Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa - Granada, 3 ottobre 1985: differenze tra le versioni

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Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (GRANADA,1985)
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Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione.
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione.

Versione delle 00:24, 8 ago 2006

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Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione.

Considerando che lo scopo del C.d.E. è realizzare una più stretta unione fra i suoi componenti per specialmente salvaguardare e promuovere ideali principi di loro comune patrimonio;

Riconoscendo che il patrimonio architettonico costituisce una espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza inestimabile del nostro passato e un bene comune a tutti gli europei;

vista la Convenzione Culturale Europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 e soprattutto l'arti­colo 1;

vistala Carta Europea del Patrimonio Architettonico adottata dal Comitato dei ministri del C. d. E. il 26 settembre 1975 e la Risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976, relativa all'adattamento dei sistemi legislativi e regolamenti nazionali alle esigenze della conservazione integrale del patrimonio architettonico;

tenuto conto della raccomandazione n. R (80) 16 del Comitato dei Ministri agli stati membri non riguardante la formazione specialistica di architetti, urbanisti, ingegneri, paesaggisti come dalla raccomandazione n. R (81) 13 del Comitato dei Ministri adottata l'11 luglio 1981 concernente le azioni da intraprendere a favore di certi mestieri in via di estinzione nell'ambito delle attività artigianali; Richiamando l'importanza di trasmettere un insieme di i riferimenti culturali alle generazioni future, di migliorare la qualità della vita urbana e rurale e di favorire contemporaneamente lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle regioni;

Affermando l'importanza di accordarsi sugli orientamenti essenziali per una politica comune che garantisca la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni e di patrimonio Architettonico Ai fini della presente Convenzione l'espressione "patrimonio architettonico" è considerata come comprendente i beni immobili seguenti:

1) I Monumenti: tutte le opere particolarmente notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale, tecnico comprese le istallazioni o gli elementi decorativi facenti parte delle opere stesse;

2) Gli insiemi architettonici: agglomerati omogenei di costruzioni urbanistiche o rurali notevoli per il loro interesse stoico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per essere oggetto di una delimitazione topografica;

3) I siti: opere combinate dell'uomo e della natura parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei per essere oggetto di una delimitazione topografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico.

Art. 2 Notificazione dei Beni da proteggere

Per identificare con precisione i monumenti, gli insiemi architettonici e in siti suscettibili d'essere protetti, ciascuna Parte si impegna a predisporre un inventario e, in caso di pesante minaccia sul bene considerato a stabilire nel tempo più breve possibile una documentazione appropriata.

Art. 3 Procedure legali di protezione

Ciascuna Parte si impegna:

1) a istituire un regime legale di protezione del patrimonio architettonico;

2) ad assicurare all'interno del regime e secondo le modalità proprie di ciascun Stato o regione la protezione dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti.

Art. 4 Ciascuna Parte si impegna:

1) ad applicare in virtù della protezione giuridica dei beni considerati le procedure di controllo e di autorizzazione appropriate;

2) ad evitare che i beni predetti siano snaturati,degradati o demoliti. In questa prospettiva ciascuna

Parte si impegna, se ciò non è stato già fatto, ad introdurre nella sua legislazione disposizione prevedente:

a. a sottomettere ad una autorità competente progetti di demolizione o interventi sui monumenti già protetti, o sotto procedura di protezione, così che ogni altro progetto che riguardi il loro ambiente; b. a sottomettere ad una autorità competente le iniziative riguardanti tutto o in parte un insieme architettonico o un sito e indirizzare a lavori:

- di demolizione di edilizi

- di costruzione di nuovi edilizi

- di modificazioni importanti che porterebbero effetto sul carattere d'insieme architettonico o di sito;

c. la possibilità per i poteri pubblici di mettere in mora il proprietario di un bene protetto ad effettuare lavori o di sostituirsi ad esso in caso di inadempienza;

d. la possibilità di espropriare il bene protetto.

Art. 5

Ciascuna Parte si impegna d'impedire lo spostamento di tutto o parte di un monumento protetto, salvo che la salvaguardia materiale di esso lo esigerebbe assolutamente. In questo caso l'autorità competente assumerebbe ogni garanzia necessaria per la sua scomposizione, il suo trasferimento e la sua ricomposizione.

