Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/13: differenze tra le versioni

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|Titolo=ATTO<br />relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<br />(94/C 241/08 - ALLEGATO XIII - Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione)
|NomePagina=Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/13
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29 agosto 1994
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NORVEGIA

  1. Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
  2. Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.
    Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.

AUSTRIA

  1. Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
  2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
  3. Aiuto supplementare rispetto all'aiuto alla produzione di luppolo di cui agli articoli 12 e 12bis del regolamento (CEE) n. 1696/71, concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione entro i limiti della superficie adibita, in media, alla coltivazione di luppolo nei tre anni precedenti l'adesione.
  4. Aiuto concesso nei tre anni successivi all'adesione ad alcuni moltiplicatori di sementi di piante foraggere per determinati quantitativi per i quali nel 1992 era stato corrisposto, in virtù del vigente regime nazionale, un premio pari ad almeno il doppio del sostegno comunitario.
  5. Aiuto supplementare rispetto ai pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 per la produzione di piante proteiche nella misura necessaria per mantenerne la competitività rispetto ai cereali e ai semi oleosi.

FINLANDIA

  1. Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
  2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
  3. Aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 234/68 che
    • non comportano un aumento della produzione esistente prima dell'adesione;
    • sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68.
  4. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, concesso per le due campagne di commercializzazione successive all'adesione ai produttori di foraggi essiccati nelle zone di produzione tradizionali.
  5. Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate o commerciali di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate o selezionate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.
    Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.
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