Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo VIII: differenze tra le versioni

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TITOLO VIII.

DELL’ADOZIONE E DELLA TUTELA OFFICIOSA.


CAPO PRIMO.

Dell’Adozione.


Sezione prima.

Dell’Adozione e dei suoi effetti.

343. L’adozione è soltanto permessa alle persone dell’uno o dell’altro sesso, in età maggiore degli anni cinquanta, le quali al tempo dell’adozione non abbiano figlj o discendenti legittimi, ed abbiano almeno quindici anni di più di coloro che si propongono di adottare.

Leg. 25, §. 2, leg. 16, 17, §. 3, leg. 40, §. 1. ff. de adoption. et emancipationib.; leg 5, cod. de adoption.

344. Nessuno può essere adottato da più persone, fuori che da due conjugi.

Toltone il caso dell’articolo 366, niun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte.

345. Non si potrà far uso della facoltà di adottare se non verso quello, a cui nella sua minore età, almeno per il corso di sei anni, si siano somministrati sussidj, e per cui si sia avuta una cura non interrotta, ovvero verso colui che abbia salvata la vita all’adottante, o in un combattimento, o col liberarlo dall’incendio o dall’acque.

In questo secondo caso basterà che l’adottante sia maggiore, più avvanzato in età dell’adottato, senza figlj e discendenti legittimi, e se è conjugato, che il consorte acconsenta all’adozione.

(Per esaminar quali fossero le cause per le quali si permetteva a Roma l’adozione, V. leg. 17, ff. de adoptionibus et emancipationibus.)

346. L’adozione, in nessun caso, potrà aver luogo prima dell’età maggiore dell’adottato. Se questi avendo ancora il padre e la madre, o uno di essi, non ha compiuti gli anni venticinque, dovrà per l’adozione ottenere il consenso o d’entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio.

(Le leggi romane permettevano l’adozione innanzi che l’adottato fosse maggiore. — V. Ulpian. Frag. tit. 8, §. 5, — Argum. ex leg. 17, 18 et 19, ff. de adoption. et emancipationibus. — Leg. 2, cod. de adoptionibus.

347. L’adozione conferisce il cognome dell’adottante all’adottato, che lo aggiunge al proprio.

Argum. ex leg. 1, ff. de adoptionibus et emancipationibus.

348. L’adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito

Tra l’adottante, l’adottato ed i suoi discendenti;

Tra i figlj adottivi di una stessa persona;

Tra l’adottato ed i figlj che potrebbero sopravvivere all’adottante;

Tra l’adottato ed il consorte dell’adottante, e reciprocamente tra l’adottante ed il consorte dell’adottato.

Leg. 23 et 44, ff. de adoptionibus et emancipationibus. — Institut. de nuptiis.

349. L’obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l’adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all’adottante ed all’adottato, l’uno verso l’altro.

Argum. ex tota leg. 5, ff. de agnoscendis et alend. liberis, et toto tit. cod. de alendis liberis.

350. L’adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni dei parenti dell’adottante; ma sull’eredità dell’adottante avrà gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nato dal matrimonio, anche quando vi fossero altri figlj legittimi e naturali nati dopo l’adozione.

Leg. 25, ff. de adoptionibus et emancipat.

351. Se l’adottato muore senza discendenti legittimi, le cose donate dall’adottante, o provenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in natura al tempo della morte dell’adottato, ritorneranno all’adottante o ai suoi discendenti, coll’obbligo di contribuire al pagamento dei debiti, e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Gli altri beni dell’adottato apparterranno a’ suoi parenti, i quali, anche per gli oggetti espressi in quest’articolo, escluderanno sempre tutti gli eredi dell’adottante, quando non siano suoi discendenti.

Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium, et leg. 2, cod. de bonis quæ liberis.

352. Se, durante la vita dell’adottante, e dopo la morte dell’adottato, i figlj o discendenti lasciati da questo morissero essi pure senza prole, l’adottante succederà nelle cose da lui donate, come è stabilito nell’antecedente articolo; ma questo diritto sarà inerente alla persona dell’adottante, e non trasmissibile a’ suoi eredi, ancorchè discendenti.

Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium, et leg. 2, cod. de bonis quæ liberis.


Sezione II.

Delle forme dell’Adozione.

353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del domicilio dell’adottante, per passare all’atto del loro rispettivo consenso.

Leg. 11, cod. de adoptionibus.

354. Dalla parte che avrà prevenuto, si consegnerà entro i dieci giorni susseguenti, una copia di quest’atto al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell’adottante, perchè venga presentata per l’omologazione del tribunale medesimo.

