Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/137: differenze tra le versioni

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E di questo intervento io parlavo quando nella suddetta operetta proponevo come salutarissimo rimedio ai nostri mali ed oso dire necessario di ritornare all’elezione de’ Vescovi a Clero e popolo secondo l’antica consuetudine, la quale non dava al popolo appunto altro che la facoltà di esprimere il suo desiderio sui candidati, di decorarli della sua buona testimonianza, di accettare l’eletto di sua confidenza.
E di questo intervento io parlavo quando nella suddetta operetta proponevo come salutarissimo rimedio ai nostri mali ed oso dire necessario di ritornare all’elezione de’ Vescovi a Clero e popolo secondo l’antica consuetudine, la quale non dava al popolo appunto altro che la facoltà di esprimere il suo desiderio sui candidati, di decorarli della sua buona testimonianza, di accettare l’eletto di sua confidenza.


E aggiungevo che una tale forma di elezione confermata da innumerevoli canoni de’ Concilii, appartiene al diritto divino, come l’aveva detto {{w|Tascio Cecilio Cipriano|S. Cipriano}} nell’Epistola {{Sc|lxviii}}, nella quale il santo martire scriveva: ''quod et ipsum videmus {{Sc|de divina traditione descendere}}, ut sacerdos, plebe praesente, sub omnium oculis deligatur, et dignus atque idoneus publico judicio ac testimonio comprobetur''.
E aggiungevo che una tale forma di elezione confermata da innumerevoli canoni de’ Concilii, appartiene al diritto divino, come l’aveva detto {{AutoreCitato|Tascio Cecilio Cipriano|S. Cipriano}} nell’Epistola {{Sc|lxviii}}, nella quale il santo martire scriveva: ''quod et ipsum videmus {{Sc|de divina traditione descendere}}, ut sacerdos, plebe praesente, sub omnium oculis deligatur, et dignus atque idoneus publico judicio ac testimonio comprobetur''.


Nè reputo qui inutile l’aggiungere, perchè niente resti d’incerto in quella mia sentenza, che qui non si parla di un ''diritto divino costitutivo'', ma di un ''diritto divino morale'', cose assai differenti. Perchè questo secondo, quando viene offeso, non trae seco alcuna invalidità, e perciò i Vescovi anche nominati dai Governi civili, purchè confirmati e mandati dal Sommo Pontefice, sono legittimi pastori, come ha definito il sacro Concilio di Trento sess. XXIII, Can. VIII. Colla qual distinzione fra il diritto divino costitutivo e il diritto divino morale si conciliano i varii pareri degli autori su questa questione.
Nè reputo qui inutile l’aggiungere, perchè niente resti d’incerto in quella mia sentenza, che qui non si parla di un ''diritto divino costitutivo'', ma di un ''diritto divino morale'', cose assai differenti. Perchè questo secondo, quando viene offeso, non trae seco alcuna invalidità, e perciò i Vescovi anche nominati dai Governi civili, purchè confirmati e mandati dal Sommo Pontefice, sono legittimi pastori, come ha definito il sacro Concilio di Trento sess. XXIII, Can. VIII. Colla qual distinzione fra il diritto divino costitutivo e il diritto divino morale si conciliano i varii pareri degli autori su questa questione.

Versione delle 11:13, 6 ago 2014

 
 
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APPENDICE

SULLA ELEZIONE DEI VESCOVI A CLERO E POPOLO






LETTERA I.

Stresa 8 giugno 1848.
Reverendissimo Signore

Devo renderle grazie della menzione onorevole ch’ella si è compiaciuta di fare nel pregevole Giornale, che esce sotto la sua direzione, della recente operetta da me pubblicata poco fa in Milano col titolo: La Costituzione secondo la giustizia sociale ecc. Non volendo tuttavia venirle innanzi con uno sterile atto di ringraziamento mi permetta di cogliere questa occasione per dichiarar meglio il mio pensiero sul punto che ella accenna dove dice che io amerei di «ricondurre l’elemento democratico perfino negli ecclesiastici reggimenti.»

Io amo l’unione da per tutto, e le discordie in nessun luogo; perchè l’unione è carità, e, per dir meglio ancora, la carità è vera unione, ed è il precetto del divino Maestro dato agl’individui non meno che alle società umane. Amantissimo del popolo, io amo soprattutto l’unione del popolo col Clero. Non intendo con questo che il popolo abbia una parte diretta nel reggimento della Chiesa: so troppo bene che questo fu confidato da G. C. alle mani degli Apostoli e de’ loro successori, i Vescovi che formano fra loro una bellissima nuità gerarchica mediante il primato che S. Pietro lasciò in eredità ai Sommi Pontefici. L’intervento del popolo non può essere che intervento di carità, di consiglio, corrispondenza paterna e filiale.

E di questo intervento io parlavo quando nella suddetta operetta proponevo come salutarissimo rimedio ai nostri mali ed oso dire necessario di ritornare all’elezione de’ Vescovi a Clero e popolo secondo l’antica consuetudine, la quale non dava al popolo appunto altro che la facoltà di esprimere il suo desiderio sui candidati, di decorarli della sua buona testimonianza, di accettare l’eletto di sua confidenza.

E aggiungevo che una tale forma di elezione confermata da innumerevoli canoni de’ Concilii, appartiene al diritto divino, come l’aveva detto S. Cipriano nell’Epistola lxviii, nella quale il santo martire scriveva: quod et ipsum videmus de divina traditione descendere, ut sacerdos, plebe praesente, sub omnium oculis deligatur, et dignus atque idoneus publico judicio ac testimonio comprobetur.

Nè reputo qui inutile l’aggiungere, perchè niente resti d’incerto in quella mia sentenza, che qui non si parla di un diritto divino costitutivo, ma di un diritto divino morale, cose assai differenti. Perchè questo secondo, quando viene offeso, non trae seco alcuna invalidità, e perciò i Vescovi anche nominati dai Governi civili, purchè confirmati e mandati dal Sommo Pontefice, sono legittimi pastori, come ha definito il sacro Concilio di Trento sess. XXIII, Can. VIII. Colla qual distinzione fra il diritto divino costitutivo e il diritto divino morale si conciliano i varii pareri degli autori su questa questione.

Ciò dunque che v’ha di diritto divino costitutivo nell’istituzione de’ Vescovi si è la sacra ordinazione, e la missione della Chiesa: queste due cose sono indipendenti affatto dal popolo, e da ogni altro potere laicale, come insegna il sacro Concilio di Trento con queste parole: Docet insuper sacrosancta Synodus in ordinatione Episcoporum, sacerdotum, et caeterorum ordinum, nec populi nec cujusvis saecularis potestatis, et magistratus consensum, sive vocationem, sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit, eos qui tantummodo a populo aut saeculari potestate ac magistratu vo-

Rosmini - Cinque Piaghe.17