Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo VI: differenze tra le versioni

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TITOLO VI.

DELLA VENDITA.


CAPO I.

Della natura e forma della Vendita.

1582. La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l’altro a pagarla.

Può esser fatta tanto per atto autentico come per iscrittura privata.

Leg. 1, in pr. et §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 30, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi; l. 2, ff. de obligationibus, et actionibus.

1583. È perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè pagato il prezzo.

Leg. 8, §. si id., ff. de periculo et commodo rei vendit. — Institut., de emptione et venditione. — Leg. 16, cod. de fide instrumentorum; l. 1, et l. 4, cod. de periculo et commodo rei venditæ; leg. 11, ff. de evictionibus; leg. 7, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 6, cod. eod. tit; l. 10, ff. de regulis juris; l. 54, ff. de actionib. empti et venditi; l. 36[35], §. 4; l. 36, ff. de contrahenda emptione. — Leg. 20, cod. de pact.; l. 10, cod. de rei vindicat.; l. 11, cod. de act. empt. ed vend.; l. 27, cod. de rei vind.; l. 6, cod. de haeredit. vel act. vend.

1584. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti gl’indicati casi, il di lei effetto è regolato dai principj generali delle convenzioni.

Leg. 8, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae. — Leg. 5, cod. eod. tit. — Leg. 34, §. 6, ff. de contrahenda emptione.

1585. Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè esse non siano pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna o i danni ed interessi, se v’è luogo, in caso d’inadempimento della obbligazione.

L. 35, §. 5; l. 62, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 2, cod. de periculo et commodo rei venditae.

1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano per anche state pesate, numerate o misurate.

L. 35, §. 5 et 6; l. 62, §. 2, ff. de contrahenda emptione.

1587. Riguardo al vino, all’olio, ed alle altre cose delle quali si costuma di fare l’assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

L. 4, in pr. et §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 34, §. 5, ff. de contrahenda emptione.

1588. La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

Argum. ex l. 4, ff. de periculo et commodo rei venditae.

1589. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco dalle parti sulla cosa e sul prezzo.

Mornac, ad l. 16, cod. de fide instrumentorum.

1590. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra, ciascuno dei contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto

Quegli che l’ha data, perdendola.

E quegli che l’ha ricevuta, sostituendo il doppio.

Argum. ex l. 35, in pr. ff. de contrahenda emptione.

1591. Il prezzo della vendita deve esser determinato e specificato dalle parti.

L. 2, §. 1; l. 7, §. 1 et 2; l. 35, §. 1; l. 37, ff. de contrahenda emptione; l. 15, cod. eod. tit.

1592. Può per altro rimettersi all’arbitramento d’un terzo; se questi non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

L. 35, §. 1, ff. de contrahenda emptione; l. ultim, cod. [eod.] tit., l. 25, in pr. locati conducti.

1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.


CAPO II.

Di quelli che possono comprare o vendere.

1594. Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è vietato dalla legge.

L. 1, §. 2, ff. de contrahenda emptione. — L. 26, ff. de contrahenda emptione. — L. 10, ff. de curatoribus furioso. — L. 6, ff. de verborum obligationibus. — L. 12, ff. de usurpationibus et usucapionibus. L. 13, §. 29, ff. de actionibus empti et venditi. — L. 3, cod. de in integrum restitutione minorum. — L. ultim., cod. de vendendis rebus civitatis.

1595. Il contratto di vendita non può aver luogo tra i conjugi che nei tre casi seguenti:

1.° Quando uno dei conjugi, giudizialmente separato, cede all’altro dei beni in pagamento de’ suoi diritti;

2.° Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, e fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il rinvestimento dei di lei immobili alienati, o del danaro a lei spettante se questi immobili o danaro non cadono in comunione;

3.° Quando la moglie cede al marito beni in pagamento d’una somma da lei promessagli in dote, quando siasi esclusa la comunione.

Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

L. 31, §. 4, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

1596. Non possono essere aggiudicatari sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone,

I tutori relativamente ai beni di quelli, di cui hanno la tutela;

I procuratori, per i beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, per i beni dei comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura;

I pubblici officiali, per i beni del demanio, le vendite dei quali si eseguiscono mediante il loro ministero.

Leg. 5, cod. de contrahenda emptione; l. ultim., cod. de fide et jure hastae fiscalis. — Leg. 34, §. 7, l. 46, ff. de contrahenda emptione.

