Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/13: differenze tra le versioni
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|Titolo=ATTO<br />relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<br />(94/C 241/08 - ALLEGATO XIII - Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione) |
|Titolo=ATTO<br />relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<br />(94/C 241/08 - ALLEGATO XIII - Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione) |
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====NORVEGIA==== |
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# Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. |
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2. Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71. |
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Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina. |
# Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.<br />Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina. |
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AUSTRIA |
====AUSTRIA==== |
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# Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. |
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# Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68. |
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# Aiuto supplementare rispetto all'aiuto alla produzione di luppolo di cui agli articoli 12 e 12bis del regolamento (CEE) n. 1696/71, concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione entro i limiti della superficie adibita, in media, alla coltivazione di luppolo nei tre anni precedenti l'adesione. |
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# Aiuto concesso nei tre anni successivi all'adesione ad alcuni moltiplicatori di sementi di piante foraggere per determinati quantitativi per i quali nel 1992 era stato corrisposto, in virtù del vigente regime nazionale, un premio pari ad almeno il doppio del sostegno comunitario. |
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# Aiuto supplementare rispetto ai pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 per la produzione di piante proteiche nella misura necessaria per mantenerne la competitività rispetto ai cereali e ai semi oleosi. |
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FINLANDIA |
====FINLANDIA==== |
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# Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. |
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2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68. |
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# Aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 234/68 che |
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#* non comportano un aumento della produzione esistente prima dell'adesione; |
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- sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68. |
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#* sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68. |
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# Aiuto supplementare rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, concesso per le due campagne di commercializzazione successive all'adesione ai produttori di foraggi essiccati nelle zone di produzione tradizionali. |
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# Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate o commerciali di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate o selezionate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.<br />Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina. |
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Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina. |
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Versione delle 19:07, 13 set 2006
NORVEGIA
- Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
- Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.
Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.
AUSTRIA
- Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
- Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
- Aiuto supplementare rispetto all'aiuto alla produzione di luppolo di cui agli articoli 12 e 12bis del regolamento (CEE) n. 1696/71, concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione entro i limiti della superficie adibita, in media, alla coltivazione di luppolo nei tre anni precedenti l'adesione.
- Aiuto concesso nei tre anni successivi all'adesione ad alcuni moltiplicatori di sementi di piante foraggere per determinati quantitativi per i quali nel 1992 era stato corrisposto, in virtù del vigente regime nazionale, un premio pari ad almeno il doppio del sostegno comunitario.
- Aiuto supplementare rispetto ai pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 per la produzione di piante proteiche nella misura necessaria per mantenerne la competitività rispetto ai cereali e ai semi oleosi.
FINLANDIA
- Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
- Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
- Aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 234/68 che
- non comportano un aumento della produzione esistente prima dell'adesione;
- sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68.
- Aiuto supplementare rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, concesso per le due campagne di commercializzazione successive all'adesione ai produttori di foraggi essiccati nelle zone di produzione tradizionali.
- Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate o commerciali di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate o selezionate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.
Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.