D.M. 14 settembre 1994, n. 740 - Profilo professionale dell'ostetrica: differenze tra le versioni
Porto il SAL a SAL 25% |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Qualità|avz=25%|data=3 maggio 2013|arg=Da definire}} |
{{Qualità|avz=25%|data=3 maggio 2013|arg=Da definire}} |
||
DECRETO 14 settembre 1994, n. 740 |
DECRETO 14 settembre 1994, n. 740 |
||
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del |
|||
relativo profilo professionale dell'ostetrica/o. |
relativo profilo professionale dell'ostetrica/o. |
||
'''Vigente al: 3-5-2013 ''' |
|||
Riga 23: | Riga 25: | ||
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella |
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella |
||
seduta del 22 aprile 1994; |
seduta del 22 aprile 1994; |
||
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza |
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza |
||
generale del 4 luglio 1994; |
generale del 4 luglio 1994; |
||
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di |
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di |
||
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; |
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; |
||
Riga 39: | Riga 38: | ||
1. E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente |
1. E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente |
||
profilo: l'ostetrica/o e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilita' e presta assistenza al neonato. |
profilo: l'ostetrica/o e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilita' e presta assistenza al neonato. |
||
Riga 45: | Riga 43: | ||
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia |
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia |
||
nell'ambito della famiglia che nella comunita'; |
nell'ambito della famiglia che nella comunita'; |
||
Riga 53: | Riga 50: | ||
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera |
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera |
||
genitale femminile; |
genitale femminile; |
||
Riga 59: | Riga 55: | ||
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, |
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, |
||
come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza. |
come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza. |
||
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di |
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di |
||
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. |
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. |
||
5. L'ostetrica/o e' in grado di individuare situazioni |
5. L'ostetrica/o e' in grado di individuare situazioni |
||
potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza. |
potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza. |
||
6. L'ostetrica/o svolge la sua attivita' in strutture sanitarie, |
6. L'ostetrica/o svolge la sua attivita' in strutture sanitarie, |
||
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. |
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. |
||
Riga 77: | Riga 69: | ||
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai |
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai |
||
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle |
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle |
||
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, |
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, |
||
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica |
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica |
||
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, |
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, |
||
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo |
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo |
||
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge |
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge |
||
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il |
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre |
|||
⚫ | |||
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera |
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera |
||
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del |
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del |
||
personale sanitario infermieristico, tecnico e della |
personale sanitario infermieristico, tecnico e della |
||
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso |
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso |
||
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e |
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e |
||
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e |
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e |
||
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con |
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con |
||
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca |
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca |
||
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della |
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della |
||
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio |
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio |
||
decreto le figure professionali da formare ed i relativi |
decreto le figure professionali da formare ed i relativi |
||
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai |
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai |
||
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con |
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con |
||
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca |
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca |
||
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il |
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il |
||
Ministro della sanita'". |
Ministro della sanita'". |
||
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 |
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 |
||
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della |
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della |
||
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con |
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con |
||
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti |
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti |
||
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' |
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' |
||
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente |
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente |
||
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di |
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di |
||
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con |
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con |
||
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di |
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di |
||
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti |
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti |
||
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme |
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme |
||
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. |
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. |
||
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio |
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio |
||
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello |
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello |
||
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti |
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti |
||
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano |
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano |
||
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti |
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti |
||
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e |
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
Art. 2. |
Art. 2. |
||
Riga 179: | Riga 125: | ||
1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi |
1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi |
||
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. |
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. |
||
Riga 185: | Riga 130: | ||
1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il |
1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il |
||
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. |
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. |
||
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito |
||
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
||
Riga 201: | Riga 144: | ||
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 358 |
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 358 |
||
==Note== |
|||
<references/> |
Versione delle 14:18, 3 mag 2013
Questo testo è incompleto. |
DECRETO 14 settembre 1994, n. 740
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.
Vigente al: 3-5-2013
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilita' e presta assistenza al neonato.
2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunita';
b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. L'ostetrica/o e' in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6. L'ostetrica/o svolge la sua attivita' in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.1
Art. 2.
1. Con decreto del Ministero della sanita' e' disciplinata la
formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 358
Note
- ↑
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.