1597. I giudici, i loro supplenti, i Regj Procuratori, e loro sostituti, i cancellieri, gli uscieri, i patrocinatori, i difensori officiosi ed i notaj, non possono essere cessionarj delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni, interessi e spese.


CAPO III.

Delle cose che possono vendersi.

1598. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando le leggi particolari non ne abbiano vietata l’alienazione.

Leg. 6, l. 8, §. 1; l. 15, §. 1; l. 22, l. 23, l. 24, l. 32, l. 34, §. 1 et 2; l. 52, l. 55, l. 62, §. 1, ff. de contrahenda emptione; l. 8, §. 2, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 39, §. 3, ff. de evictionibus.

1599. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d’altri.

Leg. 1, leg. 6, cod. de rebus alienis non alienandis, l. 2, l. 4, cod. eod. tit. — Contr. l. 28, ff. de contrahenda emptione.

1600. Non si possono vendere i diritti di successione d’una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse.

Leg. 15, l. 19, l. 30, cod. de pactis; l. 4, cod. de inutilibus stipulationibus; l. 1, ff de haereditate vel actione vendita.

1601. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima.

Leg. 15, in pr; l. 57, l. 58, ff. de contrahenda emptione.


CAPO IV.

Delle Obbligazioni del Venditore.


Sezione I.

Disposizioni generali.

1602. Il venditore è obbligato a spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga.

Ogni patto oscuro od ambiguo s’interpreta contro il venditore.

Leg. 21, ff. de contrahenda emptione, leg. 39, ff. de pactis; l. 172, de regulis juris.

1603. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende.

Leg. 1, in pr. leg. 11, §. 2, ff. de actionibus empti et venditi; l. 66, ff. de contrahenda emptione; l. 3, et l. 6, cod. de evictionibus. — V. leg. 35, §. 4, ff. de contr. empt. l. 5, §. 2, commod. vel contr.; leg. 17, ff. de peric. et commodo rei vend.: l. 1, §. 1, ff. si mens fals., l. 29, ff. mand.


Sezione II.

Della Tradizione della Cosa.

1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1605. Il venditore adempie l’obbligazione di dimettere gl’immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattisi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta.

Leg. 1, cod. de donationibus.

1606. La tradizione degli effetti mobiliari si compie,

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edificj che li contengono.

Od anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita: oppure, se il compratore gli aveva già in suo potere in dipendenza d’altro titolo.

Leg. 74, ff. de contrahenda emptione; l. 14, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 9, §. 6 et 7, ff. de adquirendo rerum dominio; leg. 1, §. 21, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.

1607. La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce colla consegna dei documenti, o coll’uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

Leg. 1 et l. 2, cod. de donationibus; l. 3, cod. de donationibus et delegationibus.

1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1609. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita deve farsi nel luogo dove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

1610. Se il venditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio o la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede dal fatto del venditore.

L. 3, §. 3, ff. de actionibus empti et venditi.

1611. In tutti i casi il venditore deve essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

Leg. 10, l. 15, cod. de actionibus empti et venditi: l. 3, §. 3, l. 31, §. 5, ff. eod. tit.

1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

Leg. 19, l. 53, l. 78, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 11, §. 1, l. 13, §. 8, ff. de actionibus empti et venditi.

1613. Neppure è tenuto alla consegna della cosa ancorchè si fosse pattuita una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

1614. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della stessa vendita, tutti i frutti spettano al compratore.

Leg. 7 et l. 16, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 10, ff. de regulis juris.

1615. L’obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tuttociò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

Leg. 13, §. 31; l. 14, l. 15, l. 16, l. 17, §. 7, l. 18, l. 38, §. 3, ff. de actionibus empti et venditi. — leg. 12, §. 24 et 25, ff. de instructo vel instrumento legato; l. 40, §. 6; l. 47, l. 48, l. 49, l. 76, l. 78, ff. de contrahenda emptione, l. 242, §. 2 et 4, l. 245, ff. de verborum significatione. — V. Paul. sentent., lib. 2, tit. 117. — l. 13, l. 16, cod. de act. empt. et vendit. — l. 13, §. 10, 11 et 13, ff. de act. empt et vendit. — l. 22, l. 34, ff. de act. empt et vendit.

1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

Leg. 6, in pr., et §. 4; l. 22, l. 34, ff. de actionibus empti et venditi. — Paul. sentent. lib. 2, tit. 17, §. 4. — leg. 51, ff. de contrahenda emptione; l. 7, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae. — l. 13, §. 14, de actionibus empti et venditi.

