Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) - Trattato, Bruxelles, 26 luglio 1995: differenze tra le versioni

Da Wikisource.
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 982: Riga 982:


===TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ===
===TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ===
;Articolo 42 - Relazioni con gli Stati ed organismi terzi
# Qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 l'Europol instaura e mantiene relazioni di cooperazione con gli organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 1-3. Il consiglio di amministrazione, deliberando all'unanimità, stabilisce le norme che disciplinano tali relazioni. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 18, paragrafo 2 restano impregiudicati; uno scambio di dati di carattere personale può aver luogo solo nel rispetto delle disposizioni dei titoli II, III e IV della presente convenzione.
# Qualora ciò sia necessario per svolgere le funzioni definite all'articolo 3, l'Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni con gli Stati e gli altri organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 4-7. Il Consiglio, che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, stabilisce norme che disciplinano le relazioni di cui alla prima frase. Si applica per analogia il disposto dell'articolo 1, terza frase.


;Articolo 43 - Modifica della convenzione
# Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del consiglio di amministrazione adotta all'unanimità, nel quadro dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea, modifiche della presente convenzione, che raccomanda agli Stati membri di adottare conformemente alle rispettive norme costituzionali.
# Le modifiche entrano in vigore in base all'articolo 45, paragrafo 2 della presente convenzione.
# Tuttavia il Consiglio che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea può decidere, su iniziativa di uno Stato membro e previo esame da parte del consiglio di amministrazione, di arricchire, modificare o completare le definizioni delle forme di criminalità riportate nell'allegato. Può inoltre decidere di introdurre nuove definizioni per quanto riguarda queste forme di criminalità.
# Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.


Articolo 42
;Articolo 44 - Riserve
:Non sono ammesse riserve in merito alla presente convenzione.


;Articolo 45 - Entrata in vigore
Relazioni con gli Stati ed organismi terzi
# La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
# Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
# La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica di cui al secondo paragrafo da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che ottemperi per ultimo a detta formalità.
# Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, L'Europol inizierà la sua attività ai sensi della presente convenzione solo quando sarà entrato in vigore l'ultimo degli atti previsti dall'articolo 5 paragrafo 7, dall'articolo 10 paragrafo 1, dall'articolo 24 paragrafo 7, dall'articolo 30 paragrafo 3, dall'articolo 31 paragrafo 1, dall'articolo 35, paragrafo 9, dall'articolo 37 e dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
# Con l'inizio dell'attività dell'Europol prenderà fine l'attività dell'Unità droga/Europol conformemente all'azione comune del 10 marzo 1995 concernente l'Unità droghe di Europol. A tale data l'Europol diventa proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediante il bilancio comune dell'Unità droghe/Europol, sviluppate o prodotte da detta Unità o messe a sua disposizione permanente e gratuita dallo Stato che ne ospitava la sede, nonché della totalità dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti.
# A decorrere dall'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, gli Stati membri adottano, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, separatamente o di comune accordo, tutte le misure preparatorie necessarie all'avvio delle attività dell'Europol.


;Articolo 46 - Adesione di nuovi Stati membri
1. Qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 l'Europol instaura e mantiene relazioni di cooperazione con gli organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 1-3. Il consiglio di amministrazione, deliberando all'unanimità, stabilisce le norme che disciplinano tali relazioni. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 18, paragrafo 2 restano impregiudicati; uno scambio di dati di carattere personale può aver luogo solo nel rispetto delle disposizioni dei titoli II, III e IV della presente convenzione.
# La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
# Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
# Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
# La presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo.


;Articolo 47 - Depositario
2. Qualora ciò sia necessario per svolgere le funzioni definite all'articolo 3, l'Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni con gli Stati e gli altri organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 4-7. Il Consiglio, che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, stabilisce norme che disciplinano le relazioni di cui alla prima frase. Si applica per analogia il disposto dell'articolo 1, terza frase.
# Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

# Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del depositario.

Articolo 43

Modifica della convenzione

1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del consiglio di amministrazione adotta all'unanimità, nel quadro dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea, modifiche della presente convenzione, che raccomanda agli Stati membri di adottare conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2. Le modifiche entrano in vigore in base all'articolo 45, paragrafo 2 della presente convenzione.

3. Tuttavia il Consiglio che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea può decidere, su iniziativa di uno Stato membro e previo esame da parte del consiglio di amministrazione, di arricchire, modificare o completare le definizioni delle forme di criminalità riportate nell'allegato. Può inoltre decidere di introdurre nuove definizioni per quanto riguarda queste forme di criminalità.

4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.


Articolo 44

Riserve

Non sono ammesse riserve in merito alla presente convenzione.


Articolo 45

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica di cui al secondo paragrafo da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, L'Europol inizierà la sua attività ai sensi della presente convenzione solo quando sarà entrato in vigore l'ultimo degli atti previsti dall'articolo 5 paragrafo 7, dall'articolo 10 paragrafo 1, dall'articolo 24 paragrafo 7, dall'articolo 30 paragrafo 3, dall'articolo 31 paragrafo 1, dall'articolo 35, paragrafo 9, dall'articolo 37 e dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2.

5. Con l'inizio dell'attività dell'Europol prenderà fine l'attività dell'Unità droga/Europol conformemente all'azione comune del 10 marzo 1995 concernente l'Unità droghe di Europol. A tale data l'Europol diventa proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediante il bilancio comune dell'Unità droghe/Europol, sviluppate o prodotte da detta Unità o messe a sua disposizione permanente e gratuita dallo Stato che ne ospitava la sede, nonché della totalità dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti.

6. A decorrere dall'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, gli Stati membri adottano, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, separatamente o di comune accordo, tutte le misure preparatorie necessarie all'avvio delle attività dell'Europol.


Articolo 46

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo.


Articolo 47

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del depositario.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.


In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.


Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.


(Seguono le firme)
Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por el Gobierno del Reino de España

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pour le gouvernement de la République française

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Per il governo della Repubblica italiana

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Für die Regierung der Republik Österreich

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pelo Governo da República Portuguesa

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Suomen hallituksen puolesta

>RIFERIMENTO A UN FILM>

På svenska regeringens vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>RIFERIMENTO A UN FILM>





ALLEGATO Di cui all'articolo 2
===ALLEGATO Di cui all'articolo 2 ===


Elenco delle altre forme gravi di criminalità internazionale di cui l'Europol potrebbe occuparsi integrando quelle già previste nell'articolo 2, paragrafo 2, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1
Elenco delle altre forme gravi di criminalità internazionale di cui l'Europol potrebbe occuparsi integrando quelle già previste nell'articolo 2, paragrafo 2, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1
Riga 1 233: Riga 1 084:




Dichiarazione
===Dichiarazione ===


Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 40, paragrafo 2

Versione delle 13:03, 17 ott 2006

ATTO DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione gli Stati membri considerano l'istituzione di un ufficio europeo di polizia una questione di interesse comune,

decide che è stabilita la convenzione il cui testo figura in allegato, firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione,

RACCOMANDA l'adozione di detta convenzione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. A. BELLOCH JULBE

ALLEGATO: CONVENZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio del 26 luglio 1995,

CONSAPEVOLI dei problemi urgenti che si pongono a causa del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalità internazionale,

CONSIDERANDO la necessità di progredire nella solidarietà e cooperazione tra Stati membri dell'Unione europea, segnatamente migliorando la cooperazione tra le loro forze di polizia;

CONSlDERANDO che tali progressi devono permettere di migliorare la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;

CONSIDERANDO che il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 prevede l'istituzione di un ufficio europeo di polizia (Europol);

CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 secondo la quale l'Europol viene istituito nei Paesi Bassi e ha sede all'Aia;

TENENDO A MENTE l'obiettivo comune di migliorare la cooperazione tra forze di polizia nel settore del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalità internazionale mediante uno scambio di informazioni costante, sicuro e intenso tra l'Europol e le unità nazionali degli Stati membri;

PARTENDO DAL PRESUPPOSTO che le forme di cooperazione contemplate nella presente convenzione non devono pregiudicare altre forme di cooperazione bilaterale o multilaterale;

CONVINTE della necessità di rivolgere, anche nel campo della cooperazione tra forze di polizia, particolare attenzione alla tutela dei diritti dei singoli individui e in particolare alla protezione dei dati di carattere personale;

CONSIDERANDO che l'attività svolta dall'Europol in base alla presente convenzione lascia impregiudicate le competenze delle Comunità europee e che l'Europol e le Comunità europee hanno un reciproco interesse, nell'ambito dell'Unione europea, a istituire forme di cooperazione che consentano a entrambi di svolgere i rispettivi compiti nel modo più efficace possibile,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI

Articolo 1

Istituzione

1. Gli Stati membri dell'Unione europea, denominati in appresso «Stati membri», istituiscono con la presente convenzione un ufficio europeo di polizia, in appresso denominato «Europol».

2. L'Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale creata o designata ai sensi dell'articolo 4.


Articolo 2

Obiettivo

1. L'obiettivo dell'Europol è di migliorare, nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.

2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati.

