Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XII: differenze tra le versioni

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<p style="text-align: center; text-indent:0em; font-variant: small-caps">Sezione II.</p>
<p style="text-align: center; text-indent:0em; font-variant: small-caps">Sezione II.</p>
<p style="text-align: center; text-indent:0em">''Degli effetti del Contretto vitalizio fra le Parti contraenti.''</p>
<p style="text-align: center; text-indent:0em">''Degli effetti del Contratto vitalizio fra le Parti contraenti.''</p>


1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l’esecuzione.
1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l’esecuzione.

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TITOLO XII.

Dei Contratti di sorte.

1964. Il contratto di sorte è una convenzione reciproca, i cui effetti relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono,

Il contratto di assicurazione.

Il prestito a tutto rischio.

Il giuoco e la scommessa.

Il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi marittime.


CAPO I.

Del Giuoco e della Scommessa.

1965. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco o pel pagamento d’una scommessa.

Leg. 1, cod. de aleatoribus.

1966. I giuochi proprj ad esercitare al maneggio dell'armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle dei carri, il giuoco della palla, ed altri di tale natura che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Il tribunale potrà però rigettare la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

Leg. 2, §. 1, ff. de aleatoribus; l. 1 et leg. 3, cod. eod. tit.

1967. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria o truffa.

Contr. leg. 1, in pr. cod de aleatoribus.


CAPO II.

Del Contratto Vitalizio.


Sezione I.

Delle Condizioni richieste per la validità del Contratto Vitalizio.

1968. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso mediante una somma di danaro, mediante un effetto mobiliare valutabile, o un immobile.

1969. Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazioni tra vivi o per testamento: deve in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge.

1970. Nel caso dell'articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1971. La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1972. Essa può costituirsi sopra la vita d’una o più persone.

1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In quest’ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d’una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni; eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nell’art. 17901.

1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

1975. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto, con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona inferma, la quale muoja entro venti giorni dalla data del contratto.

1976. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d’interesse che piacerà alle parti di stabilire.


Sezione II.

Degli effetti del Contratto vitalizio fra le Parti contraenti.

1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l’esecuzione.

1978. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non autorizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d’instare perché venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l’impiego d’una somma bastante per soddisfare le annualità correnti.

1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita, con offrire il rimborso del capitale, e con rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però si è convenuto che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s’acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento

1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito.

1982. Non s’estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

1983. Il proprietario d’una rendita vitalizia non può chiedere le annualità se non giustificando l’esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.




Note:

  1. Refuso nel testo originale, per 1970
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