1617. Se la vendita di uno stabile è stata fatta coll’indicazione della quantità in ragione d’un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

Leg. 40, §. 2, ff. de contrahenda emptione; l. 69, §. fin., ff. de evictionibus, l. 4, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

1618. Se all’opposto, nel caso dell’articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l’acquirente ha la scelta o di corrispondere il supplemento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l’eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto.

Leg. 40, §. 2, ff. de contrahenda emptione.

1619. In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita venga fatta d’un corpo certo e circoscritto;

Sia che riguardi fondi distinti e separati;

Sia che incominci dalla misura, oppure dall’indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura.

L’espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l’eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando non vi sia stipulazione in contrario.

Leg. 38, in pr., ff. de actionibus empti et venditi. — Contr., l. 45, ff. de evictionibus.

1620. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all’accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogl’interessi se ha ritenuto lo stabile.

1621. In tutti i casi, in cui il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1622. L’azione pel supplemento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto che compete al compratore, devono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

Leg. 40, ff. de contrahenda emptione.

1624. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo medesimo prezzo coll’indicazione della misura di ciascuno di essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l’azione tanto pel supplemento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole superiormente stabilite.

L. 42, ff. de actionibus empti et venditi; l. 69, ff. de contrahenda emptione.

1624. La questione per riconoscere a carico di chi fra il venditore ed il compratore, debba cadere la perdita o la deteriorazione della cosa venduta e non peranco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte al titolo dei Contratti, e delle Obbligazioni convenzionali in genere.

L. 1, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 8, ff. de periculo et commodo rei venditae. — l. 4, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 11, ff. de evictionibus. — l. 7, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 11, ff. de regulis juris. — l. 6, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 10, §. 2, ff. eod. tit.; l. 54, ff. de actionibus empti et venditi; l. 35, §. 4, l. 36, ff. de contrahenda emptione. — l. 12, l. 13, l. 14, l. 17, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 35, §. 5; l. 62, §. 2, de contrahenda emptione; l. 1, l. 15, ff. de periculo et commodo rei venditae.— l. 4, §. 2; l. 17, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 51, ff. de actionibus empti et venditi. — l. 35, §. 5, 6, et 7, ff. de contrahenda emptione; l. 1, §. 1; l. 5, ff. de pericul. et comm. rei vendit.; l. 2, cod. eod. — l. 8, §. quod si sub conditione, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 5, cod. eod. tit.; l. 8, §. 1, ff. eod. tit. — l. 34, §. 6, ff. de contrahenda emptione. — l. 1, §. sed si venditor, l. 1, §. 2, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 78, §. 3, ff. de contrahenda emptione. — l. 2, §. 1; l. 3, l. 10, ff. de periculo et commodo rei venditae.


Sezione III.

Della Garanzia.

1625. La garanzia che il venditore deve al compratore, ha due oggetti; il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i difetti occulti di essa o i vizj che danno luogo all’azione redibitoria.

L. 3, ff. de actionibus empti et venditi. — l. 11, §. 2; l. 3, in pr., ff. de actionibus empti et venditi. — l. 1, §. 1; l. 38, ff. de aedilitio edicto.


§. I.

Della garanzia in caso di evizione.

1626. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall’evizione che soffre di tutte o di parte delle cose vendute, o dei pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati all’atto della vendita.

L. 1, l. 2, l. 19, l. 47, ff. de evi[c]tionibus; l. 6, l. 25, cod. eod. tit. — l. 41, ff. de actionibus empti et venditi, l. 91, ff. de aedilitio edicto. V. l. 72, §. 2, ff. de evict., l. 3, cod. eod. l. 1, cod. de pericul. et commod. rei vendit.; l. 56, §. 1; l. 63, §. 1, ff. de evict.; l. 12, cod. eod.

1627. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l’effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia.

L. 11, §. 1 et 18, ff. de actionibus empti et venditi. l. 23, ff. de regulis juris; l. 14, §. 9; l. 31, ff. de aedilitio edicto; l. 64, l. 69, in pr., ff. de evictionibus.

1628. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

L. 6, §. 9; l. 11, §. 18, ff. de actionibus empti et venditi.

1629. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l’evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo;

Eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell’evizione all’atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

Argum. ex l. 11, §. 18, ff. de actionibus empti et venditi; l. 60, ff. de evictionibus; l. 21, cod. eod. tit.; l. 14, cod. familiae erciscundae.

1630. Quando siasi promessa la garanzia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l’evizione, ha diritto di domandare dal venditore,

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

3.° Le spese fatte per la denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall’attore principale;

4.° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

Leg. 8, l. 9, cod. de evictionibus. — l. 13, l. 43, ff. de actionibus empti et venditi; l. 60, l. 70, ff. de evictionibus. — l. 23, cod. eod. tit. — l. 8, ff. de evictionibus; l. 15, l. 67, ff. de doli mali et metus exceptione.

1631. Quando all’epoca dell’evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l’accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l’intero prezzo.

Leg. 66, l. 70, ff. de evictionibus; l. 45, ff. de actionibus empti et venditi.

1632. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all’utile predetto.

Argum. ex leg. 206, ff. de regulis juris.

1633. Se la cosa venduta al tempo dell’evizione fosse aumentata di prezzo, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

Leg. 1, l. 45, l. 66, ff. de evictionibus; leg. 9, leg. 16, cod. eod. tit.; l. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, od a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

Leg. 65, ff. de rei vindicatione; l. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie o di piacere, che questi avesse fatto sul fondo.

Leg. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi; leg. 38, ff. de rei vindicatione; l. 25, ff. de pignoribus et hypotecis.

1636. Se il compratore ha sofferta l’evizione per una parte soltanto della cosa, e che questa sia di tale entità relativamente al tutto che l’acquirente non l’avrebbe comprata senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

Leg. 28, §. ultim., ff. de aedilitio edicto; leg. 47, §. 1, ff. de minoribus.

1637. Se nel caso di evizione d’una parte del fondo venduto non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima all’epoca dell’evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita o la cosa venduta sia aumentata o sia diminuita di valore.

Leg. 1, l. 13, l. 15, ff. de evictionibus.

1638. Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e siano di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito non lo avrebbe comperato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi d’una indennizzazione.

Leg. 61, ff. de aedilitio edicto; l. 1, §. 1, l. 35, l. 39, ff. de actionibus empti et venditi. — l. 66, §. 1, ff. de contrahenda emptione.

1639. Le altre quistioni che possono nascere per la rifusione dei danni ed interessi dovuti al compratore per l’inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite al titolo dei contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere.

Leg. 1, l. 6, §. 3, et 6, l. 12, l. 21, §. 3, leg. 23, l. 31, ff. de actionibus empti et venditi; leg 4, cod. eod. tit.

1640. La garanzia per causa d’evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammissibile l’appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda.

Leg. 53, §. 1, ff. de evictionibus; leg. 8, cod. eod. tit.


§. II.

Della garanzia per i vizj della cosa venduta.

1641. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti che la rendono non atta all’uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono che se il compratore gli avesse conosciuti o non l’avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo.

Argum. ex l. 1, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi, l. 1, §. 1, ff. de aedilitio edicto.

1642. Il venditore non è tenuto per i vizj apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

Leg. 1, §. 6, l. 14, §. 10, ff. de aedilitio edicto; leg. 45, in pr. et §. 1, ff. de contrahenda emptione.

1643. È obbligato per i vizj occulti quand’anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia.

Leg. 1, §. 2, l. 14, §. 9, l. 63, ff. de aedilitio edicto.

1644. Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1641, e 1643, ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla, e di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata dai periti.

Leg. 21, ff. de aedilitio edicto.

1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

Leg. 45, ff. de contrahenda emptione; l. 13, ff. de actionibus empti et venditi; l. 1, cod. de ædilitiis actionibus.

1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare l’acquirente delle spese occasionate dalla vendita.

Leg. 13, ff. de actionibus empti et venditi.

1647. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

Leg. 13, ff. de actionibus empti et venditi. — l. 11, ff. de evictionibus.

1648. L’azione redibitoria proveniente dai vizj della cosa, deve proporsi dall’acquirente entro un breve termine secondo la natura dei vizj producenti la redibizione, e la consuetudine del luogo, dove è stata fatta la vendita.

Leg. 2, cod. de aedilitiis actionibus.

1649. L’azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

Leg. 1, §. 3, ff. de aedilitio edicto.


CAPO V.

Delle Obbligazioni del Compratore.

1650. L’obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

Leg. 13, in pr., §. 20 et 21, ff. de actionibus empti et venditi, l. 19, ff. de periculo et commodo rei venditae.

1651. Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

Argum. ex leg. 41, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1652. Il compratore è tenuto all’interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casi seguenti:

Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi;

Se gli è stata intimata la domanda del pagamento,

In quest’ultimo caso gl’interessi non decorrono che dal giorno dell’intimazione.

