovazione l’obbligo di indicare chiaramente gli oggetti sui quali la Direzione era chiamata a deliberare.
Il Presidente conservava inalterate le sue funzioni, mentre erano modificati i compiti affidati ai Direttori ai quali, oltre all’ufficio che prestava collegialmente sedendo in Congregazione, adempivano le speciali e temporanee incombenze loro commesse dal Presidente o dalla Direzione: per esempio far parte delle "giunte" elette dalla Direzione per la compilazione del progetto di bilancio preventivo, per l’esame del rendiconto morale e materiale e simili. Ogni membro della Direzione aveva diritto di fare proposte sulle quali la Direzione si sarebbe dovuta pronunciare nell’Adunanza successiva, tranne che si trattasse di argomenti ai quali i due terzi dei Membri riconoscevano la massima urgenza.
Una deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 27 Aprile 1888, stabiliva di proporre alcune riforme nell’ordinamento del Regio Ospizio Generale di Carità, scopo di determinare con diverso criterio le erogazioni delle beneficenze d’Istituto e dare un nuovo assetto alla sua legale rappresentanza. Il Re Umberto, avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, decretava la costituzione di un nuovo Regolamento, come da proposta del Ministro Segretario di Stato Crispi. Il nuovo statuto fu approvato il 18 Dicembre 1890; in esso gli scopi dell’Istituto possono così riassumersi:
— Ricoverare gratuitamente vecchi indigenti.
— Ospitare vecchi non poveri mediante congruo compenso.
— Provvedere in caso di infortuni speciali.
— Conferire doti a giovani ricoverate nell’Ospizio e ad altre non agiate, in conformità dei relativi lasciti.
Modifiche venivano fatte anche all’Amministrazione il numero dei membri veniva portato a quattordici, di cui sette nominati dal governo e gli altri sette dal Consiglio Comunale di Torino; rimanevano in carica per sette anni e non potevano essere rieletti più di una volta; il Presidente e il vice Presidente erano eletti in seno all’assemblea; ogni anno scadevano quattro membri, due di nomina governativa e due di nomina comunale.
Le votazioni si dovevano fare per alzata di mano, però su richiesta di tre Amministratori e nelle questioni personali erano segrete; il numero richiesto per la validità era di nove membri; se uno rimaneva assente ingiustificato per tre mesi, era considerato decaduto dalla carica. A turno due Amministratori venivano destinati per un mese all’ispezione e alla sorveglianza dell’Istituto.
Mentre i compiti della Direzione non mutarono dai precedenti, quelli del Presidente subirono qualche lieve modifica così riassumibile:— Firmare i mandati di pagamento;
— Rappresentare la Direzione in tutti gli atti pubblici e privati;
— Convocare, presiedere e dirigere le adunanze;
— Provvedere alla sollecita ed esatta esecuzione di tutte le deliberazioni della Direzione;
— Vegliare all’esatta e piena osservanza dello statuto organico e dei Regolamenti;
— Potere sospendere, in via d’urgenza, dall’ufficio impiegati ed inservienti ed allontanare impiegati dell’Ospizio;
— Presentare ogni anno il rendiconto morale e materiale del Pio Istituto;
— Procedere a verifiche ordinarie e straordinarie della cassa e della contabilità del tesoriere;
— Accordare licenze temporanee, non eccedenti dieci giorni, agli impiegati ed inservienti.
In questo nuovo regolamento non si fa accenno ai giovani: questi infatti non venivano più accolti dallo Spedale, però chi vi era ricoverato, vi sarebbe rimasto fino all’età di ventitre anni, se a quell’età, per infermità fisiche, i giovani fossero incapaci a provvedere col proprio lavoro al loro sostentamento rimanevano sotto le cure dell’Ospizio; la Direzione poteva collocare queste persone in altri istituti.
Il 28 Aprile 1892[7] venne approvato dalla giunta un altro Regolamento interno, esso faceva proprie le modifiche già previste dallo statuto organico dell’anno precedente, apportandovi alcuni cambiamenti.
Per quanto riguarda gli scopi, veniva aggiunto quello di ricevere i ciechi d’ambo i sessi, da inserirsi nell’Opera Bogetto; il numero dei posti a pagamento invece veniva limitato, in modo da non pregiudicare le possibilità dei poveri aventi diritto al ricovero.
