Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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====CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali====
====CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali====
Articolo 86
;Articolo 86
In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia può applicare, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni della legge del 30 dicembre 1992, n. 1612, relativa all'acquisto di imprese finlandesi da parte di stranieri.
:In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia può applicare, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni della legge del 30 dicembre 1992, n. 1612, relativa all'acquisto di imprese finlandesi da parte di stranieri.
Articolo 87
;Articolo 87
In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
:In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

====CAPO 3 - Pesca====
====CAPO 3 - Pesca====
=====Sezione I - Disposizioni generali =====
=====Sezione I - Disposizioni generali =====

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◄   TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (94/C 241/07) ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08 - ALLEGATI   ►

PARTE PRIMA - PRINCIPI

Articolo 1
Ai fini del presente atto:
  • per «trattati originari» si intendono:
  • il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («trattato CECA»), il trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE») e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato CEEA»), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,
  • il trattato sull'Unione europea («trattato UE»)
  • per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
  • per «Unione» si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE,
  • per «Comunità» si intende una o più Comunità, di cui al primo trattino, a seconda dei casi,
  • per «nuovi Stati membri» si intendono il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia.
  • per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dai trattati originari.
Articolo 2
Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Articolo 3
I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono inseparabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:
  • ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;
  • ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.
Articolo 4
  1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.
  2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.
  3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alle Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
Articolo 5
  1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
  2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente a ciascuna delle Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli attuali Stati membri nell'ambito dell'Unione assistono a tal fine i nuovi Stati membri.
  3. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2.
  4. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche altri Stati membri o una delle Comunità.
Articolo 6
L'articolo 234 del trattato CE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.
Articolo 7
Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto a mezzo delle procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
Articolo 8
Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
Articolo 9
Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Articolo 10
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

PARTE SECONDA - ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1 - Il Parlamento europeo

Articolo 11

L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio 25 Spagna 64 Lussemburgo 6 Portogallo 25
Danimarca 16 Francia 87 Paesi Bassi 31 Finlandia 16
Germania 99 Irlanda 15 Norvegia 15 Svezia 22
Grecia 25 Italia 87 Austria 21 Regno Unito 87

».

CAPO 2 - Il Consiglio

Articolo 12
Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146 del trattato CE e il secondo comma dell'articolo 116 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»
Articolo 13
L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Il Consiglio, quando è consultato dalla Commissione delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione.
Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione:
  • della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità;
  • o, in caso di parità dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.
Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:
Belgio 5 Spagna 8 Lussemburgo 2 Portogallo 5
Danimarca 3 Francia 10 Paesi Bassi 5 Finlandia 3
Germania 10 Irlanda 3 Norvegia 3 Svezia 4
Grecia 5 Italia 10 Austria 4 Regno Unito 10
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri.
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti».
Articolo 14
Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente:
«Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio deliberante a maggioranza di tredici sedicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo.»
Articolo 15
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 5 Spagna 8 Lussemburgo 2 Portogallo 5
Danimarca 3 Francia 10 Paesi Bassi 5 Finlandia 3
Germania 10 Irlanda 3 Norvegia 3 Svezia 4
Grecia 5 Italia 10 Austria 4 Regno Unito 10

.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
  • 64 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
  • 64 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri, negli altri casi».
2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE, è sostituito dal seguente:
«Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 11 membri.».
3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE è sostituito dal seguente:
«Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri.».
4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla seguente:
«In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli.»

CAPO 3 - La Commissione

Articolo 16
Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 157 del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 126 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«1. La Commissione è composta di 21 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.».

CAPO 4 - La Corte di giustizia

Articolo 17
1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«La Corte di giustizia è composta di 17 giudici.».
2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente:
«1. Il Tribunale di primo grado è composto di 16 giudici.».
Articolo 18
Il secondo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 165 del trattato CE, il secondo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA ed il paragrafo 1 dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CECA sono sostituiti dal seguente:
«La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite.»
Articolo 19
Il secondo comma dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dal seguente:
«La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di sette giudici sono valide soltanto se prese da cinque giudici. In caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.»
Articolo 20
Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 138 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali.»
Articolo 21
Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti:
«Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali.».

CAPO 5 - La Corte dei conti

Articolo 22
Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 188 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«1. La Corte dei conti è composta di 16 membri.»

CAPO 6 - Il Comitato economico e sociale

Articolo 23
Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:
Belgio 12 Spagna 21 Lussemburgo 6 Portogallo 12
Danimarca 9 Francia 24 Paesi Bassi 12 Finlandia 9
Germania 24 Irlanda 9 Norvegia 9 Svezia 12
Grecia 12 Italia 24 Austria 12 Regno Unito 24

».

CAPO 7 - Il Comitato delle Regioni

Articolo 24
Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:
Belgio 12 Spagna 21 Lussemburgo 6 Portogallo 12
Danimarca 9 Francia 24 Paesi Bassi 12 Finlandia 9
Germania 24 Irlanda 9 Norvegia 9 Svezia 12
Grecia 12 Italia 24 Austria 12 Regno Unito 24

».

CAPO 8 - Il Comitato consultivo CECA

Articolo 25
Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente:
«Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 87 membri e di non più di 111 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.».

CAPO 9 - Il Comitato scientifico e tecnico

Articolo 26
Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato è composto di 39 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.».

TITOLO II - ALTRI ADATTAMENTI

Articolo 27
Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:
«1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.».
Articolo 28
E' inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente:
«Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri.»

PARTE TERZA - ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 29
Gli atti elencati nell'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Articolo 30
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 169.

PARTE QUARTA - MISURE TRANSITORIE

TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 31
  1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri procede all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto, del numero dei rappresentanti stabilito dall'articolo 11 del presente atto, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
  2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo sono designati dai parlamenti di questi Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
  3. Tuttavia ciascuno dei nuovi Stati membri, che decida in tal senso, può procedere ad elezioni al Parlamento europeo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato di adesione secondo il protocollo n. 8 allegato al presente atto.
  4. Il mandato dei rappresentanti eletti a norma dei paragrafi 1 o 3 scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali per il quinquennio 1994-1999.

TITOLO II - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA NORVEGIA

CAPO 1 - Libera circolazione delle merci

Sezione I - Norme e ambiente
Articolo 32
  1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato III, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Norvegia.
  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.
    Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Sezione II - Varie
Articolo 33
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.
Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 34
In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il Regno di Norvegia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
Articolo 35
Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare restrizioni in materia di proprietà di pescherecci della Norvegia da parte di persone non aventi cittadinanza norvegese.

CAPO 3 - Pesca

Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 36
  1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca.
  2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.
Sezione II - Accesso alle acque e alle risorse
Articolo 37
Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle acque stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.
Sottosezione I - Pescherecci della Norvegia

Articolo 38 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati «pescherecci della Norvegia», è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione. A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantirà il mantenimento, da parte della Norvegia, delle possibilità di pesca definite all'articolo 44. Articolo 39 1. Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92, soltanto 441 pescherecci della Norvegia, indicati nell'allegato IV, in appresso denominato «elenco di base», possono essere autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII. Durante il periodo che va dalla data di adesione fino al 31 dicembre 1995, nella zona situata a sud di 56° 30' di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30' di latitudine nord l'esercizio delle attività di pesca è riservato unicamente ai palangari. 2. Soltanto 165 pescherecci tipo adibiti alla pesca di specie demersali, fra quelli che figurano nell'elenco di base, sono autorizzati ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, a condizione di figurare in un elenco periodico adottato dalla Commissione. 3. Per «peschereccio tipo» si intende un peschereccio di potenza al freno uguale a 511 kilowatt (kW). I tassi di conversione per i pescherecci di potenza diversa sono i seguenti: - inferiore a 219 kW:0,57, - uguale o superiore a 219 kW, ma inferiore a 292 kW:0,76, - uguale o superiore a 292 kW, ma inferiore a 365 kW:0,85, - uguale o superiore a 365 kW, ma inferiore a 438 kW:0,90, - uguale o superiore a 438 kW, ma inferiore a 511 kW:0,96, - uguale o superiore a 511 kW, ma inferiore a 584 kW:1,00, - uguale o superiore a 584 kW, ma inferiore a 730 kW:1,07, - uguale o superiore a 730 kW, ma inferiore a 876 kW:1,11, - superiore a 876 kW:2,25, - palangari: 1,00, - palangari equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00. 4. Nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio la pesca di specie pelagiche è consentita contemporaneamente solo a 60 pescherecci e nel periodo dal 1o giugno al 30 novembre solo a 30 pescherecci. 5. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di un peschereccio per motivi di forza maggiore sono adottati al più tardi il 1o gennaio 1995 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Questi adattamenti non possono concernere il numero dei pescherecci e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie né comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste. Inoltre, i pescherecci della Norvegia designati in sostituzione possono essere scelti soltanto fra quelli che figurano nell'elenco dell'allegato V. 6. Il numero dei pescherecci tipo di cui al paragrafo 2 può essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilità di pesca attribuite alla Norvegia per le popolazioni soggette a limitazione del tasso di sfruttamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 di detto regolamento. 7. I pescherecci indicati nell'elenco di base eventualmente messi fuori servizio o in disarmo e soppressi da detto elenco dopo l'adesione possono essere sostituiti da pescherecci della stessa categoria muniti di un motore di potenza non superiore a quella dei pescherecci soppressi dall'elenco. Le condizioni di sostituzione di cui al precedente comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacità della flotta degli attuali Stati membri non venga aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico. 8. Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilità di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 40 1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque di cui all'articolo 39, alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92. 2. Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 è regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati «pescherecci dell'Unione attuale», nelle acque comunitarie a nord di 62° latitudine nord. Articolo 41 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) Template:Rif e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93. Articolo 42 Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 43 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 44 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, è fissata come segue per specie e per zona: Specie Divisione CIEM (1) o NAFO (2) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti della Norvegia (%) Aringa III a 13,375 Aringa (3) II a (4), IV, VII d 29,520 Aringa V b (5), VI a nord di 56° nord, VI b 10,082 Spratto III a 7,303 Mormora NAFO 3NO 92,308 Merluzzo bianco I (6), II (6)(12) (7)

Merluzzo bianco I (8), II a (8) 100,000 Merluzzo bianco III a Skagerrak (9) 3,202 Merluzzo bianco III a (10) 100,000 Merluzzo bianco II a (4), IV 6,425 Merluzzo bianco NAFO 3M 15,663 (11)

Eglefino I, II (6)(12) 94,838 Eglefino II a (8) 100,000 Eglefino III a, III b, c, d (5) 4,172 Eglefino II a (4), IV 13,878 Merluzzo carbonaro I, II (12) 95,768 Merluzzo carbonaro II a (4), III (5), IV 45,895 Merlano III a 1,824 Merlano II a (4), IV 9,906 Nasello III (5) 5,642 Nasello II a (4), IV 14,896 Sgombro II a (4), III (5), IV 65,395 (13)