Leg. 13, §. 20, ff. de actionibus empti et venditi. — Dict. l. 13, §. 21, l. 5, cod. eod. tit.

1653. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo per un’azione ipotecaria, o vendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà, non ostante qualunque molestia.

Leg. 24, cod. de evictionibus, l. 18, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 5, §. 4, leg. 17, §. 2, ff. de doli mali et metus exceptione: l. 29, l. 74, §. 2, ff. de evictionibus.

1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita venga disciolta.

Contr. l. 8, cod. de contrahenda emptione; leg. 14, cod. de rescindenda venditione.

1655. Lo scioglimento della vendita degl’immobili deve pronunziarsi indilatamente, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

Non sussistendo questo pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondo le circostanze.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronuncierà lo scioglimento della vendita.

1656. Quando al tempo della vendita d’un immobile siasi stipulato, che non pagandosi il prezzo nel termine stabilito, la vendita sia disciolta ipso jure, il compratore può non ostante pagare spirato il termine, finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domanda; ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

Contr. l. 4, §. 4, ff. de lege commissoria; leg. 10, ff. de rescindenda venditione.

1657. Trattandosi di vendita di derrate ed effetti mobiliari, lo scioglimento della vendita avrà luogo ipso jure e senza intimazione a vantaggio del venditore, spirato il termine stabilito per riceverne la consegna.


CAPO VI.

Della Nullità e dello scioglimento della Vendita.

1658. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e di quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l’uso del diritto di ricupera o per la modicità del prezzo.


Sezione I.

Del Retratto convenzionale.

1659. Il retratto convenzionale, ossia recupera, è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell’articolo 1673.

Leg. 2, leg. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem; leg. 1, cod. quando decreto opus non est.

1660. Il diritto di retratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

Leg. 2, cod. de pactis inter emptorem et venditorem; leg 3, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum.

1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

Leg. 31, §. 22, ff. de aedilitio edicto; leg. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem.

1662. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

Leg. 31, §. 22, ff. de aedilitio [edicto]; l. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem.

1663. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo contro chi di ragione.

Leg. 38, ff. de minoribus.

1664. Il venditore che ha pattuito il retratto, può promuoverne l’azione contro un secondo acquirente, quand’anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il retratto convenuto.

Argum. ex l. 56, ff. de contrahenda emptione; l. 13, ff. de pignoratitia actione.

1665. Il compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare della prescrizione tanto contro il vero padrone quanto contro loro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Argum. ex leg. 1, ff. de lege commissoria; leg. 2, §. 4 et 5, ff. pro emptore.

1666. Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore.

1667. Se il compratore di parte indivisa d’un fondo col patto di retratto è divenuto aggiudicatario del fondo intiero per la licitazione provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra essi comune, ciascuno può promuovere l’azione di retratto sopra la parte soltanto che gli spettava.

Leg. 11, §. 1, leg. 12, leg. 13, ff. de in diem addictione.

1669. Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

1670. Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può esigere l’intervento in causa di tutti i convenditori o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel retratto del fondo intiero; e, se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

Leg. 47, ff. de minoribus.

1671. Se la vendita d’un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell’intero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l’azione di ricupera sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere quello che la promovesse in questo modo, a redimere tutto il fondo.

V. Argum. ex l. 11, §. 1; l. 12, l, 13, ff. de in diem addictione.

1672. Se il compratore ha lasciati più eredi, l’azione di retratto non può promuoversi contro ciascuno di essi che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra essi divisa.

Ma se l’eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l’azione di retratto può essere intentata contro di lui per la totalità.

Leg. 2, cod. de hæreditariis actionibus.

1673. Il venditore che fa uso del patto di retratto, deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese fatte per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per qualunque altro legittimo pagamento, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all’importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse aggravato; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte dal compratore senza frode.

V. Argum. ex l. 7 et 2, cod. inter emptorem et venditorem; l. 31, ff. de pignoribus et hypothecis.


Sezione II.

Della Rescissione della Vendita per causa di lesione.

1674. Se il venditore è stato leso oltre i sette duodecimi nel prezzo d’un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand’anche nel contratto avesse rinunciato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

Leg. 2, cod. de rescindenda venditione.

1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette duodecimi, si deve stimar l’immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

1676. La domanda non è più ammissibile spirati due anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questa dilazione decorre contro le donne maritate, e contro gli assenti, gl’interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età.