L'Europol si occuperà altresì, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni. Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di queste attività di terrorismo prima del termine previsto.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di altre forme di criminalità tra quelle enumerate nell'allegato della presente convenzione o di aspetti specifici di tali forme di criminalità. Prima di prendere una decisione il Consiglio incarica il consiglio di amministrazione di predisporre la decisione e di indicare in particolare le incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.

3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende allo stesso tempo:

1) il riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalità o ai loro aspetti specifici,

2) i reati ad essi connessi.

Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalità precisate agli articoli 8 e 10:

- i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;

- i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;

- i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.

4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità.

5. Per «traffico illecito di stupefacenti» di cui ai paragrafi 1 e 2 si intendono i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonché nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione.


Articolo 3

Funzioni

1. Per conseguire l'obiettivo definito dall'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol svolge prioritariamente le seguenti funzioni:

1) agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri;

2) raccogliere, riunire ed analizzare informazioni;

3) comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati membri, attraverso le unità nazionali definite all'articolo 4, le informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei collegamenti constatati tra fatti delittuosi;

4) facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unità nazionali tutte le pertinenti informazioni al riguardo;

5) gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati conformemente agli articoli 8, 10 e 11;

2. Per migliorare tramite le unità nazionali la cooperazione e l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni:

1) approfondire le conoscenze specializzate utilizzate dai servizi competenti degli Stati membri nel quadro delle loro indagini e offrire consigli per le indagini;

2) fornire informazioni strategiche intese a facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili a livello nazionale per le attività operative;

3) elaborare relazioni generali sull'andamento dei lavori.

3. lnoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attività di ricerca, nei seguenti settori:

1) formazione dei membri dei servizi competenti;

2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi;

3) metodi di prevenzione dei reati;

4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine.


Articolo 4

Unità nazionali

1. Ciascuno Stato membro crea o designa un'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo.

2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Le relazioni tra l'unità nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'unità nazionale e, in particolare, organizzare l'accesso di tale unità ai pertinenti dati nazionali.

4. Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni:

1) fornire di loro iniziativa all'Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;

2) rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro dall'Europol;

3) tenere aggiornate le informazioni;

4) utilizzare e diffondere informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;

5) chiedere all'Europol consulenza, informazioni e analisi;

6) trasmettere all'Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;

7) assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unità nazionali stesse.

5. Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri, quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, punti 1, 2 e 6, nonché agli articoli 8 e 10 se così facendo:

1) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale;

2) è compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone;

3) vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato.

6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per la comunicazione con l'Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate all'Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

7. I capi delle unità nazionali si riuniscono ove necessario per assistere l'Europol fornendo le loro consulenze.


Articolo 5

Ufficiali di collegamento

1. Ciascuna unità nazionale invia all'Europol almeno un ufficiale di collegamento. Il numero di ufficiali di collegamento che possono essere inviati all'Europol dagli Stati membri è deciso all'unanimità dal consiglio di amministrazione; tale decisione può essere modificata in qualsiasi momento con decisione unanime del consiglio di amministrazione. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente convenzione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

2. Gli ufficiali di collegamento sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito dell'Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento dell'Europol.

3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 gli ufficiali di collegamento facilitano, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lo scambio di informazioni tra le unità nazionali da cui provengono e l'Europol, in particolare:

1) trasmettendo all'Europol informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali,

2) comunicando alle rispettive unità nazionali le informazioni dell'Europol e

3) cooperando con gli agenti dell'Europol mediante informazioni e consulenza nell'analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine.

4. Al tempo stesso gli ufficiali di collegamento contribuiscono, in conformità della legislazione nazionale e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 allo scambio di informazioni provenienti dalle unità nazionali e al coordinamento delle misure che ne derivano.

5. Ove sia necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di accedere ai diversi archivi, secondo le opportune disposizioni precisate nei pertinenti articoli.

6. All'attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 25.

7. Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, i diritti ed i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol sono decisi all'unanimità dal consiglio d'amministrazione.

8. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2.

9. Nel suo edificio l'Europol mette a disposizione degli Stati membri, a titolo gratuito, i locali necessari per l'attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse con l'invio degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine; ciò vale anche per le spese relative alla loro attrezzatura, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione, all'unanimità, raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio dell'Europol.


Articolo 6

Sistema informatizzato di raccolte di informazioni

1. L'Europol gestisce un sistema informatizzato di raccolte di informazioni che consta dei seguenti elementi:

1) il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 di contenuto limitato e definito con precisione, che consente di accertare rapidamente di quali informazioni dispongono gli Stati membri e l'Europol,

2) gli archivi di lavoro di cui all'articolo 10, istituiti per una durata variabile, e contenenti informazioni esaurienti, nonché

3) il sistema di indice, che contiene elementi tratti dagli archivi di analisi di cui al punto 2 secondo le modalità previste all'articolo 11.

2. Il sistema informatizzato di raccolte di informazioni attuato dall'Europol non deve in alcun caso essere collegato ad altri sistemi di trattamento automatizzato, fatta eccezione per il sistema di trattamento automatizzato delle unità nazionali.


TITOLO II SISTEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 7

Istituzione del sistema di informazione

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Europol istituisce e gestisce un sistema di informazione informatizzato. Alimentato direttamente dagli Stati membri rappresentati dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, nel rispetto delle rispettive procedure nazionali, e dall'Europol, per i dati forniti da Stati e organismi terzi nonché per i dati risultanti da analisi, il sistema d'informazione è direttamente accessibile alla consultazione delle unità nazionali, degli ufficiali di collegamento, del direttore, dei vicedirettori e degli agenti dell'Europol, debitamente autorizzati.

L'accesso diretto delle unità nazionali al sistema di informazione per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1, punto 2 è limitato agli elementi di identità previsti all'articolo 8, paragrafo 2. L'insieme dei dati è loro accessibile, su richiesta, tramite gli ufficiali di collegamento, per le esigenze di un'indagine determinata.

2. L'Europol:

1) è competente per il rispetto delle disposizioni sulla cooperazione e sulla gestione del sistema di informazione, e

2) è responsabile per il corretto funzionamento del sistema di informazione dal punto di vista tecnico e funzionale. L'Europol adotta in particolare tutti i provvedimenti necessari per garantire la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 21 e 25 per quanto riguarda il sistema di informazione.

3. Negli Stati membri l'unità nazionale è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione. Essa è competente in particolare per le misure di sicurezza di cui all'articolo 25 applicabili alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per il controllo di cui all'articolo 21 ed inoltre, sempreché ciò sia necessario in base alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonché alle procedure di tale Stato membro, per la corretta attuazione della presente convenzione in qualsiasi altro settore.


Articolo 8

Contenuto del sistema di informazione

1. Nel sistema di informazione possono essere memorizzati, modificati e utilizzati solo i dati necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Europol, ad eccezione dei dati relativi ai reati connessi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma. I dati introdotti riguardano:

1) persone sospettate, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro in questione, di aver commesso un reato o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato se l'Europol è competente per tale reato ai sensi dell'articolo 2;

2) persone di cui, in base alla legislazione nazionale, si può presumere, in seguito a determinati fatti gravi, che commetteranno reati per i quali l'Europol è competente ai sensi dell'articolo 2.

2. I dati concernenti le persone contemplate al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

1) cognome, cognome da nubile, nomi e eventuali alias o appellativi correnti;

2) data e luogo di nascita;

3) cittadinanza;

4) sesso;

5) se necessario, altri elementi utili all'identificazione, segnatamente caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili.

3. Oltre ai dati contemplati nel paragrafo 2 e al riferimento all'Europol o all'unità nazionale che ha introdotto i dati, possono essere memorizzate, modificate e utilizzate nel sistema di informazione le seguenti indicazioni relative alle persone di cui al paragrafo 1:

1) reati commessi, reati di cui sono accusate, con date e luoghi;

2) strumenti di reato effettivi o potenziali;

3) servizi responsabili e sigle dei fascicoli;

4) sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;

5) condanne, nella misura in cui riguardino reati che rientrano nelle competenze dell'Europol ai sensi dell'articolo 2.

Questi dati possono anche essere introdotti qualora non contengano ancora riferimenti alle persone. Se i dati sono introdotti dallo stesso Europol, questo indica inoltre, accanto alla propria sigla, se siano stati trasmessi da terzi o risultino da sue attività d'analisi.

4. Le informazioni complementari sulle categorie di persone di cui al paragrafo 1, detenute dall'Europol e dalle unità nazionali, possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale ed all'Europol. Per le unità nazionali, detta comunicazione è effettuata nel rispetto della legislazione nazionale.

Nel caso in cui tali informazioni complementari si riferiscano ad uno o più reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma il dato memorizzato nel sistema d'informazione è corredato di un'indicazione che segnala l'esistenza dei reati connessi, per consentire alle unità nazionali ed all'Europol di procedere allo scambio di informazioni relative ai reati connessi.

