Deliberazione 24 Ottobre 1602: differenze tra le versioni
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| Organismo emittente = Granducato di Toscana |
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| Titolo =Deliberazione 24 Ottobre 1602 |
| Titolo =Deliberazione 24 Ottobre 1602 |
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| Iniziale del titolo =D |
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| Eventuale sottotitolo = Città di Firenze e Granducato di Toscana |
| Eventuale sottotitolo = Città di Firenze e Granducato di Toscana |
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| Anno di pubblicazione= 1602 |
| Anno di pubblicazione= 1602 |
Versione attuale delle 15:33, 2 apr 2020
Questo testo è completo. |
Per il Concetto che si ha delle Pitture Buone che non vadino fuori a effetto che la Città non ne perda l'ornamento et li gentil' omini et l'universale ne conservino la reputazione, si considera per il trattare solo delle Buone, o di quelle de' Pittori defunti in generale per la varietà de' Pareri, per le Invenzioni et Capricci de' gavillanti et perchè molto più per la poca Cognitione del Bene può essere ne' Ministri di Dogana, in quelli delle Porte della Città et ne Passeggieri, potrebbe seguirne diverse confusioni e disturbi. Però si rappresenta a proposito farne proibitione generale generalissima che per qualsivoglia etc. non se ne possa cavare alcuna della Città, né dello Stato respettivamente, sotto pena etc. senza licenza del Luogotenente dell'Accademia del Disegno, il quale ne harà facultà con la regola et advertenza conveniente.
Questa prohibitione piacendo, pare che basti farla per via della Dogana, comandando espressamente, che senza la licenza non se ne sgabelli di alcuna sorte, né si permetta in alcun modo che se ne cavi di Firenze né dello Stato, con ordinare alle porte et alli Passeggieri che senza licenza come sopra non ne lascino passare nessuna sotto pena etc. non lasciando però li modi soliti della Dogana.
Doverrà farsi l'ordine al Luogotenente dell'Accademia che la licenza si faccia senza spesa, sottoscritta da lui et da uno de' principali della professione a sua eletione et sigillata del segno dell'Accademia con il quale si sigilli ancora la pittura licentiata etc.
Concedasi generalmente per tutte le pitture di mano de' pittori che di presente vivono nello Stato di Sua Altezza indifferentemente.
Et ancora si possa concedere per Pitture di Pittori defunti ma con questa limitazione cioè, che per le opere di mano dell'infrascritti nominati non se ne faccia licentia in modo alcuno.
Dichiarando che in caso di morte di alcuno de' pittori che di presente vivono in questi Stati, si conceda la facultà alla medesima Accademia di potere secondo li suoi Ordini dichiarare, se quel tale doverrà o no essere admesso et descritto nel numero de famosi di già passati et che appresso saranno nominati.
Dovendosi registrare nei libri dell'Accademia insieme con l'ordine che ne sarà dato.
- Michelangelo Buonarroti
- Raffaello da Urbino
- Andrea del Sarto
- Mecherino
- Il Rosso fiorentino
- Leonardo da Vinci
- Il Francia bigio
- Perino del Vaga
- Jacopo da Puntorno
- Titiano
- Francesco Salviati
- Agnolo Bronzino
- Daniello da Volterra
- Fra Bartolomeo di S.Marco
- Fra Bastiano del Piombo
- Filippo di fra Filippo
- Antonio Correggio
- Il Parmigianino
Da levare et aggiungere a giuditio delli intendenti et volontà etc. etc.
La prohibitione non abbracci li ritratti né li quadri di paesi né quadretti da mettere da capo al letto tanto che si fanno in Firenze quanto che fuori etc. non conceda manco il Luogotenente licenzia che possino portarsi pur in villa. Non s'impedischino l'opere dei Pittori viventi come sopra.
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