Art. 6 Misure complementari

Ciascuna Parte si impegna a:

1) prevedere, in funzione delle competenze nazionali, regionali o locali e nei limiti dei bilanci disponibili, un sostegno finanziario dei poteri pubblici ai lavori di conservazione e restauro del patrimonio architettonico situato sul proprio territorio;

2) ricorrere, all'occorrenza, a misure fiscali suscettibili di favorire la tutela di questo patrimonio;

3) incoraggiare le iniziative private in materia di conservazione e restauro di questo patrimonio. Art. 7

In prossimità dei monumenti, all'interno degli insiemi architettonici e dei siti, ciascuna parte si impegna a promuovere misure miranti a migliorare la qualità dell'ambiente.

Art. 8

Ciascuna Parte si impegna per limitare i rischi di degradazione fisica del patrimonio architettonico: 1) a sostenere la ricerca scientifica volta sia ad identificare e analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento che definire i mezzi per ridurre o eliminare degli stessi;

2) a prendere in considerazione problemi specifici sulla tutela del patrimonio architettonico nella politica di lotta all'inquinamento.

Art. 9 Sanzioni

Ciascuna Parte nel quadro dei propri poteri, si impegna a fare in modo che le infrazioni alla legislazione di protezione del patrimonio architettonico siano oggetto di misure appropriate e soddisfacenti da parte delle autorità competenti e queste misure possano portare, all'occorrenza, all'obbligo per gli autori di demolire un nuovo edificio costruito irregolarmente o di ripristinare il bene alla situazione antecedente.

Art. 10 Politica di conservazione Ciascuna Parte si impegna ad adottare una politica di conservazione integrata che:

1) ponga in essere la protezione del patrimonio architettonico fra gli elementi essenziali dell'assetto del territorio e della urbanizzazione e che assicuri il giusto rilievo di questa necessità nei diversi stadi della elaborazione dei piani di sistemazione e nelle autorizzazioni di lavori;

2) susciti programmi di restauro e di mantenimento del patrimonio architettonico;

3) faccia della tutela, dell'attività e della valorizzazione del patrimonio architettonico un elemento considerevole della politica in materia di cultura, d'ambiente e assetto del territorio;

4) favorisca, finché possibile, nel quadro dei processi di assetto del territorio e di urbanizzazione,la conservazione e la utilizzazione di edifici di cui la propria importanza non giustificherebbe una protezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente Convenzione, ma che presenterebbero

un valore di contorno dal punto di vista dell'ambiente urbano o rurale o della qualità della vita; 5) favorisca l'applicazione e lo sviluppo, indispensabile per l'avvenire del patrimonio, di tecniche e materiali tradizionali.

Art. 11

Ciascuna Parte si impegna a favorire, rispettando il carattere architettonico e storico del patrimonio: ‑ alla utilizzazione dei beni protetti tenendo conto delle necessità della vita contemporanea;

all'adattamento, quando se ne presenta l'occasione di edifici antichi a nuove utilizzazioni.

Art. 12

Tenendo conto del grande interesse a facilitare la visita da parte del pubblico dei beni protetti, ciascuna Parte si impegna a fare in modo che le conseguenze di questa apertura al pubblico, soprattutto le sistemazioni di accesso, non portino effetto al carattere architettonico e storico di quei beni e del loro ambiente.

Art. 13

Alfine di facilitare la messa in opera di questa politica, ciascuna Parte si impegna a sviluppare nel contesto delle proprie acquisizioni politiche ed amministrative, la cooperazione effettiva ai diversi stadi dei servizi responsabili della conservazione, dell'azione culturale, dell'ambiente e dell'assetto del territorio.

Art. 14 Partecipazione e associazioni

Per assecondare l'azione dei poteri pubblici iniziante a favorire la conoscenza, la protezione, il restauro, la conservazione, la gestione e l'attività del patrimonio architettonico ciascuna Parte si impegna:

1) a dare spazio, nei diversi stadi dei processi di decisione, nelle strutture di formazione, di consultazione e di collaborazione con lo Stato, ai gruppi locali, alle istituzioni e associazioni culturali e al pubblico;

2) a favorire lo sviluppo del mecenatismo e di associazioni a scopo non lucroso in materia.