5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o se quest'ultimo è assolto, i dati oggetto di questa decisione devono essere cancellati.


Articolo 9

Diritto di accesso al sistema di informazione

1. Il diritto di introdurre direttamente dati nel sistema di informazione, come pure di richiarmarli dal medesimo, è riservato alle unità nazionali, agli ufficiali di collegamento, al direttore, ai vicedirettori e agli agenti dell'Europol debitamente autorizzati. Il richiamo di dati è permesso nella misura in cui sia necessario allo svolgimento di compiti specifici e avviene nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonché delle procedure dell'unità all'uopo incaricata, sempreché la presente convenzione non contenga altre disposizioni.

2. Soltanto l'unità che ha introdotto i dati è autorizzata a modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'unità ha motivo di ritenere che alcuni dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non siano corretti, o se desidera completarli, ne avverte al più presto l'unità che li ha introdotti, la quale deve immediatamente verificare questa comunicazione e, se necessario, modificare, completare, rettificare o cancellare i dati. Qualora il sistema contenga dati di cui all'articolo 8, paragrafo 3 riguardanti una persona, ogni unità può completarli introducendo ulteriori dati di cui alla medesima disposizione. In caso di contraddizione palese tra tali dati, le unità interessate si accordano tra di loro. Se un'unità intende cancellare completamente i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, da essa introdotti riguardo a una persona sulla quale altre unità hanno introdotto dati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la responsabilità per la protezione dei dati prevista all'articolo 15, paragrafo 1 e il diritto di modificare, completare, rettificare e cancellare tali dati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 spettano all'unità che subito dopo di essa ha introdotto dati di cui all'articolo 8, paragrafo 3 su detta persona. L'unità che intende cancellare i dati ne informa l'unità cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati.

3. L'unità che richiama, introduce o modifica dati nel sistema d'informazione è responsabile della legittimità di tali operazioni; tale unità deve poter essere individuata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale.


TITOLO III ARCHIVI DI LAVORO PER FINI DI ANALISI

Articolo 10

Rilevamento, trattamento e uso di dati di carattere personale

1. Ove ciò sia necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol può memorizzare, modificare e utilizzare in altri archivi, oltre ai dati non personali, dati relativi ai reati di competenza dell'Europol a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, ivi compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, destinati a lavori d'analisi specifici concernenti:

1) persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

2) persone che potrebbero intervenire come testi nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti,

3) persone che sono state vittime di uno dei reati considerati o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano diventare vittime di un siffatto reato,

4) persone di contatto e accompagnamento,

5) persone che possono fornire informazioni sui reati considerati.

Il rilevamento, la memorizzazione ed il trattamento dei dati elencati nell'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale sono autorizzati unicamente qualora siano strettamente necessari tenuto conto delle finalità dell'archivio in questione e qualora completino altri dati personali memorizzati in questo stesso archivio. È vietato selezionare una categoria specifica di persone unicamente a partire dai dati di cui all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, in violazione delle summenzionate norme relative alla finalità.

Il Consiglio adotta all'unanimità, conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, le norme d'applicazione sugli archivi preparate dal consiglio di amministrazione che precisano segnatamente le indicazioni relative alle categorie di dati personali previste nel presente articolo e le disposizioni relative alla sicurezza di tali dati nonché al controllo interno della loro utilizzazione.

2. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi definita come la raccolta, il trattamento o l'utilizzazione di dati con lo scopo di venire in aiuto all'indagine criminale. Ogni progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo d'analisi cui partecipano, in stretta associazione, secondo le funzioni e i compiti definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 5, paragrafo 3:

1) gli analisti e gli altri agenti dell'Europol designati dalla direzione dello stesso; soltanto gli analisti sono autorizzati ad introdurre e a ricercare i dati nell'archivio considerato;

2) gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno emanato le informazioni o che sono interessati all'analisi ai sensi del paragrafo 6.

3. Su richiesta dell'Europol o per propria iniziativa, le unità nazionali trasmettono all'Europol, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche la loro legislazione nazionale ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi.

Secondo il grado di sensibilità, i dati provenienti dalle unità nazionali possono essere trasmessi direttamente, con qualsiasi mezzo adeguato; ai gruppi di analisi, per il tramite o no degli ufficiali di collegamento interessati.

4. Qualora per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, appaia giustificato che sono necessarie all'Europol ulteriori informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 3, l'Europol può chiedere:

1) alle Comunità europee e agli organismi di diritto pubblico istituiti in base ai trattati costitutivi di tali Comunità,

2) ad altri organismi di diritto pubblico istituiti nell'ambito dell'Unione europea,

3) a organismi esistenti in base ad accordi tra due o più Stati membri dell'Unione europea,

4) a Stati terzi,

5) a organizzazione internazionali e agli organismi di diritto pubblico che dipendono da esse,

6) ad altri organismi di diritto pubblico esistenti in virtù di un accordo tra due o più Stati nonché

7) all'organizzazione internazionale di polizia criminale

di trasmettergli le informazioni corrispondenti attraverso tutti i mezzi opportuni. Può altresì, alle stesse condizioni e attraverso i medesimi canali, accettare informazioni inviate dai diversi organi summenzionati di loro propria iniziativa. Il Consiglio che delibera all'unanimità secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea e previa consultazione del consiglio di amministrazione, adotta le norme che l'Europol dovrà osservare in materia.

5. Qualora nel quadro di altre convenzioni l'Europol abbia ottenuto il diritto di interrogare in modo automatizzato altri sistemi di informazione, può ricercare dati di carattere personale secondo tali modalità nel caso in cui ciò sia necessario per consentirgli di adempiere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2.

6. In caso di analisi generali di tipo strategico tutti gli Stati membri, per il tramite di ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, segnatamente mediante la comunicazione delle relazioni compilate dall'Europol.

Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri ed hanno portata direttamente operativa partecipano i rappresentanti:

1) degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali è stato deciso di costituire un archivio di analisi o che sono direttamente interessati da tali informazioni e degli Stati membri che il gruppo d'analisi invita in un secondo tempo ad associarsi affinché diventino anch'essi interessati;

2) degli Stati membri che, consultato il sistema di indice, ravvisano la necessità di essere messi al corrente e la fanno valere alle condizioni stabilite nel paragrafo 7.

7. Gli ufficiali di collegamento autorizzati fanno valere la necessità di essere messi al corrente. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di persone, di cui trasmette l'elenco al consiglio di amministrazione.

Per far valere la necessità di essere messo al corrente ai sensi del paragrafo 6, l'ufficiale di collegamento fornisce motivazioni scritte convalidate dall'autorità gerarchica cui fa capo nel suo Stato e comunicate a tutti coloro che partecipano all'analisi. Egli è allora associato a pieno titolo all'analisi in corso.

Se sono sollevate obiezioni in seno al gruppo di analisi, tale associazione a pieno titolo è differita per la durata di una procedura di conciliazione, che può articolarsi in tre fasi successive:

1) coloro che partecipano all'analisi cercano di trovare un accordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessità di essere messo al corrente, disponendo a tal fine di un massimo di otto giorni;

2) se il disaccordo persiste, i capi delle unità nazionali interessate si riuniscono entro tre giorni; la direzione dell'Europol partecipa alla riunione;

3) se il disaccordo persiste ancora, il rappresentanti delle parti interessate nel consiglio di amministrazione dell'Europol si riuniscono entro otto giorni. Lo Stato membro in questione, se non rinuncia a far valere la necessità di essere messo al corrente, è effettivamente associato a pieno titolo all'analisi con decisione consensuale.

8. Del grado e delle possibili variazioni del carattere sensibile di un'informazione è unico giudice lo Stato membro che l'ha trasmessa all'Europol. La diffusione o l'utilizzazione operativa di un dato di analisi è subordinata ad una concertazione di coloro che partecipano all'analisi stessa. Uno Stato membro che ha accesso ad un'analisi in corso non può segnatamente diffonderne o utilizzarne i dati senza ottenere preventivamente il consenso degli Stati membri in primo luogo interessati.


Articolo 11

Sistema di indice

1. L'Europol istituisce un sistema di indice dei dati memorizzati negli archivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

2. Il diretto, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol debitamente autorizzati e gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di consultare il sistema di indice. Tale sistema deve essere strutturato in modo che l'ufficiale di collegamento che lo consulta possa chiaramente comprendere, in base ai dati consultati, che gli archivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto 2 e all'articolo 10, paragrafo 1 contengono informazioni che riguardano il suo Stato membro d'origine.

L'accesso da parte degli ufficiali di collegamento è concepito in modo che sia possibile determinare se un'informazione è memorizzata o no, ma che sia escluso qualsiasi collegamento o deduzione sul contenuto degli archivi.

3. Le modalità relative alla struttura del sistema di indice sono definite dal consiglio di amministrazione che delibera all'unanimità.