La stessa dilazione decorre e non si sospende durante il tempo stipulato per il retratto.

1677. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

1678. Questa prova non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti, i quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

1679. Se vi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1680. I tre periti saranno nominati ex officio, quando le parti non abbiano convenuto nel nominarli tutti tre unitamente.

1681. Nel caso in cui l’azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo che egli ha sborsato, o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo, colla deduzione di un decimo del prezzo totale.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

Leg. 2 et l. 8, cod. de rescindenda venditione.

1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplemento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all’interesse del supplemento medesimo, dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L’interesse del prezzo ch’egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto.

1683. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

1684. Essa nemmeno ha luogo in tutte le vendite che, a termini della legge, non possono farsi se non coll’autorità giudiziale.

V. l. 3, cod. de jure fisci, l. 2, de fide et jure hastae fiscalis.

1685. Le regole espresse nella sezione precedente per il caso in cui più persone hanno venduto unitamente e separatamente, e per quello in cui il venditore o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere l’azione di rescissione.


CAPO VII.

Della Licitazione.

1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito;

Ovvero, se in una divisione di beni comuni, fatta di reciproco consenso, se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa o voglia prendere,

Se ne fa la vendita all’incanto, ed il prezzo viene diviso fra i comproprietarj.

Leg. 55, ff. familiae erciscundae; l. 1, l. 3, cod. communi dividundo.

1687. Ciascuno dei comproprietarj è padrone di domandare che gli estranei siano invitati alla licitazione: essi sono necessariamente invitati quando uno dei comproprietarj è minore.

1688. Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione sono spiegate nel titolo delle Successioni e nel Codice giudiziario.


CAPO VIII.

Della Cessione dei crediti e delle altre ragioni incorporali.

1689. La cessione ad un terzo d’un credito, di un diritto o di un’azione si eseguisce tra il cedente ed il cessionario mediante la consegna del documento che lo comprova.

1690. Il cessionario non ha diritto verso i terzi, che dopo la denuncia al debitore della seguita cessione.

Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico.

Argum. ex leg. 5, cod. de novationibus et delegationibus.

1691. Se prima che il cedente o il cessionario denunciasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, esso sarà validamente liberato.

Argum. ex leg. 3, cod. de novationibus et delegationibus.

1692. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessorj del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegj e le ipoteche.

Leg. 2, §. 8, ff. de haereditate vel actione vendita.

1693. Quegli che vende un credito od altro diritto incorporale, deve garantirne l’esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.

Leg. 4, l. 5, l. 7, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 74, ff. de evictionibus; l. 30, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 68, §. 1, ff. de evictionibus; leg. 10, leg. 11, ff. de haereditate vel actione vendita.

1694. Egli non è responsabile della solvibilità del venditore che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso dal credito venduto.

Leg. 4 et 5, ff. de hæreditate vel actione vendita.

1695. Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvibilità del venditore, tale promessa non comprende che la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se ciò non fu espressamente stipulato.

1696. Quegli che vende una eredità senza specificare in dettaglio gli oggetti, non è tenuto a garantire, che la propria qualità di erede.

Leg. 4, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 2, in pr., l. 14, §. 1, l. 15, ff. eod. tit.; l. 1, l. 7, l. 8, l. 9, l. 16, ff. de haereditate vel actione vendita, l. 10, l. 11, l. 12, l. 13, ff. eod. tit. V. l. 2, cod. de haeredit. vel act. vend.; leg. 14, ff. de transact. V. leg. 1, cod. de haereditate vel action. vend.

1697. S’egli aveva di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o ricevuto l’importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della stessa, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Leg. 2, §. 1, 3, et 4, l. 20, §. 1, ff. de haereditate vel actione vendita, l. 178, §. 1, ff. de verborum significatione; l. 14, §. 1, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 97, ff. de verborum significatione; l. 2, §. 8, ff. de haereditate vel actione vendita. — l. 6, cod. eod. tit.

1698. Il compratore deve dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell’eredità, ed accreditargli quanto gli spettasse sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

Leg. 2, §. 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20, ff. de haereditate vel actione vendita; leg. 10, ff. de regulis juris.

1699. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese, e legittimi pagamenti, e cogl’interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

Leg. 22 et 23, cod. mandati.

1700. La cosa si ritiene per litigiosa quando vi sia lite o contestazione sul merito di essa.

1701. La disposizione dell’articolo 1699 cessa,

1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2.° Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

Leg. 22, cod. mandati.

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