Chi veniva ammesso a pagamento, oltre a soddisfare le condizioni precedentemente dette, doveva pagare una retta annua di lire trecentosesanta netta da imposta, da corrispondersi anticipatamente a dodicesimi (talvolta si accettò il pagamento a trimestri sempre anticipatamente); queste persone dovevano inoltre dare garanzie per il puntuale pagamento della retta; tali garanzie potevano consistere in rendite pubbliche, fidejussioni o titoli regolari, ritenuti sufficenti dalla Direzione, in rapporto all’età ed alla condizione dei postulanti.
I ricoverati a pagamento non avevano diritto a distinzione o trattamento diverso da quello degli altri ricoverati a titolo gratuito, sia nel vitto, che nella disciplina generale dell’Istituto. Trattamento comune a tutti gli altri avevano pure gli otto ospiti, che in applicazione del Lascito Gentil, erano ricoverati nello stabile; essi dovevano presentare, oltre ai documenti comuni, il certificato di appartenenza alla classe dei caffettieri, confettieri, liquoristi, rilasciato dal Consiglio di Amministrazione di detta classe, la quale, in caso di domande, superiori ai posti disponibili, formulava le relative proposte in base allo stato di necessità.
Venivano istituite con questo Regolamento le sedute segrete, dichiarate dai Direttori: in esse non presenziava il segretario, il cui posto veniva assunto da uno dei Direttori. Si stabiliva inoltre che qualsiasi delibera non poteva essere rimessa in discussione, se non dopo sei mesi, a meno che non facessero istanza tre membri della Direzione.
Con il nuovo Regolamento tutti gli impiegati dell’Ospizio dipendevano direttamente dal Presidente.
Col nuovo Regolamento venivano costituite le Giunte nominate dalla Direzione le quali sceglievano nel loro interno un Presidente.
Le Giunte riguardavano i seguenti uffici:
— Ammissione di Postulanti al ricovero;
— Inchieste e dati;
— Bilancio e conto;
— Incanti;
— Contenzioso;
— Scuole ed esami.
Alle sedute di dette Giunte potevano intervenire anche i Direttori che non vi appartenevano; pur prendendo parte alle discussioni, non avevano però diritto di voto. Una figura nuova era il Direttore di turno: alla fine di ogni semestre, la Direzione procedeva per mezzo di estrazione a sorte, alle designazioni dei Direttori che, mensilmente ed a turno, dovevano prestare servizio di sorveglianza. Detta estrazione veniva fatta imbussolando in un’urna i nomi dei dodici Direttori, esclusi cioè il Presidente ed il Vice Presidente; i due Direttori, i cui nomi uscivano per primi dall’urna, avrebbero compiuto il primo turno mensile e così successivamente gli altri.
Il potere di questi Direttori era, nei casi di urgenza, pressochè illimitato, potendo prendere qualsiasi tipo di decisione, riferendone poi alla Direzione nel suo insieme.
Non veniva però abolita la figura dell’Ispettore, che manteneva inalterate le sue funzioni.
Note
- ↑ [p. 80 modifica]Statuti e Regolamenti 1717 - 1857
Archivio Storico dell’Istituto di Riposo per la Vecchiaia (A.S.I.R.V.) Categoria II Busta n° 1
- ↑ [p. 80 modifica]Statuti e Regolamenti 1717 - 1857
Archivio Storico dell’Istituto di Riposo per la Vecchiaia (A.S.I.R.V.) Categoria II Busta n° 1
- ↑ [p. 80 modifica]Ordinati 1851
A.S.I.R.V. Cat. III Vol. 66
- ↑ [p. 80 modifica]Regio Decreto 19 Marzo 1852
A.S.I.R.V. Cat. IV
Amministrazione dell’Ospizio dopo la restaurazione 1815 - 1859
- ↑ [p. 80 modifica]Statuti e Regolamenti 1717 - 1857
Archivio Storico dell’Istituto di Riposo per la Vecchiaia (A.S.I.R.V.) Categoria II Busta n° 1
- ↑ [p. 80 modifica]Statuti e Regolamenti 1864 - 1870
A.S.I.R.V. Cat. II Busta n° 2
- ↑ [p. 80 modifica]Statuti e Regolamenti 1871 - 1892
A.S.I.R.V. Cat. II Busta n° 3