Articolo 12

Decisione costitutiva degli archivi

1. Per ciascun archivio automatizzato contenente dati di carattere personale, che esso gestisce conformemente all'articolo 10 nell'ambito delle sue funzioni, l'Europol deve stabilire, in una decisione costitutiva che richiede l'approvazione del consiglio di amministrazione, i seguenti elementi:

1) denominazione dell'archivio;

2) scopo dell'archivio;

3) categorie di persone su cui si archiviano dati;

4) tipo dei dati da memorizzare ed eventualmente i dati strettamente necessari tra quelli enumerati all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981;

5) i vari tipi di dati di carattere personale che servono per accedere all'archivio nel suo insieme;

6) trasmissione o introduzione dei dati da memorizzare;

7) condizioni richieste per poter trasmettere i dati di carattere personale dell'archivio, con precisazione dei destinatari e della procedura da seguire;

8) frequenza dei controlli e durata della memorizzazione;

9) modalità relative alla stesura dei verbali.

L'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24 è immediatamente avvertita dal direttore dell'Europol del progetto di decisione costitutiva di un siffatto archivio e riceve comunicazione del fascicolo, onde formulare, all'attenzione del consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie.

2. Se, tenuto conto dell'urgenza, non è possibile l'approvazione del consiglio di amministrazione, come previsto al paragrafo 1, il direttore può, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri interessati, decidere, mediante decisione motivata, di costituire un archivio, informandone contemporaneamente i membri del consiglio di amministrazione. La procedura prevista al paragrafo 1 è quindi avviata e conclusa senza indugio.


TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 13

Obbligo di informazione

L'Europol comunica senza indugio alle unità nazionali, e, su richiesta delle stesse, ai loro ufficiali di collegamento, le informazioni che concernono i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti accertati tra reati per i quali l'Europol è competente ai sensi dell'articolo 2. Possono inoltre essere comunicate informazioni su altri reati gravi di cui l'Europol viene a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.


Articolo 14

Livello di protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento di dati di carattere personale in archivi e nel quadro dell'applicazione della presente convenzione ciascuno Stato membro adotta, al più tardi al momento dell'entrata in vigore di detta convenzione, le disposizioni di diritto interno necessarie per assicurare un livello di protezione dei dati almeno pari a quello derivante dall'applicazione dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, tenendo conto della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'uso dei dati di carattere personale da parte delle autorità di polizia.

2. La transmissione di dati di carattere personale prevista dalla presente convenzione potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione di tali dati previste dal paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio di ciascuno degli Stati membri che partecipano alla transmissione di cui trattasi.

3. Nel rilevamento, trattamento e uso dei dati di caratere personale l'Europol si attiene ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

L'Europol rispetta questi principi anche per i dati non automatizzati che detiene in forma di archivi, ossia qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.


Articolo 15

Responsabilità per la protezione dei dati

1. Salvo diversa disposizione della presente convenzione la responsabilità per la protezione dei dati conservati presso l'Europol - in particolare per la legittimità del rilevamento e della trasmissione all'Europol, come pure per l'introduzione, l'esattezza e l'aggiornamente dei dati nonché il controllo dei tempi d'archiviazione - incombe:

1) allo Stato membro che ha introdotto o trasmesso i dati,

2) all'Europol per dati che gli sono stati trasmessi da terzi o che rappresentano il risultato dell'attività di analisi dell'Europol stesso.

2. Inoltre, salvo diversa disposizione della presente convenzione, l'Europol è responsabile di tutti i dati pervenutigli e da esso trattati, sia che tali dati si trovino nel sistema di informazione di cui all'articolo 8 o negli archivi creati per fini di analisi di cui all'articolo 10, oppure nel sistema di indice di cui all'articolo 11, ovvero negli archivi di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

3. L'Europol memorizza i dati in modo che sia possibile individuare gli Stati membri o i terzi che li hanno trasmessi oppure accertare se essi rappresentano il risultato dell'analisi dell'Europol.


Articolo 16

Disposizioni relative alla stesura delle relazioni

In media l'Europol stende una relazione per almeno un richiamo su dieci e per tutti i richiami effettuati nell'ambito del sistema di informazione di cui all'articolo 7, al fine di controllare la legittimità dei richiami di dati di carattere personale. I dati contenuti nelle relazioni possono essere utilizzati dall'Europol e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 23 e 24 soltanto allo scopo sopra indicato e debbono essere cancellati dopo sei mesi, a meno che i dati non siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina i dettagli, sentito il parere dell'autorità di controllo comune.


Articolo 17

Norme di utilizzazione

1. I dati di carattere personale richiamati dal sistema di informazione, dal sistema di indice o dagli archivi creati per fini di analisi e i dati comunicati con qualsiasi altro mezzo appropriato possono essere trasmessi o utilizzati unicamente dai servizi competenti degli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità che rientra nella competenza dell'Europol e le altre forme gravi di criminalità.

I dati di cui al primo comma sono utilizzati nel rispetto della legislazione dello Stato membro nella cui competenza rientrano i servizi utilizzatori.

L'Europol può utilizzare dati di cui al paragrafo 1 solo per lo svolgimento delle sue funzioni di cui all'articolo 3.

2. Qualora per singoli daati lo Stato membro che li trasmette o lo Stato o l'organismo terzo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dichiari che l'utilizzazione è subordinata a particolari restrizioni nello Stato membro o presso il terzo, dette restrizioni devono essere rispettate anche dall'utilizzatore eccetto il caso particolare in cui la legislazione obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorità giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo dei servizi nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4. In questo caso i dati possono essere utilizzati solo previa consultazione dello Stato che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista.

3. L'utilizzazione dei dati a scopi diversi o da parte di autorità diverse da quanto previsto all'articolo 2 è possibile solo previa autorizzazione dello Stato membro che ha trasmesso i dati sempre che la sua legislazione nazionale lo permetta.


Articolo 18

Trasmissione di dati a Stati ed organismi terzi

1. L'Europol può trasmettere dati di carattere personale conservati al suo interno a Stati ed organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora:

1) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro i reati per i quali l'Europol è competente ai sensi dell'articolo 2,

2) sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati in tale Stato o organismo e

3) ciò sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2.

2. Tenendo conto delle circostanze indicate nel paragrafo 3, il Consiglio che delibera secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimità le norme generali per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol agli Stati ed organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Il consiglio di amministrazione prepara la decisione del Consiglio e sente il parere dell'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24.

3. L'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dagli Stati ed organismi terzi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, viene giudicata tenendo conto di tutte le circostanze che svolgono un ruolo nella trasmissione di dati di carattere personale e in particolare:

1) del tipo di dati;

2) della loro finalità;

3) della durata del trattamento previsto e

4) delle disposizioni generali o speciali applicabili agli Stati ed organismi terzi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.

4. Se i dati in questione sono stati trasmessi all'Europol da uno Stato membro, l'Europol può trasmetterli agli Stati ed organismi terzi unicamente con l'accordo dello Stato membro. Lo Stato membro può esprimere, a tal fine, un accordo preventivo, generale o meno, revocabile in qualsiasi momento.

Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, l'Europol si accerta che la trasmissione degli stessi non sia di natura tale da:

1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimento di funzioni rientranti nella competenza di uno Stato membro,

2) costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico di uno Stato membro o poter arrecargli comunque pregiudizio.

5. La responsabilità circa la legittimità della trasmissione incombe all'Europol. Esso deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione è autorizzata solo se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Ciò non riguarda la trasmissione dei dati di carattere personale per cui è necessaria una domanda dell'Europol.

6. Ove la trasmissione ai sensi del paragrafo 1 riguardi informazion che devono essere tenute segrete, essa è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto.


Articolo 19

Diritto di accesso

1. Chiunque desideri esercitare il suo diritto di accedere ai dati memorizzati presso l'Europol che lo riguardano o di fare verificare tali dati, può a tale scopo presentare a titolo gratuito una domanda, in uno Stato membro di sua scelta, all'autorità nazionale competente che la sottopone quindi senza indugio all'Europol e avvisa il richiedente che quest'ultimo gli risponderà direttamente.

2. La domanda deve formare oggetto di un trattamento completo da parte dell'Europol entro i tre mesi successivi al suo ricevimento da parte dell'autorità nazionale competente dello Stato membro.

3. Il diritto della persona interessata di accedere ai dati che la riguardano o di farli verificare si esercita nel rispetteo della legillazione dello Stato membro presso il quale essa l'ha fatto valere, tenendo conto delle diposizioni seguenti:

Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato preveda la comunicazione relativa ai dati, quest'ultima è rifiutata se ciò è necessario

1) per il corretto svolgimento delle funzioni dell'Europol,

2) per la protezione della sicurezza degli Stati membri e dell'ordine pubblico o per la lotta contro i crimini,

3) per la protezione dei diritti e delle libertà di terzi,

e pertanto le esigenze delle persone interessata alla comunicazione devono passare in secondo piano.