Sgombro II a (14) 88,543 (19)

Sgombro V b (5), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV 3,911 Passera di mare III a Skagerrak 2,000 Passera di mare II a (4), IV 2,348 Sogliola III (5) 2,001 Gamberetti III a 46,609 Gamberetti IV (14) 80,000 Scampo III a (15), III b, c, d (5) 1,668 Scampo III a (16) 100,000 Scampo II a (4), IV (6) 0,765 Scampo IV (8) 100,000 Mormora I (14), II a (14), II b (14)(17) 100,000 Mormora Jan Mayen (18) 100,000 Aringa I, II, XIV 100,000 (20)

Aringa Fiordo di Trondheim (10) 100,000 (1) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. (2) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico del nord-ovest, denominata convenzione NAFO. (3) Escluse le aringhe norvegesi che depongono in primavera. (4) Acque della Comunità nella sua composizione attuale. (5) Acque della Comunità. (6) Salvo nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi. (7) Fino al 31 dicembre 1997 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'Unione ridotto del 2,9 % del TAC e di 11 000 t. Dal 1o gennaio 1998 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'unione ridotto del 4,470 % del TAC. Allorché la fissazione del TAC sarà di competenza dell'Unione, la parte della Norvegia sarà fissata in percentuale del contingente complessivo disponibile per l'Unione, sulla base dell'anno 1994. (8) Nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi. (9) Escluse le acque all'interno delle linee di base norvegesi. (10) Acque all'interno delle linee di base norvegesi. (11) Tale attribuzione non tiene conto del trasferimento concordato di 1 000 tonnellate dalla Norvegia a determinati Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale. (12) Escluse le acque della Comunità nella sua composizione attuale. (13) Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, il contingente attribuito per tale popolazione in questa zona di gestione può essere catturato a concorrenza di un terzo su una o su entrambe le altre due zone di gestione dello sgombro previste nella presente tabella. Analogamente, i contingenti di sgombro occidentale assegnati all'Unione nella sua composizione attuale possono essere pescati a concorrenza di un terzo in una o in entrambe le altre due zone di gestione. Quanto precede lascia impregiudicata la flessibilità prevista nell'ambito degli accordi vigenti tra l'Unione nella sua composizione attuale e la Norvegia. (14) Nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. (15) Escluse le acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi. (16) Nelle acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi. (17) Esclusa la zona di Jan Mayen. (18) Acque attorno all'isola di Jan Mayen, soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. (19) Comprese le catture nelle acque internazionali della divisione CIEM II. Analogamente, le catture effettuate dagli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale nelle acque internazionali della divisione CIEM II sono imputate ai contingenti distribuiti per le divisioni V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII abde, XII e XIV. (20) Questa percentuale si applica unicamente alla parte del TAC da utilizzare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia all'interno della zona di riferimento. Essa comprende anche le catture delle aringhe norvegesi che depongono in primavera effettuate nelle acque della divisione CIEM IVa entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi. 2. Le possibilità di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Specie Divisione CIEM Zone di riferimento Parti della Norvegia (tonnellate) Cicerello IV (1) 34 000 Molva azzurra II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) 1 000 Molva II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) 13 400 Brosmio II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) 6 600 Spinarolo IV (1), VI (1), VII (1) 2 660 Squalo elefante IV (1), VI (1), VII (1) 160 Smeriglio IV (1), VI (1), VII (1) 200 Gamberetto boreale IV (1) 100 Contingente combinato (3) V b (2), VI (1), VII (1) 2 000 Altre specie II a (1), IV (1) 7 460 Ippoglosso nero II a (1), VI (1) 1 700 Spratto II a (1), IV (1) 6 800 Merluzzo norvegese II a (1), IV (1) 20 000 Sugarello II a (1), IV (1) 5 000 Melù II (1), IV (1), V b (1), VI (1), VII (1) 186 700 (1) Acque della Comunità nella sua composizione attuale. (2) Acque della Comunità. (3) Pesca con palangari di granatieri, pesce sorcio, «mora mora», e musdea bianca. 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Sottosezione II - Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale

Articolo 45 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, l'intera normativa in materia di attività di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia a nord di 62° di latitudine nord, è identica a quella applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 46 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci dell'Unione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, nelle divisioni CIEM IIIa e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 47 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, per popolazioni diverse da quelle attualmente gestite congiuntamente dall'Unione e dalla Norvegia e soggette a limitazioni di cattura, è fissata come segue per specie e per zona: Specie Divisione CIEM Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti dell'Unione attuale (%) Merluzzo bianco I (2), II (2) (4) 4,470 (3) (7)

Sgombro II a (1) 11,457 Eglefino I (2), II (2) (4) 5,162 (7)

Merluzzo carbonaro I, II (4) 4,232 (7)

Scorfano di Norvegia I, II (4) 7,947 (5) (6) (7)

Ippoglosso nero I, II (4) 2,585 (5)(7)

