Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/19: differenze tra le versioni

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===PROTOCOLLO 19 sui trasporti marittimi ===
Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l'acquis comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell'accordo sia completamente attuato.
Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni.
1. Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione.
2. Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta.
3. Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare.
Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione.
4. Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall'articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE.
Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall'articolo 1 del regolamento.
5. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.
6. A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.

Versione delle 11:38, 27 ott 2006

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PROTOCOLLO 19 sui trasporti marittimi

Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l'acquis comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell'accordo sia completamente attuato. Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni. 1. Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione. 2. Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta. 3. Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare. Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione. 4. Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall'articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE. Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall'articolo 1 del regolamento. 5. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni. 6. A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.