4. Il diritto alla comunicazione si esercita nel rispetto dal paragrafo 3 secondo le procedure seguenti:

1) Per i dati introdotti nel sistema di informazione di cui all'articolo 8, la comunicazione può essere decisa soltanto se lo Stato membro che ha introdotto i dati e gli Stati membri direttamente interessati da tale comunicazione hanno avuto in precedenza la possibilità di rendere nota la loro posizione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione. I dati comunicabili nonché le modalità relative alla comunicazione sono indicati dallo Stato membro che ha introdotto i dati.

2) Per i dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione, gli Stati membri direttamente interessati da tale comunicazione devono aver avuto in precedenza la possibilità di rendere nota la loro posizione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione.

3) Per i dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 10, la comunicazione è subordinata a un assenso dell'Europol e degli Stati membri che partecipano all'analisi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e a quello dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione.

Qualora uno o più Stati membri o l'Europol si siano detti contrari alla comunicazione relativa ai dati, l'Europol notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.

5. Il diritto alla verifica si esercita secondo le procedure seguenti:

Qualora la legislazione nazionale applicabile non preveda la comunicazione relativa ai dati o si tratti di una semplice domanda di verifica, l'Europol, in stretto coordinamento con le autorità nazionali interessate, procede alle verifiche e notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.

6. Nella risposta a una domanda di verifica o di accesso ai dati, l'Europol informa il richiedente che può presentare un ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune se la decisione non lo soddisfa. Egli può anche rivolgersi all'autorità di controllo comune se la sua domanda non ha avuto risposta entro i termini previsti dal presente articolo.

7. Se il richiedente presenta un ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24, il ricorso è istruito da tale autorità.

Qualora il ricorso riguardi la comunicazione relativa ai dati introdotti da uno Stato membro nel sistema di informazione, l'autorità di controllo comune decide in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro presso il quale è stata introdotta la domanda. L'autorità di controllo comune consulta in via preliminare l'autorità di controllo nazionale o la giurisdizione competente dello Stato membro da cui proviene il dato. Questa autorità o giurisdizione procede alle verifiche necessarie per stabilire in particolare se la decisione relativa al rifiuto sia stata presa in conformità dei paragrafi 3 e 4, primo comma del presente articolo. In questo caso la decisione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione, è presa dall'autorità di controllo comune in stretto coordinamento con l'autorità di controllo nazionale o la giurisdizione competente.

Qualora il ricorso riguardi la comunicazione relativa ai dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione o ai dati memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi, l'autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente dell'Europol o di uno Stato membro, può, dopo aver sentito l'Europol o lo Stato membro, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se non viene raggiunta tale maggioranza l'autorità di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.

Qualora il ricorso riguardi la verifica dei dati introdotti da uno Stato membro nel sistema di informazione, l'autorità di controllo comune si accerta che le verifiche necessarie siano state effettuate correttamente, in stretto coordinamento con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha introdotto i dati. L'autorità di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.

Qualora il ricorso riguardi la verifica dei dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione o dei dati memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi, l'autorità di controllo comune si accerta che le verifiche necessarie siano state effettuate correttamente dall'Europol. L'autorità di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto.

8. Le disposizioni che precedono si applicano per analogia ai dati non automatizzati detenuti dall'Europol in forma di archivi, ossia a qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.


Articolo 20

Rettifica e cancellazione dei dati

1. Qualora risulti che dati memorizzati presso l'Europol che gli sono stati trasmessi da Stati o organismi terzi o che risultano dalla sua attività di analisi sono errati o sono stati introdotti o memorizzati in contrasto con la presente convenzione, l'Europol deve rettificare o cancellare tali dati.

2. Qualora dati errati o in contrasto con le disposizioni della presente convenzione vengano introdotti direttamente dagli Stati membri presso l'Europol, essi sono tenuti a rettificarli o a cancellarli di concerto con l'Europol. Se dati errati sono trasmessi con un altro mezzo appropriato o se gli errori relativi ai dati forniti dagli Stati membri sono dovuti a una trasmissione effettuata in modo non corretto o contrario alle disposizioni della presente convenzione o derivano dall'introduzione, presa in considerazione o memorizzazione effettuate dall'Europol in modo non corretto o contrario alle disposizioni della presente convenzione, l'Europol è tenuto a rettificare o cancellare i dati in collegamento con gli Stati membri interessati.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 tutti i destinatari di tali dati sono informati senza indugio. Questi ultimi sono altresì tenuti a procedere alla rettifica o alla cancellazione di tali dati.

4. Chiunque ha il diritto di chiedere all'Europol che i dati errati che lo riguardono siano rettificati o cancellati.

L'Europol informa il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati. Se la risposta dell'Europol non soddisfa il richiedente o se questi non ha ottenuto alcuna risposta entro tre mesi, egli può rivolgersi all'autorità di controllo comune.


Articolo 21

Termini previsti per la conservazione e la cancellazione degli archivi

1. I dati contenuti negli archivi dell'Europol devono esservi conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento delle sue funzioni. Al più tardi dopo tre anni dall'introduzione dei dati si deve esaminare la necessità di una loro ulteriore conservazione. La verifica dei dati conservati nel sistema di informazione e della loro cancellazione avviene tramite l'unità che li ha introdotti. L'Europol stesso procede alla verifica dei dati conservati negli altri suoi archivi e della loro cancellazione. L'Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini di conservazione dei dati da loro introdotti.

2. In occasione della verifica le unità menzionate nel paragrafo 1, terza e quarta frase, possono decidere di prolungare l'archiviazione dei dati sino alla verifica successiva qualora ciò sia ancora necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Europol. Se decidono di non conservare ulteriormente i dati, questi sono automaticamente cancellati.

3. La conservazione dei dati di carattere personale concernenti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, punto 1, non può durare complessivamente più di tre anni. Il termine ricomincia a decorre ogni volta dal giorno in cui si verifica un evento che dà luogo alla memorizzazione di dati sulla persona considerata. La necessità di un'archiviazione prolungata forma oggetto di esame annuale, che forma oggetto di un'indicazione.

4. Se uno Stato membro cancella nei suoi archivi nazionali dati trasmessi all'Europol, che sono conservati negli altri archivi di quest'ultimo, esso ne informa l'Europol. In tal caso quest'ultimo cancella i dati, salvo che questi presentino per esso un altro interesse, basato su informazioni che vanno al di là di quelle detenute dallo Stato membro che li ha trasmessi. L'Europol informa detto Stato membro della perdurante archiviazione di tali dati.

5. La cancellazione non ha luogo qualora ne risulti pregiudizio per interessi degni di tutela della persona considerata. In tal caso i dati possono essere utilizzati solo con il consenso della persona interessata.


Articolo 22

Rettifica e conservazione di dati contenuti in dossier

1. Qualora risulti che un intero dossier dell'Europol o dati che vi figurano non sono più necessari per lo svolgimento delle funzioni di quest'ultimo o se tali informazioni sono nel loro insieme in contrasto con le disposizioni della presente convenzione, il dossier o i dati devono essere distrutti. Finché il dossier o i dati in questione non sono effettivamente distrutti, essi devono recare un'indicazione secondo cui la loro utilizzazione è vietata.

Un dossier può non essere distrutto qualora vi sia motivo di supporre che con ciò verrebbero lesi interessi legittimi della persona cui si riferiscono i dati. In questo caso esso deve recare la stessa indicazione secondo cui la sua utilizzazione è vietata.

2. Qualora risulti che dati contenuti nei dossier dell'Europol sono errati, l'Europol deve rettificarli.

3. Qualsiasi persona oggetto di un dossier dell'Europol dispone nei confronti dello stesso di un diritto di rettifica, distruzione del dossier o inserimento di un'indicazione. Si applicano l'articolo 20, paragrafo 4 e l'articolo 24, paragrafi 2 e 7.


Articolo 23

Autorità di controllo nazionale

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di accertarsi, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, la consultazione e la trasmissione, in qualsiasi forma, all'Europol di dati di carattere personale da parte di detto Stato membro avvengano in modo lecito e che non siano lesi i diritti delle persone. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, presso le unità nazionali o gli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro, contenuti nel sistema di informazione e nel sistema di indice, secondo le procedure nazionali applicabili.

Per esercitare il controllo le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai dossier dei rispettivi ufficiali di collegamento nell'ambito dell'Europol.

Inoltre, conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali conrollano le attività svolte dalle unità nazionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e dagli ufficiali di collegamento conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, punti 1 e 3 e paragrafi 4 e 5, sempre che tali attività riguardino la protezione dei dati personali.

2. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione e della trasmissione all'Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, nonché della consultazione di tali dati da parte del rispettivo Stato membro.

Tale diritto viene esercitato secondo la legislazione nazionale dello Stato membro alla cui autorità di controllo nazionale la richiesta è rivolta.


Articolo 24

Autorità di controllo comune

1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente incaricata di vigilare, nel rispetto della presente convenzione, sull'attività dell'Europol per accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati detenuti dai servizi dell'Europol non ledano i diritti delle persone. L'autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti dall'Europol. L'autorità di controllo comune è composta da al massimo due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna delle autorità di controllo nazionali; essi offrono pertanto tutte le garanzie di indipendenza e posseggono le capacità richieste. Sono nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto deliberativo.

