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S Tatuimo, che’l genere mafculino nelli predetti Statuti nelli
STatuimo, che’l genere mafculino nelli predetti Statuti nelli fuoi cali, comprend’anco il genere feminino, de modo t che quello s’hà datto fotto la voce del mafchio, tanto s’inendi effer ditto anco della femina.
fuoi cali, comprend’anco il genere feminino, de modo
t che quello s’hà datto fotto la voce del mafchio, tanto s’inendi
effer ditto anco della femina.

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Versione delle 14:33, 16 apr 2020

DELLA VAL DI LEDER.

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Delle Siepi ò Cese. Cap. LXX.


STatuimo, che e alcuno romperà, ò levarà le Siepi, ò Vaioni dell’altrui possessioni sia condannato dal Sindico, et Vicario in carantani 16.Trentini, se sarà de dì, et nel doppio se farà di notte, per ciascuna volta, laqual pena sia applicata alla Communità.

De Giocatori. Cap. LXXI.


STatuimo; che’l Sindico, et Vicario non rendi ragione à giocatori, nè per causa di gioco, nè per imprestito al gioco, se non è per il gioco di tavole. Et che niun Tavernieri, ò altra persona possi per occasion di gioco pigliar’alcun pegno da figliuoli di famiglia, ò d’altri famiglia sotto pena di carantani 16.Trentini, da esser applicati alla Communità, et inoltra della restitution del pegno senza dinari.

Della voce masculina nelli Statuti. Cap. LXXII.


STatuimo, che’l genere mafculino nelli predetti Statuti nelli fuoi cali, comprend’anco il genere feminino, de modo t che quello s’hà datto fotto la voce del mafchio, tanto s’inendi effer ditto anco della femina.

Te-