Art. 15 Informazione e formazione

Ciascuna Parte si impegna:

1) a valorizzare la conservazione del patrimonio architettonico nell'opinione pubblica sia come elemento di identità culturale che come sorgente di ispirazione di creatività per le generazioni presenti e future;

2) a promuovere a questo fine una politica di formazione e di sensibilizzazione soprattutto con l'aiuto delle tecniche moderne di diffusione e di attività avendo in particolare come obiettivo:

a. suscitare e accrescere la sensibilità del pubblico, fin dall'età scolare, alla tutela del patrimonio, alla qualità del costruito e alla espressione architettonica;

b. mettere in evidenza l'unità del patrimonio culturale e i legami esistenti con il patrimonio architettonico delle arti, delle tradizioni popolari e dei modi di vita sia a livello europeo, nazionale o regionale.

Art. 16 Coordinamento Europeo delle politiche di tutela

Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione in ciò che concerne:

1)i metodi da stabilire in materia di inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenendo conto della evoluzione storica e dell'incremento progressivo del patrimonio architettonico;

2) i mezzi più idonei per conciliare l'istanza di protezione del patrimonio architettonico con le necessità contemporanee della vita economica sociale e culturale;

3) le possibilità offerte dalle nuove tecnologie concernenti insieme l'identificazione e la registrazione, la lotta contro il degrado dei materiali, la ricerca scientifica, le opere di restaurazione e i luoghi di gestione e valorizzazione del patrimonio architettonico;

4)i mezzi per promuovere la creatività architettonica che assicuri il contributo della nostra epoca al patrimonio di Europa. (...)

Art. 18

Le Parti si impegnano a prestarsi, quando necessario, assistenza tecnica reciproca che si manifesti con scambi di esperienze e di esperti in materia di tutela della conservazione architettonica.

Art. 19

Le Parti si impegnano a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali attraverso i quali sono legati, gli scambi europei di specialisti sulla conservazione del patrimonio architettonico, compresi nell'ambito della formazione permanente.

Art. 20

Ai fini della presente Convenzione, un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione e in particolare:

1. di sottomettere periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di tutela del patrimonio architettonico all'interno degli Stati Parti nella Convenzione, sulla applicazione dei tecnici che essa ha emanato e sulle loro attività;

2. di proporre al Comitato dei Ministri del C.d.E. tutte le misure tendenti a mettere in opera le disposizioni della Convenzione nell'ambito delle attività multilaterali e in materia di revisione o miglioramento della Convenzione così come l'informazione al pubblico sugli obiettivi della Conven­zione;

3. di fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativi all'invito rivolto agli stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.

Art. 21

Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto sulla applicazione di disposizioni specifiche più favorevoli sulla protezione dei beni previste dall'articolo 1 contenente:

- la Convenzione concernente la Protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972;

- la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico dal 6 maggio 1969. Art. 22

Claunsole finali.

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Sarà sottomessa a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso p Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

2. la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza del periodo ai tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso la loro adesione alla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente;

3. essa entrerà in vigore rispetto ad ogni Stato membro che esprimerà posteriormente la sua adesione alla Convenzione, il primo giorno del mese che segue la scadenza del periodo di ce mesi dopo la data di deposito degli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

Art. 23

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio così come la Comunità Economica Europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione presa a maggioranza secondo l'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sede al Comitato.

Per tutti gli Stati aderenti o perla Comunità Economica Europea in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di tre mesi dalla data di deposito degli strumenti, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 24

1. Ogni Stato può al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione o di adesione indicare il o i territori entro i quali si applicherà la presente Convenzione;

2. ogni Stato può, in ogni altro momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. L a Convenzione entrerà in vigore rispetto a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di arrivo della dichiarazione al Segretario Generale;

3. ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per ciò che concerne h territorio indicato nella dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. I1

ritiro avrà effetto q primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevuta della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 25

1. Ogni Stato può al momento della firma o al momento di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non conformarsi in tutto o in parte alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo c e d. Non è ammessa alcuna altra riserva;

2. ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevuta della notifica da parte del Segretario Generale;

3. la Parte che ha formulato la riserva rispetto alla disposizione menzionata al primo paragrafo precedente non può pretendere la applicazione di questa disposizione per un'altra Parte; talvolta essa può se la riserva è parziale o limitata pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui essa ha accettato.

Art. 26

1. Ogni Parte può in ogni momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

2. la denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di sei mesi dopo la data di ricevuta della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 27

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione e alla Comunità Economica Europea aderente:

a. ogni firma;

b. il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

IN FEDE di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Granada, il3 ottobre 1985, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà la copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché ad ogni Stato o alla Comunità Economica Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.