L'autorità di controllo comune designa nel suo seno un presidente.

Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità.

2. L'Europol è tenuto a assistere l'autorità di controllo comune nello svolgimento delle sue funzioni. Esso è segnatamente tenuto a:

1) fornire le informazioni che essa richiede e permetterle di accedere a tutti i documenti e dossier e in particolare di accedere ai dati memorizzati,

2) permetterle di accedere in qualsiasi momento a tutti i suoi locali,

3) eseguire le decisioni dell'autorità di controllo comune in materia di ricorsi, in conformità delle disposizioni previste all'articolo 19, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 4.

3. L'autorità di controllo comune è anche competente per l'esame delle difficoltà di applicazione e interpretazione connesse con l'attività dell'Europol per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzazione di dati di carattere personale, per l'esame di problemi che possono sorgere all'atto del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo degli Stati membri o nell'esercizio del diritto all'informazione, nonché per l'elaborazione di proposte armonizzate in vista di soluzioni comuni ai problemi che si presentano.

4. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità di controllo comune di verificare la legittimità e la correttezza dell'eventuale memorizzazione, rilevamento, trattamento ed utilizzazione di dati di carattere personale che lo riguardano, effettuati presso l'Europol.

5. Qualora l'autorità di controllo comune costati violazioni di disposizioni della presente convenzione nella memorizzazione, nel trattamento o nell'utilizzazione di dati di carattere personale, essa invia al direttore dell'Europol le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un termine da essa stabilito. Il direttore tiene informato il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. In caso di difficoltà, l'autorità di controllo comune interpella il consiglio di amministrazione.

6. L'autorità di controllo comune redige periodicamente relazioni di attività. Queste sono trasmesse al Consiglio secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea; prima di ciò si lascia al consiglio di amministrazione la possibilità di formulare un parere, che viene allegato alla relazione.

L'autorità di controllo comune decide di rendere pubblica o non rendere pubblica la relazione di attività e, se del caso, decide in merito alle modalità della pubblicazione.

7. L'autorità di controllo comune adotta, con decisione presa all'unanimità, un proprio regolamento interno. Esso è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. Essa costituisce nel suo seno un comitato composto di un membro di ciascuna delegazione, che dispone di un voto deliberativo. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi previsti all'articolo 19, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 4. Qualora lo richiedano, le parti, assistite da consulenti ove lo desiderino, sono ascoltate dal comitato. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti in causa.

8. Essa può inoltre istituire una o più commissioni.

9. Essa è consultata sulla parte del progetto di bilancio che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

10. Essa è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.


Articolo 25

Sicurezza dei dati

1. L'Europol è tenuto a adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'esecuzione della presente convenzione. Le misure sono considerate necessarie solo quando il relativo costo è proporzionato all'obiettivo di protezione.

2. Ciascuno Stato membro e l'Europol adottano, per il trattamento automatizzato di dati nell'ambito di servizi dell'Europol, misure atte:

1) a vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati di carattere personale (controllo dell'accesso alle attrezzature),

2) a impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

3) a impedire che nell'archivio siano inseriti, senza autorizzazione, dati di carattere personale e che di essi sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);

4) a impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utilizzazione);

5) a garantire che le persone autorizzate all'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente a dati di loro competenza (controllo dell'accesso);

6) a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possono essere trasmessi dati di carattere personale mediante attrezzature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

7) a garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati di carattere personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati nonché il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'introduzione);

8) a impedire che, all'atto della trasmissione di dati di carattere personale nonché del trasporto di supporti di dati, possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione dati di carattere personale (controllo del trasporto);

9) a garantire che, in caso di guasto, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati immediatamente (riparazione);

10) a garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità).


TITOLO V STATUS GIURIDICO, ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 26

Capacità giuridica

1. L'Europol ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri l'Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Esso può in particolare acquistare od alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

3. L'Europol ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi e di concludere gli accordi sulla protezione del segreto richiesti a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, nonché altri accordi con gli Stati e organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4 nell'ambito delle norme adottate all'unanimità dal Consiglio sulla base della presente convenzione e del titolo VI del trattato sull'Unione europea.


Articolo 27

Organi dell'Europol

Gli organi dell'Europol sono:

1) il consiglio di amministrazione,

2) il direttore,

3) il controllore finanziario,

4) il comitato finanziario.


Articolo 28

Consiglio di amministrazione

1. L'Europol ha un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione:

1) collabora all'ampliamento degli obiettivi dell'Europol (articolo 2, paragrafo 2);

2) stabilisce all'unanimità i diritti e i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol (articolo 5);

3) decide all'unanimità il numero di ufficiali di collegamento che gli Stati membri possono inviare presso l'Europol (articolo 5);

4) provvede alla preparazione delle norme di applicazione sugli archivi (articolo 10);

5) partecipa all'adozione delle norme concernenti le relazioni dell'Europol con gli Stati ed organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4 (articoli 10, 18, 42);

6) definisce all'unanimità le modalità relative alla modifica del sistema di indice (articolo 11);

7) approva a maggioranza di due terzi le decisioni costitutive degli archivi (articolo 12);

8) può formulare pareri sulle osservazioni e sulle relazioni dell'autorità di controllo comune (articolo 24);

9) esamina i problemi sui quali l'autorità di controllo comune richiama la sua attenzione (articolo 24, paragrafo 5);

10) disciplina i particolari della procedura di controllo della legittimità delle richieste nell'ambito del sistema di informazione (articolo 16);

11) partecipa alla nomina e alla revoca del direttore e dei vicedirettori (articolo 29);

12) vigila sulla regolarità della gestione del direttore (articoli 7, 29);

13) partecipa all'adozione dello statuto del personale (articolo 30);

14) partecipa all'elaborazione di accordi sulla protezione del segreto e all'adozione della normativa in materia di protezione del segreto (articoli 18, 31);

15) partecipa all'elaborazione del bilancio, compresa la tabella dell'organico, alla revisione dei conti e allo scarico del direttore per l'esecuzione del bilancio (articoli 35, 36);

16) adotta all'unanimità il piano finanziario quinquennale (articolo 35);

17) nomina all'unanimità il controllore finanziario e ne sorveglia l'attività (articolo 35);

18) partecipa all'adozione del regolamento finanziario (articolo 35);

19) approva all'unanimità la conclusione dell'accordo sulla sede (articolo 37);

20) adotta all'unanimità le norme per l'abilitazione degli agenti dell'Europol;

21) delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol o tra Stati membri per quanto riguarda i rimborsi da versare a titolo della responsabilità per un trattamento illecito o effettuato in modo non corretto (articolo 38);

22) collabora a un'eventuale modifica della convenzione (articolo 43);

23) è responsabile di altri compiti che il Consiglio gli affida in particolare nell'ambito delle disposizioni di applicazione della presente convenzione.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un supplente; in caso di assenza del membro titolare, il membro supplente può esercitarne il diritto di voto.

4. La Commissione delle Comunità europee è invitata ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di deliberare in assenza del rappresentante della Commissione.

5. I membri titolari o supplenti sono autorizzati a farsi accompagnare e consigliare, nelle discussioni del consiglio di amministrazione, da esperti dei rispettivi Stati membri.

6. La presidenza del consiglio di amministrazione è assunta dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno con decisione presa all'unanimità.

8. Le astensioni non ostano all'adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione che richiedono l'unanimità.

9. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

10. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno all'unanimità:

1) una relazione generale sulle attività svolte dall'Europol nell'anno trascorso;

2) una relazione sulle attività svolte dall'Europol che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e delle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.

Queste relazioni sono presentate al Consiglio, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.


Articolo 29

Direttore

1. L'Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, per un periodo di quattro anni prorogabile una volta.

2. Il direttore è affiancato da vicedirettori il cui numero è determinato dal Consiglio e che sono nominati, per un periodo di quattro anni, prorogabile una volta, secondo la stessa procedura prevista al paragrafo 1. Le loro mansioni sono determinate dal direttore.

3. Il direttore è responsabile per:

1) lo svolgimento dei compiti assegnati all'Europol;

2) l'ordinaria amministrazione;

3) la gestione del personale;

4) l'adeguata elaborazione e attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

5) la preparazione dei progetti di bilancio, della tabella dell'organico e del piano finanziario quinquennale nonché l'esecuzione del bilancio dell'Europol;

6) tutti gli altri compiti affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di amministrazione.

4. Il direttore è tenuto a rendere conto della sua gestione al consiglio di amministrazione. Egli assiste alle riunioni di quest'ultimo.

5. Il direttore è il rappresentante legale dell'Europol.

6. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni mediante decisione del Consiglio che delibera alla maggioranza di due terzi dei voti degli Stati membri secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il primo mandato dopo l'entrata in vigore della convenzione ha una durata di cinque anni per il direttore, di quattro anni per il vicedirettore e di tre anni per il secondo vicedirettore.