Gambero nordico IV (1) 20,000 (1) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. (2) Salvo nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi. (3) Espressa in percentuale del TAC. Fino al 31 dicembre 1997 la parte è del 2,9 %, più il contingente di coesione per il merluzzo bianco di 11 000 t. A partire dal 1o gennaio 1998 l'1,57 % del TAC corrisponde al contingente di coesione per il merluzzo bianco. Un contingente supplementare di catture accessorie pari al 10 % espresso in equivalente «merluzzo bianco» si applica al contingente di coesione per tale specie. Allorché la fissazione del TAC sarà di competenza dell'Unione, la parte dell'Unione attuale sarà fissata in percentuale del contingente complessivo disponibile per l'Unione, sulla base dell'anno 1994. (4) Escluse le acque della Comunità nella sua composizione attuale. (5) Espressa in percentuale del TAC per la popolazione. Se il TAC non è fissato, il riferimento è il TAC raccomandato dall'ACFM. (6) Questa assegnazione non tiene conto del trasferimento di 1 500 t dalla Norvegia alla Comunità nella sua composizione attuale a seguito degli accordi del 1992. (7) Fatti salvi i diritti e gli obblighi della Comunità nei confronti di altri Stati e in virtù di accordi internazionali. 2. Le possibilità di pesca attribuite all'Unione attuale sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi delle specie non soggette a limitazione dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione di catture, attribuiti all'Unione attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Specie Divisione CIEM Zone di riferimento Parti dell'Unione attuale (tonnellate) Merluzzo norvegese IV (1) 52 000 Cicerello IV (1) 159 000 Melù II (1) 1 000 Altre specie IV (1) 7 950 (2)

Altre specie I (1), II a, b (1) 520 (3)

(1) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. (2) Questo quantitativo può essere modificato in base all'evoluzione delle attività di pesca parallelamente ad adattamenti delle possibilità di pesca della Norvegia. (3) Rappresenta le catture accessorie. 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Sottosezione III - Altre disposizioni

Articolo 48 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto geografico e dei tipi di pesca tradizionali, alle quali i quantitativi attribuiti in base agli articoli 44 e 47 possono essere utilizzati dalla Norvegia nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale e dall'Unione attuale nelle acque della Norvegia, rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 49 Fino al 30 giugno 1998 la Norvegia è autorizzata a fissare i livelli dei tassi di sfruttamento sotto forma di limiti di cattura per le risorse situate nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione a nord di 62° di latitudine nord, ad eccezione dello sgombro. La completa integrazione della gestione di tali risorse nella politica comune della pesca dopo la suddetta data si baserà sull'attuale regime di gestione quale illustrato nella dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° di latitudine nord. Articolo 50 1. Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia le misure tecniche applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione sono mantenute nei confronti di tutti i pescherecci dell'Unione. 2. Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia situate a nord di 62° di latitudine nord le autorità competenti norvegesi sono autorizzate ad adottare misure volte a vietare temporaneamente taluni tipi di pesca in zone biologicamente sensibili a fini di conservazione delle risorse ittiche, applicabili a tutti i pescherecci interessati. 3. Durante un periodo di tre anni, tutte le catture effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 4. Durante un periodo di tre anni, le catture di specie soggette a limitazioni e per le quali la pesca è chiusa, effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 5. Prima della scadenza dei periodi transitori di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure tecniche applicabili nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti. Articolo 51 Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia può mantenere le misure nazionali di controllo esistenti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e applicare a tutti i pescherecci dell'Unione: - durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a nord di 62° di latitudine nord; - durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a sud di 62° di latitudine nord. Prima dello scadere di tali periodi transitori il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CE, le misure di controllo applicabili nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.

Sezione III - Risorse esterne
Articolo 52
  1. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Norvegia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

Tuttavia, fino al 30 giugno 1998, il Regno di Norvegia gestisce in stretto coordinamento con la Commissione l'accordo del 15 ottobre 1976 sulle reciproche relazioni di pesca concluso con la Russia.

  1. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Norvegia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
  2. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il mantenimento delle possibilità di pesca, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.
  3. Laddove, in forza di accordi in vigore conclusi dalla Comunità con paesi terzi, in particolare con la Groenlandia, la Norvegia benefici di possibilità di pesca anteriormente alla data di adesione, dette possibilità saranno mantenute in base ai principi comunitari, tra cui quello della stabilità relativa.
Sezione IV - Regime applicabile agli scambi
Articolo 53
  1. Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono soggette ad un meccanismo di sorveglianza degli scambi i seguenti prodotti della pesca: salmone, aringa, sgombro, gamberetti, ventagli, scampi, scorfano di Norvegia e trota, in provenienza dalla Norvegia e destinati agli altri Stati membri dell'Unione.
  2. Il meccanismo, gestito dalla Commissione, prevede massimali indicativi che consentono scambi senza ostacoli entro i massimali stessi. Esso si basa su documenti di spedizione rilasciati dal paese d'origine. In caso di superamento dei massimali o di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione può adottare le opportune misure conformemente alla prassi comunitaria consolidata. Dette misure non sono in alcun caso più rigorose di quelle applicate ad importazioni da paesi terzi.
  3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 31 dicembre 1994, la procedura per l'applicazione del presente articolo.

CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale

Articolo 54
Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Norvegia, alle condizioni specificate in tale allegato.
Articolo 55
Per ogni prodotto il dazio di base per l'allineamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 56 è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Norvegia al 1° gennaio 1994.
Articolo 56
Il Regno di Norvegia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato VII.
Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente calendario:
  • al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %;
  • al 1°gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 %.
Dal 1° gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la tariffa doganale comune.
Articolo 57
  1. Dal 1° gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica:
    a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione;
    b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
  2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.
  3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non fossero conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
Articolo 58
  1. Il Regno di Norvegia è autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione:
    • siano immesse in libera pratica nel territorio del Regno di Norvegia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e
    • restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82).
  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità norvegesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1.
  3. La Commissione e le autorità norvegesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio del Regno di Norvegia.
Articolo 59
  1. Dal 1° gennaio 1995 il Regno di Norvegia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 60.
  2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
  3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1° gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
Articolo 60
L'articolo 59 si applica:
  • agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
  • alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
  • ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
Articolo 61
Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1° gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960 e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
Articolo 62
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato norvegese.

CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 63
Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Articolo 64
Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Norvegia con i paesi terzi.
Articolo 65
Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se l'imposta sugli investimenti non fosse applicata. A tal fine il Regno di Norvegia mette in atto, a decorrere dall'adesione, le procedure necessarie per garantire l'esatta contabilizzazione delle entrate annue provenienti dall'IVA e delle entrate annue provenienti dall'imposta sugli investimenti.
Articolo 66
Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa al Regno di Norvegia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti:
  • 201 milioni di ecu nel 1995,
  • 128 milioni di ecu nel 1996,
  • 52 milioni di ecu nel 1997,
  • 26 milioni di ecu nel 1998.
Articolo 67
La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Norvegia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
Articolo 68
La quota di partecipazione del Regno di Norvegia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO III - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'AUSTRIA

CAPO 1 - Libera circolazione delle merci

Sezione unica - Norme e ambiente
Articolo 69
  1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato VIII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano all'Austria.
  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.
    Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 70
In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

CAPO 3 - Politica della concorrenza

Articolo 71
  1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a decorrere dalla data di adesione, ad un progressivo riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CE in modo che, al più tardi entro tre anni dalla data di adesione, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
  2. Per quanto attiene ai prodotti riportati nell'elenco di cui all'allegato IX, il diritto esclusivo d'importazione è soppresso, al più tardi entro tre anni dalla data di adesione. La soppressione di detto diritto esclusivo viene effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dalla data di adesione, di contingenti all'importazione di prodotti provenienti dagli Stati membri. All'inizio di ciascuno dei tre anni suddetti, la Repubblica d'Austria apre un contingente calcolato sulla base delle seguenti percentuali del consumo nazionale: 15 % il primo anno, 40 % il secondo anno, 70 % il terzo anno. I quantitativi corrispondenti a dette percentuali, per i tre anni, sono stabiliti nell'elenco di cui all'allegato IX.
    I contingenti di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli operatori, senza restrizioni, e i prodotti importati nell'ambito di tali contingenti non possono essere soggetti, nella Repubblica d'Austria, ad un diritto esclusivo di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso; i prodotti importati in regime di contingente e venduti al dettaglio devono essere messi a disposizione del consumatore in modo non discriminatorio.
  3. Entro un anno dall'adesione, la Repubblica d'Austria istituisce un'autorità indipendente incaricata di concedere autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio, conformemente al trattato CE.
Articolo 72
Fino al 1° gennaio 1996 la Repubblica d'Austria può mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale

Articolo 73 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano all'Austria, alle condizioni specificate in tale allegato. Articolo 74 La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1o gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata. I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all'articolo 76 del presente trattato. Articolo 75 1. Dal 1o gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità. Articolo 76 1. Dal 1o gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 77. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione. Articolo 77 L'articolo 76 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione. Articolo 78 La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.

CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 79 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce. Articolo 80 Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi dell'Austria con paesi terzi. Articolo 81 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica d'Austria, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 583 milioni di ecu nel 1995, - 106 milioni di ecu nel 1996, - 71 milioni di ecu nel 1997, - 35 milioni di ecu nel 1998. Articolo 82 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica d'Austria ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 83 La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO IV - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA FINLANDIA

CAPO 1 - Libera circolazione delle merci

Sezione 1 - Norme e ambiente

Articolo 84 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato X, conformemente a detto allegato e alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Finlandia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Sezione 2 - Varie

Articolo 85 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, la Repubblica di Finlandia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 86
In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia può applicare, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni della legge del 30 dicembre 1992, n. 1612, relativa all'acquisto di imprese finlandesi da parte di stranieri.
Articolo 87
In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

CAPO 3 - Pesca

Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 88
  1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca.
  2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.
Sezione II - Accesso alle acque e alle risorse

Articolo 89 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. Sottosezione I Pescherecci della Finlandia Articolo 90 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale da parte di pescherecci battenti bandiera della Finlandia e immatricolati e/o registrati in un porto della Finlandia, in appresso denominati «pescherecci della Finlandia», è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione. Articolo 91 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nella divisione CIEM IIId, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 92 Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 91 sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 93 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 94 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Finlandia, è fissata come segue per specie e per zona: Specie Divisione CIEM o IBSFC Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti della Finlandia (%) Aringa III b, c, d salvo «Management Unit 3» della IBSFC (1) 11,840 Aringa «Management Unit 3» della IBSFC 81,986 Spratto III b, c, d (2) 12,798 Salmone III b, c, d salvo il Golfo di Finlandia (3) 33,611 Salmone Golfo di Finlandia (3) 100,000 Merluzzo bianco III b, c, d (2) 2,339 (4)

(1) Secondo la definizione della IBSFC. (2) Acque della Comunità. (3) Sottodivisione 32 della IBSFC. (4) Questa percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate di possibilità di pesca comunitarie. Per le possibilità di pesca comunitarie che superano le 50 000 tonnellate la parte finlandese è del 2,161 %. 2. Le parti attribuite alla Finlandia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. Fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale di cui all'articolo 91 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Finlandia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Sottosezione II Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale Articolo 95 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Sezione III - Risorse esterne
Articolo 96
  1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.
  2. I diritti ed obblighi che derivano per la Repubblica di Finlandia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
  3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.

CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale

Articolo 97 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Finlandia, alle condizioni specificate in tale allegato. Articolo 98 Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 90 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica di Finlandia al 1o gennaio 1994. Articolo 99 La Repubblica di Finlandia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato XI. Durante questo periodo la Repubblica di Finlandia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio e la tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1o gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %; - al 1o gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 %. Dal 1o gennaio 1998 la Repubblica di Finlandia applica integralmente la tariffa doganale comune. Articolo 100 1. Dal 1o gennaio 1995, la Repubblica di Finlandia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti agli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità. Articolo 101 1. La Repubblica di Finlandia è autorizzata ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione: - siano immesse in libera pratica nel territorio della Repubblica di Finlandia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e - restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82). 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità finlandesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1. 3. La Commissione e le autorità finlandesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale delle merci in questione o la trasformazione atta a conferire loro l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio della Repubblica di Finlandia. Articolo 102 1. Dal 1o gennaio 1995 la Repubblica di Finlandia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 103. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione. Articolo 103 L'articolo 102 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione. Articolo 104 La Repubblica di Finlandia si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992. Articolo 105 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato finlandese.

CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 106 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce. Articolo 107 Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Finlandia con i paesi terzi. Articolo 108 Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se le isole Åland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Articolo 109 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica di Finlandia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 476 milioni di ecu nel 1995, - 163 milioni di ecu nel 1996, - 65 milioni di ecu nel 1997, - 33 milioni di ecu nel 1998. Articolo 110 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica di Finlandia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 111 La quota di partecipazione della Repubblica di Finlandia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO V - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA SVEZIA

CAPO 1 - Libera circolazione delle merci

Sezione I - Norme e ambiente
Articolo 112
  1. Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato XII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Svezia.
  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.
    Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Sezione II - Varie
Articolo 113
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo, nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.
Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 114
In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, il Regno di Svezia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

CAPO 3 - Pesca

Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 115
  1. Fatte salve disposizioni diverse dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca.
  2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.
Sezione II - Accesso alle acque e alle risorse

Articolo 116 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. Sottosezione I Pescherecci della Svezia Articolo 117 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Svezia e immatricolati o registrati in un porto svedese, in appresso denominati «pescherecci della Svezia», è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione. Articolo 118 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3682/93. Articolo 119 Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 118 sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 120 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Norvegia, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 121 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, è fissata come segue per specie e per zona: Specie Divisione CIEM o IBSFC (1) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti della Svezia (%) Aringa III a 43,944 Aringa III b, c, d (2) salvo «Man- agement Unit 3» della IBSFC (3) 46,044 Aringa «Management Unit 3» della IBSFC 18,014 Aringa (4) II a (5), IV, VII d 1,010 Spratto III a 25,407 Spratto III b, c, d (2) 47,264 Salmone III b, c, d (2) salvo il Golfo di Finlandia (6) 36,435 Merluzzo bianco III a Skagerrak (7) 14,006 Merluzzo bianco III a Kattegat (8) 37,027 Merluzzo bianco III b, c, d (2) 35,037 (9)

Merluzzo bianco II a (5), IV 0,127 Eglefino III a, III b, c, d (2) 9,527 Eglefino II a (5), IV 0,443 Merluzzo carbonaro II a (5), III (2), IV 0,642 Merlano III a 9,471 Merlano II a (5), IV 0,016 Nasello III (2) 7,401 Sgombro II a (5), III (2), IV 6,632 Passera di mare III a Skagerrak 4,171 Passera di mare III a Kattegat 10,000 Passera di mare III b, c, d (2) 6,356 Sogliola III a, III b, c, d (2) 3,099 Gamberello boreale III a 18,690 Scampo III a (10), III b, c, d (2) 25,856 (1) IBSFC: Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico. (2) Acque della Comunità. (3) Secondo la definizione della IBSFC. (4) Escluse le aringhe norvegesi che depongono in primavera. (5) Acque della Comunità nella sua composizione attuale. (6) Sottodivisione 32 della IBSFC. (7) Escluse le acque entro le linee di base norvegesi. (8) Definita come la parte della divisione IIIa non rientrante nella definizione di IIIa Skagerrak di cui all'articolo 41. (9) Questa percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie. Per le possibilità di pesca comunitarie che superano 50 000 tonnellate, la parte svedese è del 40,000 %. Queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla Svezia agli attuali Stati membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992. (10) Escluse le acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi. 2. Le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Svezia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Specie Divisione CIEM Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti della Svezia (tonnellate) Spratto (1) II a (2), IV (2) 1 330 Altre (3) II a (2), IV (2) 1 000 (1) Compreso il cicerello. (2) Acque della Comunità. (3) Specie diverse da quelle per le quali è attribuito alla Svezia un contingente specifico o un quantitativo forfettario. 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunità di cui all'articolo 117 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Svezia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 122 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all'articolo 121 possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Sottosezione II Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale Articolo 123 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nelle divisioni CIEM IIIa, b e d, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Sezione III - Risorse esterne

Articolo 124 1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. 2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Svezia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo. Articolo 125 Per un periodo che non può superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorità svedesi competenti. Tale compensazione finanziaria sarà valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.

CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'Unione doganale

Articolo 126 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Svezia, alle condizioni specificate in tale allegato. Articolo 127 1. Dal 1o gennaio 1995, il Regno di Svezia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità, in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità. Articolo 128 1. Dal 1o gennaio 1995 il Regno di Svezia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 129. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione. Articolo 129 L'articolo 128 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione. Articolo 130 Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992. Articolo 131 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.

CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 132 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce. Articolo 133 Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune o altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Svezia con i paesi terzi. Articolo 134 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa al Regno di Svezia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 488 milioni di ecu nel 1995, - 432 milioni di ecu nel 1996, - 76 milioni di ecu nel 1997, - 31 milioni di ecu nel 1998. Articolo 135 La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Svezia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 136 La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO VI - AGRICOLTURA

Articolo 137 1. Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3759/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente atto: - gli scambi dei nuovi Stati membri tra loro, con i paesi terzi o con gli Stati membri attuali sono soggetti al regime applicabile a questi ultimi Stati membri. Il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi all'importazione e tasse di effetto equivalente, restrizioni quantitative e misure ad effetto equivalente si applica ai nuovi Stati membri; - i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri. 3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999. CAPO I Disposizioni relative agli aiuti nazionali Articolo 138 1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune. Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione. 2. La Commissione autorizza gli aiuti di cui al paragrafo 1: - in tutti i casi in cui gli elementi forniti da un nuovo Stato membro dimostrino che esistono differenze significative tra il livello di sostegno accordato per prodotto ai suoi produttori prima dell'adesione e quello che può essere accordato in base alla politica agricola comune; - entro il limite di un importo iniziale al massimo pari a tale differenza. Differenze iniziali inferiori al 10 % non sono considerate significative. Tuttavia, le autorizzazioni della Commissione: - sono accordate in conformità con gli impegni internazionali della Comunità ampliata; - tengono conto, per quanto concerne la carne suina, le uova e il pollame, dell'allineamento dei prezzi dei mangimi; - non sono accordati per il tabacco. 3. Il calcolo dell'importo di sostegno di cui al paragrafo 2 è effettuato per prodotto agricolo di base. In tale calcolo sono prese in considerazione, in particolare, le misure di sostegno dei prezzi attraverso meccanismi di intervento od altri meccanismi, nonché la concessione di aiuti connessi alla superficie, ai prezzi, alla quantità prodotta o all'unità di produzione e la concessione di aiuti ad aziende per prodotti specifici. 4. L'autorizzazione della Commissione: - precisa il livello iniziale massimo degli aiuti, il ritmo della loro degressività nonché, se necessario, le condizioni per la loro concessione tenendo conto, del pari, di altri aiuti risultanti dalla legislazione comunitaria che non sono contemplati dal presente articolo; - è accordata con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari: - dall'evoluzione della politica agricola comune; - dall'evoluzione dei prezzi nella Comunità. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati su richiesta della Commissione o sulla base di una decisione di quest'ultima. 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, la Commissione autorizza, ai sensi del paragrafo 1, in particolare gli aiuti nazionali previsti nell'allegato XIII, entro i limiti e alle condizioni previsti in detto allegato. Articolo 139 1. La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende. 2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 4. Gli aiuti della stessa natura previsti dalla politica agricola comune o compatibili con la legislazione comunitaria sono detratti dall'importo degli stessi. 3. Gli aiuti autorizzati a norma del presente articolo sono aboliti al più tardi alla fine del periodo transitorio. 4. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti. Articolo 140 La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonché il ritmo della loro degressività. Articolo 141 Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunità, la Commissione può autorizzare la Finlandia e la Norvegia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune. Articolo 142 1. La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare: - la scarsa densità di popolazione; - la parte delle terre agricole nella superficie globale; - la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono: - essere connessi alla produzione futura; - condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione, da determinarsi dalla Commissione. Gli aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per: - mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione; - migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli; - agevolare lo smercio dei suddetti prodotti; - garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale. Articolo 143 1. Gli aiuti di cui agli articoli da 138 a 142, nonché tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente atto, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istituzione. La loro applicazione è subordinata alla concessione di tale autorizzazione. La comunicazione delle misure d'aiuto esistenti o in programma effettuata dai nuovi Stati membri prima dell'adesione si considera come notifica effettuata il giorno dell'adesione. 2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 142, la Commissione presenterà al Consiglio, un anno dopo l'adesione e in seguito ogni cinque anni, una relazione avente ad oggetto: - le autorizzazioni concesse; - i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni. Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione. Articolo 144 Nel settore degli aiuti di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE: a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE; b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. CAPO 2 Altre disposizioni Articolo 145 1. Le scorte pubbliche detenute al 1o gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtù della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunità al valore che risulta dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. 2. Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1o gennaio 1995 e che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati. 3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantità che supera la scorta normale di riporto. Articolo 146 Dal 1o gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che attribuiscono una posizione di monopolio all' Ente norvegese grano (Statens kornforretning) o a qualunque altra organizzazione ad essa subentrante per quanto concerne l'importazione, l'esportazione o l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli. Tuttavia, l'articolo 85 del trattato CE si applica unicamente a partire dal 1o gennaio 1997 agli accordi, decisioni e pratiche concordate, messi in atto dall'Ente norvegese grano qualora: - abbiano oggetti diversi da quelli di cui al primo comma; - non riguardino la determinazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o il controllo della produzione. Articolo 147 Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia anteriormente al 1o gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere. Articolo 148 1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica della normativa comunitaria. Articolo 149 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1. Articolo 150 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'adattamento degli atti che prevedono, a favore degli Stati membri esistenti, il cofinanziamento di talune azioni nel settore della statistica e del controllo delle spese. Esse possono altresì prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1o gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.

TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 151 1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare anteriormente al 1o gennaio 1995 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o gennaio 1994 e la data della firma del trattato di adesione. Articolo 152 1. Fino al 1o gennaio 1996, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. Nelle stesse circostanze ogni Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione. In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti in causa e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. Articolo 153 Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori contemplati nel presente Atto non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO

TITOLO I - INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI

Articolo 154
Il Parlamento europeo si riunisce al più tardi un mese dopo l'adesione. Esso apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 155
Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 156
  1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
  2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 157
  1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado sono completati con la nomina di quattro giudici.
  2. a) Il mandato di due dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1997. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2000.
    b) Il mandato di due dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 1995. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 1998.
  3. Immediatamente dopo l'adesione sono nominati un settimo ed un ottavo avvocato generale.
  4. Il mandato di uno degli avvocati generali nominati conformemente al paragrafo 3 scade il 6 ottobre 1997. Questo avvocato generale è designato a sorte. Il mandato dell'altro avvocato generale scade il 6 ottobre 2000.
  5. a) La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
    b) Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
    c) I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione unanime del Consiglio.
  6. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi al 1o gennaio 1995, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1994.
Articolo 158
Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti è completata con la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato di due dei membri così nominati scade il 20 dicembre 1995. Questi membri sono estratti a sorte. Il mandato degli altri membri scade il 9 febbraio 2000.
Articolo 159
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 160
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni è completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 161
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di quindici membri supplementari. L'Austria, la Finlandia e la Svezia designano ciascuna quattro membri, la Norvegia ne designa tre. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 162
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di sei membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia e la Norvegia uno ciascuna. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 163
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nomina di due membri per ciascuno dei nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 164
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Articolo 165
  1. Per i Comitati elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
  2. I Comitati elencati nell'allegato XVII sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

TITOLO II - APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 166
Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 191, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive, raccomandazioni e decisioni dopo l'adesione.
Articolo 167
L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto può essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.
Articolo 168
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto.
Articolo 169
  1. Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal momento dell'adesione.
  2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.
Articolo 170
I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese, norvegese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Articolo 171
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concertate che alla data di adesione rientrano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE.
Articolo 172
  1. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché ogni pertinente notifica o informazione trasmessa all'Autorità di vigilanza EFTA o al Comitato permanente degli Stati EFTA ai sensi dell'accordo SEE anteriormente all'adesione sia trasmessa senza indugi alla Commissione. Tale trasmissione si presume sia notifica o informazione alla Commissione per i fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie.
  2. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché i casi pendenti dinanzi all'Autorità di vigilanza EFTA immediatamente prima dell'adesione ai sensi degli articoli 53, 54, 57, 61 e 62 o 65 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che, a seguito dell'adesione, diventano di competenza della Commissione, compresi i casi in cui i fatti sono venuti a fine prima della data di adesione, siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che continua a trattarli come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa.
  3. I casi che pendono dinanzi alla Commissione, ai sensi degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE, o degli articoli 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto gli articoli 85 o 86 del trattato CE o gli articoli 65 o 66 del trattato CECA, compresi i casi in cui i fatti si sono interamente compiuti prima della data di adesione, sono trattati dalla Commissione come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie.
  4. Decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 del Protocollo 25 dell'accordo SEE dall'Autorità di vigilanza EFTA o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 85 del trattato CE o sotto l'articolo 65 del trattato CECA, mantengono con l'adesione la loro validità ai fini dell'articolo 85 del trattato CE o, se del caso, dell'articolo 65 del trattato CECA, fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.
  5. Tutte le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 92 del trattato CE, mantengono al momento dell'adesione la loro validità in relazione a tale articolo, salvo diversa decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. Fatto salvo il precedente paragrafo 2, gli aiuti di Stato concessi dai nuovi Stati membri nel corso del 1994 che però, in violazione dell'accordo SEE o di accordi conclusi sulla base dello stesso, non siano stati notificati all'Autorità di vigilanza EFTA o siano stati notificati ma concessi prima che l'Autorità di vigilanza EFTA prendesse una decisione, non possono pertanto considerarsi aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE.
  6. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché tutti gli altri casi di cui l'Autorità di vigilanza EFTA è stata investita nel quadro della procedura di vigilanza ai sensi del trattato SEE prima dell'adesione siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che li tratta come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa.
  7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangono valide dopo l'adesione, purché la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.
Articolo 173
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 174
Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.
Articolo 175
Il Governo della Repubblica francese rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato, depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Articolo 176
Il Governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua finlandese, norvegese e svedese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
Articolo 177
Il Segretario Generale rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

NOTE

(1)testo_ancora Si definisce Skagerrak la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui al più vicino punto della costa svedese.

◄   TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (94/C 241/07) ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08 - ALLEGATI   ►