355. Il tribunale radunato nella camera del consiglio, dopo aver assunte le opportune informazioni, verificherà, 1mo. se siansi adempite tutte le condizioni della legge; 2do. se colui, che si propone di adottare, goda buona fama.

Tota leg. 17, ff. de adoptionibus et emancipat.

356. Il tribunale, sentito il Regio Procuratore, ed omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: Si fa luogo; ovvero, Non si fa luogo all’Adozione.

357. Nel mese successivo alla sentenza del tribunale di prima istanza, sarà la detta sentenza sottoposta al tribunale d’appello ad istanza della parte che avrà prevenuto, ed il tribunale d’appello procederà nelle stesse forme praticate da quello di prima istanza, e pronunzierà senza allegarne i motivi: La sentenza è confermata, o La sentenza è riformata; in conseguenza si fa luogo, o non si fa luogo all’adozione.

358. Qualunque sentenza del tribunale d’appello che ammetterà l’adozione, sarà proferita all’udienza, e verrà affissa in quei luoghi, ed in quel numero di copie, che il tribunale stimerà conveniente.

359. Nei tre mesi successivi alla sentenza, sull’istanza dell’una o dell’altra parte, l’adozione sarà inscritta nei registri dello stato civile del luogo ove l’adottante avrà il suo domicilio.

Questa inscrizione non avrà luogo che in vista della presentazione di una copia autentica della sentenza del tribunale d’appello; e l’adozione resterà senza effetto se non sarà stata inscritta entro il suddetto termine.

360. Se l’adottante morisse dopo che l’atto comprovante la sua volontà di passare all’atto dell’adozione sarà stato ricevuto dal giudice di pace, ed inoltrato avanti i tribunali, e questi non avessero pronunziato definitivamente, sarà continuato il processo, e sarà, se vi è luogo, ammessa l’adozione.

Gli eredi dell’adottante potranno qualora credano inammissibile l’adozione, presentare al Regio Procuratore qualunque memoria ed osservazione a quest’oggetto.


CAPO II.

Della Tutela officiosa.

361. Chiunque in età oltre i 50 anni, privo di figlj e di legittimi discendenti, vorrà con un titolo legale unire a se una persona, durante la di lei minore età, potrà divenire tutore officioso di questa qualora ottenga il consenso di entrambi i di lei genitori, o del superstite fra essi, e mancando sì l’uno che l’altro, del consiglio di famiglia, o finalmente, se detta persona non ha parenti noti, qualora ottenga il consenso degli amministratori dell’ospizio in cui sarà stata ricoverata, o della municipalità del luogo della sua residenza.

362. Un conjuge non può divenire tutore officioso senza il consenso dell’altro.

363. Il giudice di pace del domicilio del figlio stenderà processo verbale delle domande e dei correlativi assensi alla tutela officiosa.

364. Questa tutela non potrà aver luogo che in favore de’ figlj minori d’anni quindici.

La medesima, oltre ciò che sarà stato particolarmente convenuto, produrrà l’obbligo di alimentare, di allevare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.

365. Se il pupillo ha qualche sostanza, e se egli era anteriormente sotto tutela, l’amministrazione dei suoi beni, e la cura della persona, passerà al tutore officioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese dell’educazione.

366. Se il tutore officioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l’assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia giunto alla maggiore età, gli conferisce l’adozione mediante atto testamentario, questa disposizione sarà valida purchè il tutore officioso non lasci figlj legittimi.

367. Nel caso che il tutore officioso morisse, o prima o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a questo, durante la di lui minore età, i mezzi di sussistenza, nella qualità e quantità da regolarsi, in mancanza di un’anteriore e speciale convenzione, o amichevolmente tra i rispettivi rappresentanti il tutore ed il pupillo, o nella via giudiziaria in caso di contestazione.

368. Se il tutore officioso vuole adottare il suo pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi acconsenta, si procederà all’adozione, osservate le forme prescritte nel precedente capo, e gli effetti saranno in ogni loro parte i medesimi.

369. Se nei tre mesi successivi alla maggiore età del pupillo, le di lui istanze fatte al tutore officioso per essere adottato, non avranno avuto effetto, e che il pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza, il tutore officioso potrà essere condannato ad indennizzare il pupillo per la sovraccennata di lui incapacità.

Questa indennizzazione si limiterà ai sussidj atti ad abilitarlo ad un mestiere; ritenuti però in vigore i patti che si fossero stipulati per l’evenienza di questo caso.

370. Il tutore officioso che avesse avuto l’amministrazione dei beni pupillari, sarà in ogni caso obbligato al rendimento dei conti.

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