Articolo 30

Organico

1. Il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono guidati nella loro attività dagli obiettivi e dalle funzioni dell'Europol e non possono chiedere né accettare istruzioni di alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranea all'Europol, salvo diversa disposizione della presente convenzione; il titolo VI del trattato sull'Unione europea resta impregiudicato.

2. I vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono posti sotto l'autorità del direttore. Quest'ultimo nomina e revoca gli agenti. Nella selezione degli agenti egli, oltre a tener conto dell'idoneità personale e della capacità professionale, deve fare in modo di garantire che i cittadini di tutti gli Stati membri e le lingue ufficiali dell'Unione europea siano presi in considerazione in modo adeguato.

3. I particolari sono disciplinati dallo statuto del personale, adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.


Articolo 31

Segretezza

1. L'Europol e gli Stati membri adottano adeguate misure per garantire la protezione delle informazioni che devono essere tenute segrete, raccolte in applicazione della presente convenzione o scambiate nell'ambito dell'Europol. A tal fine il Consiglio adotta all'unanimità un'adeguata normativa in materia di protezione del segreto, preparata dal consiglio di amministrazione e sottoposta al Consiglio secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2. Qualora l'Europol incarichi determinate persone di svolgere attività sensibili dal punto di vista della sicurezza, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore dell'Europol e in conformità delle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza su tali persone aventi la loro cittadinanza e a prestarsi a tal fine mutua assistenza. L'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica all'Europol solo il risultato della sua indagine di sicurezza, che è vincolante per quest'ultimo.

3. Ogni Stato membro e l'Europol possono designare per il trattamento dei dati in sede di Europol soltanto persone specificamente qualificate e sottoposte ad un controllo di sicurezza.


Articolo 32

Obbligo del segreto e della riservatezza

1. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento devono astenersi da qualsiasi atto e espressione di opinioni che possano ledere la dignità dell'Europol o nuocere alla sua attività.

2. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento nonché tutte le altre persone particolarmente vincolate al segreto e alla riservatezza, sono tenuti ad osservare - nei confronti di tutte le persone non autorizzate e del pubblico - la discrezione su fatti e informazioni di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o nell'ambito della loro attività. Tale obbligo non sussiste per fatti ed informazioni che, per il loro contenuto, non esigono alcuna segretezza. L'obbligo del segreto e della riservatezza rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività. L'Europol notifica l'obbligo di cui alla prima frase e fa presenti le conseguenze penali di una violazione; viene preso atto della notifica per iscritto.

3. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol, gli ufficiali di collegamento nonché le persone vincolate al segreto di cui al paragrafo 2 non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività.

Il direttore o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, si mette in contatto con l'autorità giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine di prendere le misure necessarie in base alla legislazione nazionale che si applica all'organo in questione per mettere a punto le modalità della deposizione al fine di garantire la riservatezza delle informazioni oppure, sempre che la legislazione nazionale lo consenta, per rifiutare la comunicazione relativa alle informazioni, qualora la protezione degli interessi vitali dell'Europol o di uno Stato membro lo richieda.

Qualora la legislazione dello Stato membro preveda il diritto di rifiutare la deposizione, le persone invitate a deporre devono essere debitamente autorizzate a testimoniare. L'autorizzazione è data dal direttore e, qualora egli stesso sia invitato a deporre, dal consiglio di amministrazione. Qualora un ufficiale di collegamento sia chiamato a deporre in merito a informazioni che gli sono pervenute dall'Europol, l'autorizzazione è rilasciata previo accordo dello Stato membro da cui dipende l'ufficiale di collegamento in questione.

Inoltre, qualora appaia che la deposizione può comprendere informazioni trasmesse da uno Stato membro o che riguardano verosimilmente uno Stato membro, il parere di tale Stato membro deve essere ottenuto prima del rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione a testimoniare può essere rifiutata solo qualora ciò sia necessario per garantire interessi superiori degni della protezione dell'Europol o di quella dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Tale obbligo rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività.

4. Ogni Stato membro considera tutte le violazioni dell'obbligo di segreto e di riservatezza di cui ai paragrafi 2 e 3 come violazioni delle sue disposizioni giuridiche per la tutela dei segreti professionali o delle sue disposizioni per la protezione di documenti riservati.

Se del caso ogni Stato introduce al più tardi alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione le norme di diritto nazionale o le disposizioni richieste ai fini delle azioni giudiziarie contro le violazioni degli obblighi di riservatezza o di protezione del segreto di cui ai paragrafi 2 e 3. Esso provvede affinché queste norme e disposizioni si applichino anche ai suoi propri agenti che nell'ambito delle loro attività sono in rapporto con l'Europol.


Articolo 33

Lingue

1. Le relazioni e tutti gli altri atti e documenti sottoposti al consiglio di amministrazione devono essere presentati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; le lingue di lavoro del consiglio di amministrazione sono le lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. I servizi di traduzione necessari per i lavori dell'Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea.


Articolo 34

Informazione del Parlamento europeo

1. La presidenza del Consiglio invia annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall'Europol. Quest'ultimo è consultato in occasione dell'eventuale modifica della presente convenzione.

2. Nei confronti del Parlamento europeo la presidenza del Consiglio, o il rappresentante designato dalla presidenza tiene conto degli obblighi di riservatezza e di protezione del segreto.

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei parlamenti nazionali, l'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea ed i principi generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea.


Articolo 35

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Europol, comprese le spese dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 24, e del suo segretariato istituito ai sensi dell'articolo 24, devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio ed essere iscritte a bilancio; a quest'ultimo viene allegata una tabella dell'organico. L'esercizio di bilancio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

Unitamente al bilancio viene elaborato un piano finanziario quinquennale.

2. Il bilancio è finanziato dai contributi degli Stati membri e da altre entrate occasionali. Il contributo finanziario di ciascuno Stato membro è determinato in funzione del rapporto fra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui viene stabilito il bilancio. Ai fini del presente paragrafo, per «prodotto nazionale lordo» si intende il prodotto nazionale lordo definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato.

3. Il direttore stabilisce il progetto di bilancio e quello della tabella dell'organico per l'esercizio successivo entro il 31 marzo di ogni anno e li sottopone, previo esame del comitato finanziario, al consiglio di amministrazione, corredati del progetto di piano finanziario quinquennale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano finanziario quinquennale. Tale decisione viene adottata all'unanimità.

5. Il Consiglio, che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, adotta il bilancio dell'Europol entro il 30 giugno dell'anno che precede l'esercizio di bilancio. La decisione del Consiglio viene adottata all'unanimità. Si procede per analogia nel caso di bilanci suppletivi e rettificativi. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio implica per ciascuno Stato membro l'obbligo di versare a tempo debito i contributi finanziari di sua competenza.

6. Il direttore dà esecuzione al bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di cui al paragrafo 9.

7. Il controllo dell'impegno e del pagamento delle spese e il controllo della constatazione e della riscossione delle entrate sono effettuati da un controllore finanziario, nominato all'unanimità dal consiglio di amministrazione e responsabile dinanzi ad esso. Il regolamento finanziario può prevedere che per determinate entrate o spese il controllo sia effettuato dal controllore finanziario a posteriori.

8. Il comitato finanziario si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro esperto di problemi di bilancio. Esso ha il compito di preparare le discussioni su problemi finanziari e inerenti al bilancio.

9. Il Consiglio che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimità il regolamento finanziario determinando in particolare le modalità relative alla stesura, alla modifica e all'esecuzione del bilancio nonché al controllo di tale esecuzione, nonché le modalità di pagamento dei contributi finanziari degli Stati membri.


Articolo 36

Revisione dei conti

1. I conti concernenti tutte le entrate e le spese iscritte nel bilancio nonché il bilancio degli elementi attivi e passivi dell'Europol sono sottoposti ad una revisione annuale conformemente al regolamento finanziario. A tal fine il direttore presenta entro il 31 maggio dell'anno successivo una relazione sulla chiusura dell'esercizio.

2. La revisione dei conti è effettuata da un Comitato di controllo comune, composto da tre membri designati dalla Corte dei conti delle Comunità europee su proposta del suo presidente. La durata del mandato di tali membri è di tre anni; essi si alternano in modo che ogni anno venga sostituito il membro insediato già da tre anni nel comitato di controllo. In deroga alle disposizioni della seconda frase, il mandato del membro che, per estrazione a sorte è:

- al primo posto, è fissato a due anni,

- al secondo posto, a tre anni,

- al terzo posto, a quattro anni,

all'atto della prima composizione del comitato di controllo comune dopo che l'Europol è entrato in attività.

Gli eventuali costi della revisione dei conti sono imputati al bilancio previsto dall'articolo 35.

3. Il comitato di controllo comune presenta al Consiglio, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, una relazione di revisione sull'esercizio trascorso; in via preliminare il direttore e il controllore finanziario hanno la possibilità di formulare il loro parere sulla relazione di revisione e tale relazione è discussa in sede di consiglio di amministrazione.

