Pagina:Decreto e capitoli di concessione perché la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ad Avellino.djvu/7: differenze tra le versioni

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In quanto agli edifizii che si costruiranno per uso della strada di ferro, saranno applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 2 del real decreto de’ 10 di giugno 1817.
In quanto agli edifizii che si costruiranno per uso della strada di ferro, saranno applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 2 del real decreto de’ 10 di giugno 1817.


Le strade pubbliche, ove di necessità debba {{Pt|oc-|occuparsene|}}{{SAL|7|3|Silvio Gallio}}
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Versione delle 20:33, 27 feb 2012


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vazione venissero a soffrire modificazioni tali da portarvi de’ cambiamenti a’ quali il Signor Bayard non possa acconsentire, per divenire l’opera o troppo difficile o troppo onerosa, potrà egli abbandonare la presente concessione, e la data cauzione dovrà senz’altro restituirsi.

7. L’intrapresa della strada di ferro essendo di pubblica utilità, il concessionario godrà di tutti i dritti che le leggi, i decreti ed i regolamenti accordano all’amministrazione de’ pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza procurarsi cogli stessi mezzi, cioè a’ termini dell’articolo 470 delle leggi civili tanto i terreni de’ privati, quanto quelli appartenenti allo Stato, alla real Corona, a’ Siti reali, o a’ comuni ed a’ pubblici stabilimenti, che dovranno essere occupati dalla strada di ferro e sue dipendenze, del pari che i materiali necessarii alla sua costruzione, per la estrazione e trasporto de’ quali godrà de’ privilegi accordati ad ogni altro intraprenditore di pubblici lavori.

8. La strada di ferro essendo una proprietà dello Stato, della quale il concessionario, o chi avrà causa da lui, godrà solamente l’usufrutto per un tempo determinato, tutti i terreni ed edifizii occupati per deltta strada e sue dipendenze godranno in quanto alle imposizioni delle quali si troveranno gravati al momento dell’acquisto che ne sarà fatto pel bisogno dell’opera, delle esenzioni e beneflcii conceduti dal real decreto de’ 10 di giugno 1817 sulla fondiaria, nello stesso modo che si pratica per la occupazione de’ terreni ed edifizii dalle strade comuni, cosi regie che provinciali.

In quanto agli edifizii che si costruiranno per uso della strada di ferro, saranno applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 2 del real decreto de’ 10 di giugno 1817.

Le strade pubbliche, ove di necessità debba oc-