Atti relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee - 1985: differenze tra le versioni

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15. 11.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i
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ATTI relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee
ATTI relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee



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ATTI relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee

PARERE DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1985 relativo alle domande di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 98,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 237,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 205,

considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri delle suddette Comunità;

considerando che nei pareri del 19 maggio 1978 e del 29 novembre 1978, la Commissione ha già avuto occasione di esprimere la propria opinione in merito ad alcuni aspetti fondamentali dei problemi sollevati da queste domande;

considerando che le condizioni per l'ammissione degli stati in questione e gli adattamenti dei trattati istitutivi delle Comunità inerenti all'adesione sono stati oggetto di negoziati svoltisi in seno a conferenze fra le Comunità e gli stati richiedenti; che è stata assicurata, nel rispetto del dialogo istituzionale organizzato dai trattati, l'unicità della rappresentanza delle Comunità;

considerando che al termine dei negoziati in oggetto risulta che le disposizioni concordate dalle parti sono eque ed adeguate; che quindi l'ampliamento, pur salvaguardando la coesione e il dinamismo interno della Comunità, consentirà di potenziarne la partecipazione allo sviluppo delle relazioni internazionali;

considerando che divenendo membri delle Comunità, gli stati richiedenti accettano senza riserve i trattati e le relative finalità politiche, le decisioni di ogni tipo adottate successivamente alla loro entrata in vigore e le

opzioni fatte in materia di sviluppo e di potenziamento delle Comunità;

considerando ìn particolare che l'ordinamento giuridico definito dai trattati istitutivi delle Comunità è essenzialmente caratterizzato dall'applicabilità diretta di talune disposizioni contenute nei trattati stessi e di determinati atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, dal primato del diritto comunitario sulle norme nazionali che sarebbero ad esso contrarie e dall'esistenza di procedure che consentono di garantire l'uniformità di interpretazione del diritto comunitario; che l'adesione alle Comunità implica il riconoscimento del carattere cogente di tali regole, la cui osservanza è indispensabile per garantire l'efficacia e l'unità del diritto comunitario;

considerando che i principi di democrazia pluralistica e di rispetto dei diritti dell'uomo fanno parte del patrimonio comune dei popoli degli stati riuniti nelle Comunità europee e costituiscono pertanto elementi essenziali dell'appartenenza a dette Comunità;

considerando che l'ampliamento delle Comunità mediante adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese contribuirà a rafforzare le difese della pace e della libertà in Europa,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

all'adesione del Regno dì Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985.

Per la Commissione


DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dei carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 98,

visto il parere della Commissione,

riferendosi all'opinione del Parlamento europeo,

considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli stati sopra menzionati,

DECIDE:

Articolo 1

I. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato o completato.

2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto allegato alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Articolo 2

1. Gli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese il lo gennaio 1986.

2. L'adesione prende effetto il lo gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti, di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora tuttavia uno degli stati di cui al paragrafo 1 dei presente articolo non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per l'altro stato aderente. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 e 397 dell'atto di adesione; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni di detto atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica.

3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 179, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione. Queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data della presa d'effetto della presente decisione.

4. Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno stato aderente ai governi degli stati membri e dell'altro stato aderente.

Articolo 3

La presente decisione redatta in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE dell'11 giugno 1985 relativa all'ammissione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 237, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 205

visto il parere della Commissione, riferendosi all'opinione del Parlamento europeo, considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica,

DECIDE:

di accettare tale domanda di ammissione; le condizioni per l'ammissione, nonché gli adattamenti dei trattati da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli stati membri, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1985. Per il Consiglio il Presidente

TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Francese l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (stati membri delle Comunità europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dei trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,

CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità,

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri di dette Comunità,

CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti stati,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, signor Wilfried MARTENS, primo ministro; signor Leo TINDEMANS, ministro delle relazioni esterne; signor Paul NOTERDAEME, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, signor Poul SCHLÜTER, primo ministro; signor Uffe ELLEMANN-JENSEN, ministro degli affari esteri; signor Jakob Esper LARSEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, signor Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri; signor Gisbert POENSGEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, signor Yannis HARALAMBOPOULOS, ministro degli affari esteri; signor Theodoros PAGALOS, sottosegretario al ministero degli affari esteri, incaricato delle relazioni con la CEE; signor Alexandre ZAFIRIOU, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, signor Felipe GONZALEZ MARQUEZ, presidente del governo; signor Fernando MORAN LOPEZ; ministro degli affari esteri; signor Manuel MARIN GONZALEZ, segretario di stato per le relazioni con le Comunità europee; signor Gabriel FERRAN de ALFARO, ambasciatore, capo della missione della Spagna presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, signor Laurent FABIUS, primo ministro; signor Roland DUMAS, ministro delle relazioni esterne; signora Catherine LALUMIERE, ministro delegato incaricato degli affari europei; signor Luc de LA BARRE de NANTEUIL, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA; dott. Garret FITZGERALD, T D, primo ministro; signor Peter BARRY, T D, ministro degli affari esteri; signor Andrew O'ROURKE, ambasciatore, -rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, signor Bettino CRAXI, presidente del consiglio dei ministri; signor Giulio ANDREOTTI, ministro degli affari esteri; signor Pietro CALAMIA, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, signor Jacques F. POOS, vicepresidente del governo, ministro degli affari esteri; signor Joseph WEYLAND, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, Drs. Ruud F. M. LUBBERS, primo ministro, ministro degli affari esteri; signor Hans van den BROEK, ministro degli affari esteri; signor H. J. Ch. RUTTEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, dott. Mário SOARES, primo ministro; dott. Rui MACHETE, vice primo ministro; dott. Jaime GAMA, ministro degli affari esteri; dott. Ernáni Rodrigues LOPES, ministro delle finanze e del piano;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, sir Geoffrey HOWE Q C, M P, segretario di stato degli affari esteri e del Commonwealth; sir Michael BUTLER, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo 1

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Articolo 2

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1985.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data.

Qualora tuttavia uno degli stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore per l'altro stato se questo ha proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397 e 402 dell'atto di adesione, delle disposizioni del suo allegato 1 che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli pertinenti dei protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto'che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i :suoi strumenti di ratifica e di adesione.

3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione e agli articoli 2, 3 e 4 del protocollo n. 2. Queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Articolo 3

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Fatto a Madrid, addì dodici giugno millenovecentottantacinque.

(Seguono le firme)

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Fatto a Lisbona, addì dodici giugno millenovecentottantacinque.

(Seguono le firme)