4. Il direttore dell'Europol fornisce ai membri del comitato di controllo comune tutte le informazioni e tutta l'assistenza di cui hanno bisogno per assolvere il loro compito.

5. Il Consiglio dà lo scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio di cui trattasi previo esame della relazione sulla chiusura dell'esercizio.

6. I particolari sono disciplinati dal regolamento finanziario.


Articolo 37

Accordo sulla sede

Le disposizioni relative all'insediamento dell'Europol nello Stato che ospita la sede e alle prestazioni che debbono essere fornite da quest'ultimo nonché le norme particolari applicabili in detto Stato ai membri dei suoi organi, ai suoi vicedirettori, ai suoi agenti e ai rispettivi familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra l'Europol e il Regno dei Paesi Bassi, concluso previa approvazione unanime da parte del consiglio di amministrazione.


TITOLO VI RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA

Articolo 38

Responsabilità in caso di trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla sua legislazione nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona in ragione di dati contenenti errori di diritto o di fatto, memorizzati o trattati in sede di Europol. Soltanto lo Stato membro nel quale si è verificato il danno può essere oggetto di un'azione legale a scopo di indennizzo da parte della vittima, che si rivolge alle giurisdizioni competenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in questione. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un'altro Stato membro o l'Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa, che le incombe conformemente alla sua legislazione nazionale.

2. Se questi dati contenenti errori di diritto o di fatto risultano da una trasmissione effettuata in modo non corretto o dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte di uno o più Stati membri ovvero da una memorizzazione o trattamento illecito o effettuato in modo non corretto da parte dell'Europol, quest'ultimo o lo Stato membro ovvero gli Stati membri sono tenuti al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo d'indennizzo, a meno che i dati non siano stati utilizzati dallo Stato membro sul cui territorio è stato commesso il danno in violazione della presente convenzione.

3. Qualsiasi disaccordo tra questo Stato membro e l'Europol o un altro Stato membro, relativo al principio o all'importo di detto rimborso, deve essere sottoposto al consiglio d'amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi.


Articolo 39

Altri tipi di responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Europol è disciplinata dalla legge che si applica al contratto in questione.

2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'Europol deve, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 38, risarcire i danni causati dai suoi organi, vicedirettori o agenti nell'esercizio delle loro funzioni, se tali danni sono loro attribuibili. Quanto precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti basato sulla legislazione nazionale degli Stati membri.

3. La persona lesa ha il diritto di esigere che l'Europol si astenga da un'azione o la revochi.

4. Le giurisdizioni nazionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità dell'Europol di cui al presente articolo sono determinate con riferimento alle pertinenti disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, successivamente adattata da convenzioni relative all'adesione.


Articolo 40

Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia sorta tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea al fine di giungere ad una soluzione.

2. Se entro sei mesi non è stata trovata una soluzione, gli Stati membri parti della controversia decidono di comune accordo le modalità in base alle quali comporre detta controversia.

3. Le disposizioni sui mezzi di ricorso di cui alla regolamentazione relativa al regime applicabile agli agenti temporanei e ausiliari delle Comunità europee si applicano, per analogia, al personale dell'Europol.


Articolo 41

Privilegi e immunità

1. L'Europol, i membri degli organi, i suoi vicedirettori e agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in conformità di un protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri.

2. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano in termini identici, per gli ufficiali di collegamento inviati dagli altri Stati membri nonché per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti di tali ufficiali presso l'Europol.

3. Il protocollo di cui al paragrafo 1 è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea ed è adottato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.


TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Relazioni con gli Stati ed organismi terzi
  1. Qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 l'Europol instaura e mantiene relazioni di cooperazione con gli organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 1-3. Il consiglio di amministrazione, deliberando all'unanimità, stabilisce le norme che disciplinano tali relazioni. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 18, paragrafo 2 restano impregiudicati; uno scambio di dati di carattere personale può aver luogo solo nel rispetto delle disposizioni dei titoli II, III e IV della presente convenzione.
  2. Qualora ciò sia necessario per svolgere le funzioni definite all'articolo 3, l'Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni con gli Stati e gli altri organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 4-7. Il Consiglio, che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, stabilisce norme che disciplinano le relazioni di cui alla prima frase. Si applica per analogia il disposto dell'articolo 1, terza frase.
Articolo 43 - Modifica della convenzione
  1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del consiglio di amministrazione adotta all'unanimità, nel quadro dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea, modifiche della presente convenzione, che raccomanda agli Stati membri di adottare conformemente alle rispettive norme costituzionali.
  2. Le modifiche entrano in vigore in base all'articolo 45, paragrafo 2 della presente convenzione.
  3. Tuttavia il Consiglio che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea può decidere, su iniziativa di uno Stato membro e previo esame da parte del consiglio di amministrazione, di arricchire, modificare o completare le definizioni delle forme di criminalità riportate nell'allegato. Può inoltre decidere di introdurre nuove definizioni per quanto riguarda queste forme di criminalità.
  4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.
Articolo 44 - Riserve
Non sono ammesse riserve in merito alla presente convenzione.
Articolo 45 - Entrata in vigore
  1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
  2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
  3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica di cui al secondo paragrafo da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che ottemperi per ultimo a detta formalità.
  4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, L'Europol inizierà la sua attività ai sensi della presente convenzione solo quando sarà entrato in vigore l'ultimo degli atti previsti dall'articolo 5 paragrafo 7, dall'articolo 10 paragrafo 1, dall'articolo 24 paragrafo 7, dall'articolo 30 paragrafo 3, dall'articolo 31 paragrafo 1, dall'articolo 35, paragrafo 9, dall'articolo 37 e dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
  5. Con l'inizio dell'attività dell'Europol prenderà fine l'attività dell'Unità droga/Europol conformemente all'azione comune del 10 marzo 1995 concernente l'Unità droghe di Europol. A tale data l'Europol diventa proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediante il bilancio comune dell'Unità droghe/Europol, sviluppate o prodotte da detta Unità o messe a sua disposizione permanente e gratuita dallo Stato che ne ospitava la sede, nonché della totalità dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti.
  6. A decorrere dall'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, gli Stati membri adottano, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, separatamente o di comune accordo, tutte le misure preparatorie necessarie all'avvio delle attività dell'Europol.
Articolo 46 - Adesione di nuovi Stati membri
  1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
  2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
  3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
  4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo.
Articolo 47 - Depositario
  1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
  2. Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del depositario.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

(Seguono le firme)

ALLEGATO Di cui all'articolo 2

Elenco delle altre forme gravi di criminalità internazionale di cui l'Europol potrebbe occuparsi integrando quelle già previste nell'articolo 2, paragrafo 2, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1

Reati contro la vita, l'integrità fisica e la libertà:

- omicidio volontario, lesioni personali gravi

- traffico illecito di organi e tessuti umani

- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi

- razzismo e xenofobia

Reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode:

- furti organizzati

- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

- truffe e frodi

- racket e estorsioni

- contraffazione e pirateria in materia di prodotti

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento

- criminalità informatica

- corruzione

Commercio illecito e criminalità ambientale:

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

- traffico illecito di specie animali protette

- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

- criminalità ambientale

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre, incaricare l'Europol di occuparsi di una delle forme di criminalità qui elencate implica parimenti conferirgli competenza in merito al relativo riciclaggio di denaro e ai reati connessi.

Per quanto riguarda le forme di criminalità menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, ai sensi della presente convenzione si intende per:

- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive: i reati quali elencati nell'articolo 7, paragrafo 1 della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, riguardanti i materiali nucleari e radioattivi definiti rispettivamente nell'articolo 197 del trattato Euratom e nella direttiva 80/836/Euratom del 15 luglio 1980;

- organizzazione clandestina di immigrazione: le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili negli Stati membri;

- tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli;

- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati: il furto o il dirottamento di automobili, camion, semirimorchi, carichi di camion o di semirimorchi, autobus, motocicli, roulotte e veicoli agricoli, di cantiere, di pezzi di ricambio di veicoli nonché la ricettazione degli stessi;

- attività illecite di riciclaggio di denaro: i reati quali elencati all'articolo 6, paragrafi 1-3 della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Le forme di criminalità di cui all'articolo 2 e al presente allegato sono valutate dai servizi nazionali competenti, secondo la legislazione nazionale degli Stati ai quali appartengono.



Dichiarazione

Articolo 40, paragrafo 2

«I seguenti Stati membri convengono che, in siffatto caso, adiranno sistematicamente la Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla controversia:

- il Regno del Belgio,

- il Regno di Danimarca,

- la Repubblica federale di Germania,

- la Repubblica ellenica,

- il Regno di Spagna,

- la Repubblica francese,

- l'Irlanda,

- la Repubblica italiana,

- il Granducato del Lussemburgo,

- il Regno dei Paesi Bassi,

- la Repubblica d'Austria,

- la Repubblica portoghese,

- la Repubblica di Finlandia,

- il Regno di Svezia.»