Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVIII: differenze tra le versioni

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;22. 375 L 0129: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)
;22. 375 L 0129: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)
;23. 377 L 0187: Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)
;23. 377 L 0187: Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «nel campo di applicazione territoriale del trattato» vanno letti «nel campo di applicazione territoriale dell'accordo SEE».
::All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «nel campo di applicazione territoriale del trattato» vanno letti «nel campo di applicazione territoriale dell'accordo SEE».
;24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:
;24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:
- 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11)
:* 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Nella sezione I dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
::a) Nella sezione I dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«F. AUSTRIA
:::«F. AUSTRIA
1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.
:::1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.
2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.
:::2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.
G. LIECHTENSTEIN
:::G. LIECHTENSTEIN
I soci o gli azionisti aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante in una società di persone o di capitali.
:::I soci o gli azionisti aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante in una società di persone o di capitali.
H. ISLANDA
:::H. ISLANDA
1. I membri del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, dopo che la situazione finanziaria della società si è notevolmente aggravata.
:::1. I membri del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, dopo che la situazione finanziaria della società si è notevolmente aggravata.
2. I detentori di una quota pari al 5 % o più del capitale di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
:::2. I detentori di una quota pari al 5 % o più del capitale di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
3. Il direttore generale di una società dichiarata fallita o quanti, a motivo della loro attività nella società, avevano una visione tale della situazione finanziaria della società da non poter ignorare l'imminenza del fallimento nel periodo in cui era percepito lo stipendio.
:::3. Il direttore generale di una società dichiarata fallita o quanti, a motivo della loro attività nella società, avevano una visione tale della situazione finanziaria della società da non poter ignorare l'imminenza del fallimento nel periodo in cui era percepito lo stipendio.
4. Il coniuge di chi si trovasse in una delle situazioni specificate ai punti 1, 2 e 3, nonché i suoi parenti diretti e i rispettivi coniugi.
:::4. Il coniuge di chi si trovasse in una delle situazioni specificate ai punti 1, 2 e 3, nonché i suoi parenti diretti e i rispettivi coniugi.
I. SVEZIA
:::I. SVEZIA
Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda».
:::Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda».
b) Nella sezione II dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
::b) Nella sezione II dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«E. LIECHTENSTEIN
:::«E. LIECHTENSTEIN
Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia.
:::Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia.
F. SVIZZERA
:::F. SVIZZERA
Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia».
:::Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia».

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INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli,
  • destinatari degli atti comunitari,
  • territori o lingue della Comunità,
  • diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • procedure di informazione e di notificazione,
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

Sicurezza e salute sul lavoro

1. 377 L 0576
Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU n. L 229 del 7.9.1977, pag. 12), modificata da:

- 379 L 0640: Direttiva 79/640/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 11) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Il testo dell'allegato II è integrato come segue: Liite II - II. vi sauki - Vedlegg II - Bilaga II Erityinen turvamerkintä - Sérstök öryggisskilti - Spesiell sikkerhetsskiltning - Särskilda säkerhetsskyltar 1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - Förbudsskyltar a) Tupakointi kielletty Reykingar banna sar Røyking forbudt 54530 Rökning förbjuden b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty Reykingar og opinn eldur banna sur Ild, åpen varme og røyking forbudt Förbud mot rökning och öppen eld c) Jalankulku kielletty Umfer s gangandi vegfarenda bönnu s Forbudt for gående Förbjuden ingång d) Vedellä sammuttaminen kielletty Banna s a s slökkva me s vatni Vann er forbudt som slokkningsmiddel Förbud mot släckning med vatten e) Juomakelvotonta vettä Ekki drykkjarhæft Ikke drikkevann Ej dricksvatten 2. Varoitusmerkit - Vi svörunarskilti - Fareskilt - Varningsskyltar a) Syttyvää ainetta Eldfim efni Forsiktig, brannfare Brandfarliga ämnen b) Räjähtävää ainetta Sprengifim efni Forsiktig, eksplosjonsfare Explosiva ämnen c) Myrkyllistä ainetta Eiturefni Forsiktig, fare for forgiftning Giftiga ämnen d) Syövyttävää ainetta Ætandi efni Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing Frätande ämnen e) Radioaktiivista ainetta Jónandi geislun Forsiktig, ioniserende stråling Radioaktiva ämnen f) Riippuva taakka Krani a s vinnu Forsiktig, kran i arbeid Hängande last g) Liikkuvia ajoneuvoja Flutningatæki Forsiktig, truckkjøring Arbetsfordon i rörelse h) Vaarallinen jännite Hættuleg rafspenna Forsiktig, farlig spenning Farlig spänning i) Yleinen varoitusmerkki Hætta Alminnelig advarsel, forsiktig, fare Varning j) Lasersäteilyä Leysigeislar Forsiktig, laserstråling Laserstrålning 3. Käskymerkit - Bo sskilti - Påbudsskilt - Påbudsskyltar a) Silmiensuojaimien käyttöpakko Noti s augnhlífar Påbudt med øyevern Skyddsglasögon b) Suojakypärän käyttöpakko Noti s öryggishjálma Påbudt med vernehjelm Skyddshjälm c) Kuulonsuojainten käyttöpakko Noti s heyrnarhlífar Påbudt med hørselsvern Hörselskydd d) Hengityksensuojainten käyttöpakko Noti s öndunargrímur Påbudt med ånderettsvern Andningskkydd e) Suojajalkineiden käyttöpakko Noti s öryggisskó Påbudt med vernesko Skyddsskor f) Suojakäsineiden käyttöpakko Noti s hlif sarhanska Påbudt med vernehansker Skyddshandskar 4. Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit - Ney sarskilti - Redningsskilt - Räddningsskyltar a) Ensiapu Skyndihjálp Førstehjelp Första hjälpen c) tai e sa eller eller d) Poistumistie Lei s a s ney sarútgangi Retningsangivelse til nødutgang Nödutgång i denna riktning e) Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle) Ney sarútgangur (setjist yfir ney sarútganginn) Nødutgang plasseres over utgangen Nödutgång (placeras ovanför utgången)

2. 378 L 0610
Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 12)
3. 380 L 1107
Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209) - 388 L 0642: Direttiva 88/642/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74)

4. 382 L 0605
Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 12)
5. 383 L 0477
Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 25), modificata da:

- 391 L 0382: Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 16)

6. 386 L 0188
Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (GU n. L 137 del 24.5.1986, pag. 28)
7. 388 L 0364
Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 179 del 9.7.1988, pag. 44)
8. 389 L 0391
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1)
9. 389 L 0654
Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 1)
10. 389 L 0655
Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 13)
11. 389 L 0656
Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 18)
12. 390 L 0269
Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 9)
13. 390 L 0270
Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 14)
14. 390 L 0394
Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 196 del 26.7.1990, pag. 1)
15. 390 L 0679
Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 374 del 31.12.1990, pag. 1)
16. 391 L 0383
Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 19)

Parità di trattamento fra uomini e donne

17. 375 L 0117
Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19.2.1975, pag. 19)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All'articolo 1 i termini «articolo 119 del trattato» vanno letti «articolo 69 dell'accordo SEE».

18. 376 L 0207
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. La Svizzera e il Liechtenstein attuano le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

19. 379 L 0007
Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, pag. 24)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. 386 L 0378
Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 40)
21. 386 L 0613
Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19.12.1986, pag. 56)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Diritto del lavoro

22. 375 L 0129
Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)
23. 377 L 0187
Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «nel campo di applicazione territoriale del trattato» vanno letti «nel campo di applicazione territoriale dell'accordo SEE».
24. 380 L 0987
Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:
  • 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Nella sezione I dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«F. AUSTRIA
1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.
2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.
G. LIECHTENSTEIN
I soci o gli azionisti aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante in una società di persone o di capitali.
H. ISLANDA
1. I membri del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, dopo che la situazione finanziaria della società si è notevolmente aggravata.
2. I detentori di una quota pari al 5 % o più del capitale di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
3. Il direttore generale di una società dichiarata fallita o quanti, a motivo della loro attività nella società, avevano una visione tale della situazione finanziaria della società da non poter ignorare l'imminenza del fallimento nel periodo in cui era percepito lo stipendio.
4. Il coniuge di chi si trovasse in una delle situazioni specificate ai punti 1, 2 e 3, nonché i suoi parenti diretti e i rispettivi coniugi.
I. SVEZIA
Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda».
b) Nella sezione II dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«E. LIECHTENSTEIN
Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia.
F. SVIZZERA
Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia».