Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVI: differenze tra le versioni

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====SVEZIA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE, COMPRESE LE SUDDIVISIONI REGIONALI E LOCALI ====
====SVEZIA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE, COMPRESE LE SUDDIVISIONI REGIONALI E LOCALI ====
1. Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale destinato alla difesa)
# Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale destinato alla difesa)
2. Vägverket (Viabilità nazionale)
# Vägverket (Viabilità nazionale)
3. Byggnadsstyrelsen (Ente nazionale per l'edilizia pubblica)
# Byggnadsstyrelsen (Ente nazionale per l'edilizia pubblica)
4. Postverket (Amministrazione delle poste)
# Postverket (Amministrazione delle poste)
5. Domänverket (Servizio forestale svedese)
# Domänverket (Servizio forestale svedese)
6. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
# Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
7. Fortifikationsförvaltningen (Amministrazione delle fortificazioni)
# Fortifikationsförvaltningen (Amministrazione delle fortificazioni)
8. Skolverket (Ente nazionale dell'istruzione)
# Skolverket (Ente nazionale dell'istruzione)
9. Rikspolisstyrelsen (Polizia nazionale)
# Rikspolisstyrelsen (Polizia nazionale)
10. Statskontoret (Ufficio dell'amministrazione statale)
# Statskontoret (Ufficio dell'amministrazione statale)
11. Kriminalvårdsstyrelsen (Amministrazione nazionale carceri e libertà condizionata)
# Kriminalvårdsstyrelsen (Amministrazione nazionale carceri e libertà condizionata)
12. Sjöfartsverket (Amministrazione nazionale trasporti marittimi e navigazione)
# Sjöfartsverket (Amministrazione nazionale trasporti marittimi e navigazione)
13. Riksskatteverket (Amministrazione fiscale)
# Riksskatteverket (Amministrazione fiscale)
14. Skogsstyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
# Skogsstyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
15. Försvarets sjukvårdsstyrelse (Servizio medico delle forze armate)
# Försvarets sjukvårdsstyrelse (Servizio medico delle forze armate)
16. Statens trafiksäkerhetsverk (Ufficio nazionale sicurezza stradale)
# Statens trafiksäkerhetsverk (Ufficio nazionale sicurezza stradale)
17. Civilförsvarsstyrelsen (Amministrazione della difesa civile)
# Civilförsvarsstyrelsen (Amministrazione della difesa civile)
18. Närings- och teknikutvecklingsverket (Ente per lo sviluppo industriale e tecnico)
# Närings- och teknikutvecklingsverket (Ente per lo sviluppo industriale e tecnico)
19. Socialstyrelsen (Ente nazionale per l'assistenza sanitaria e sociale)
# Socialstyrelsen (Ente nazionale per l'assistenza sanitaria e sociale)
20. Statistiska centralbyrån (Ufficio centrale di statistica)
# Statistiska centralbyrån (Ufficio centrale di statistica)

====SVIZZERA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE ====
====SVIZZERA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE ====
1. Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale
1. Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale

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Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 1

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli; - destinatari degli atti comunitari; - territori o lingue della Comunità; - diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione, si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. Ai fini dell'applicazione delle direttive 71/305/CEE, 89/440/CEE e 90/531/CEE, citate nel presente allegato, valgono le seguenti disposizioni: fintantoché non verrà instaurata la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'articolo 28 dell'accordo, le Parti contraenti si impegnano ad assicurare: - il libero accesso effettivo al personale essenziale degli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche; - l'accesso senza discriminazioni ai permessi di lavoro per gli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche. 2. Quando gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato rendono necessaria la pubblicazione di bandi o documenti valgono le seguenti disposizioni: a) la pubblicazione di bandi e altri documenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED), prescritta dagli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, è effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; b) i bandi degli Stati AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in almeno una delle lingue comunitarie. Essi sono pubblicati nelle lingue comunitarie nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED). Non è invece richiesta la traduzione dei bandi comunitari nelle lingue degli Stati AELS (EFTA). 3. Nell'applicazione della parte VII, capo 3, dell'accordo in materia di vigilanza ai fini del presente allegato, la competenza per la vigilanza relativa a presunte violazioni spetta alla Commissione delle Comunità europee se la presunta violazione viene commessa da un contraente nella Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) se viene commessa da un contraente in uno Stato AELS (EFTA).

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 371 L 0304: Direttiva del Consiglio 71/304/CEE, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 1). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L'elenco delle attività professionali è sostituito dall'allegato II della direttiva 89/440/CEE. b) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995; per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994; durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra questi Stati e le altre Parti contraenti. 2. 371 L 0305: Direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 5), modificata da: - 389 L 0440: Direttiva del Consiglio 89/440/CEE del 18 luglio 1989 (GU n. L 210 del 21.7.1989, pag. 1) - 390 D 0380: Decisione della Commissione 90/380/CEE, del 13 luglio 1990, relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio (GU n. L 187 del 19.7.1990, pag. 55) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995; per la Svizzera, le misure necessarie a conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994; durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti. b) All'articolo 4, lettera a) i termini «conformemente al trattato CEE» vanno letti «conformemente all'accordo SEE». c) All'articolo 4bis, paragrafi 1 e 3, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, Liechtenstein e Svizzera, con tale denominazione per IVA si intende: - «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» in Finlandia; - «Warenumsatzsteuer» nel Liechtenstein; - «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» in Svizzera. d) All'articolo 4bis, paragrafo 2 il controvalore dei limiti in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993; esso è riveduto in linea di principio ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. e) Il testo dell'articolo 24 è integrato come segue: «- per l'Austria, "Firmenbuch" "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret"; per l'Islanda, "Firmaskrà"; per il Liechtenstein, "Gewerberegister"; per la Norvegia, "Foretaksregisteret"; per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret"; per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio"». f) All'articolo 30bis, paragrafo 1 la data del 31 ottobre 1993 è sostituita dal 31 ottobre 1995. g) L'allegato I è integrato dall'appendice 1 del presente allegato. 3. 377 L 0062: Direttiva del Consiglio 77/62/CEE, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15.1.1977, pag. 1), modificata e integrata da: - 380 L 0767: Direttiva del Consiglio 80/767/CEE, del 22 luglio 1980, che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 215 del 18.8.1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 88/295/CEE - 388 L 0295: Direttiva del Consiglio 88/295/CEE, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU n. L 127 del 20.5.1988, pag. 1). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995; per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994; durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti. b) All'articolo 2 bis il riferimento all'«articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato» è sostituito dal riferimento all'«articolo 123 dell'accordo SEE». c) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende: - «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» in Finlandia; - «Warenumsatzsteuer» nel Liechtenstein; - «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» in Svizzera. d) Restando inteso che la soglia espressa in ecu si applica unicamente all'interno del SEE, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) è soppresso quanto segue: - nella prima frase i termini «e la soglia fissata dall'accordo GATT espressa in ecu»; - nella seconda frase i termini «e dell'ecu espresso in DSP». e) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il controvalore delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993. f) All'articolo 9, paragrafo 1 la data del 1° gennaio 1989 è sostituita dal 1° gennaio 1993. g) All'articolo 20, paragrafo 4 i termini «nel termine previsto all'articolo 30» vanno letti «anteriormente al 1° gennaio 1993». h) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue: «- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret"; - per l'Islanda, "Firmaskrà"; - per il Liechtenstein, "Gewerberegister"; - per la Norvegia, "Foretaksregisteret"; - per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret"; - per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio"». i) All'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) la data del 31 ottobre 1991 è sostituita dal 31 ottobre 1994. j) L'allegato I della direttiva 80/676/CEE è integrato dall'appendice 2 del presente allegato. k) L'allegato I della direttiva 88/295/CEE è integrato dall'appendice 3 del presente allegato. 4. 390 L 0531: Direttiva del Consiglio 90/531/CEE, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29.10.1990, pag. 1). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995; per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994; durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti. b) Per la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 1995 o ad una data anteriore, ove la Norvegia abbia notificato di essersi conformata alla direttiva. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra la Norvegia e le altre Parti contraenti. c) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) il riferimento all'«articolo 36 del trattato» va letto come riferimento all'«articolo 13 dell'accordo SEE». d) All'articolo 11, punto 1 i termini «conformemente al trattato» vanno letti «conformemente all'accordo SEE». e) All'articolo 12, paragrafi 1 e 6, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende: - «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» in Finlandia; - «Warenumsatzsteuer» nel Liechtenstein; - «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» in Svizzera. f) All'articolo 27, paragrafo 5 il riferimento all'«articolo 93, paragrafo 3 del trattato» è sostituito dal riferimento all'«articolo 62 dell'accordo SEE». g) All'articolo 29 con il termine «paesi terzi» si intendono i «paesi diversi dalle Parti contraenti dell'accordo SEE». h) All'articolo 29, paragrafo 1 il termine «Comunità» va letto «Comunità, per quanto riguarda gli enti comunitari, o Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli enti di tali Stati». i) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini «imprese della Comunità» vanno letti «imprese della Comunità, per quanto riguarda gli accordi comunitari, o imprese degli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli accordi degli Stati AELS (EFTA)». j) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini «della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi» vanno letti «o della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi o degli Stati AELS (EFTA) nei confronti dei paesi terzi». k) All'articolo 29, paragrafo 5 i termini «con decisione del Consiglio» vanno letti «con decisione nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE». l) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 6 va letto come in appresso: «Nel quadro delle disposizioni istituzionali generali stabilite dall'accordo SEE, sono presentate relazioni annuali sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità e dell'AELS (EFTA) agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi. Nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE, le disposizioni del presente articolo possono essere modificate alla luce di questi sviluppi.». m) Per consentire agli enti aggiudicatori nel SEE di applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, le Parti contraenti assicurano che i fornitori stabiliti sui loro rispettivi territori determinino l'origine dei prodotti nelle loro offerte per gli appalti di forniture conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1). n) Al fine di conseguire il massimo grado di convergenza l'articolo 29 è applicato nel quadro del SEE fermo restando che: - l'applicazione del paragrafo 3 lascia impregiudicato l'attuale livello di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi; - le Parti contraenti agiscono in stretta consultazione nei loro negoziati con i paesi terzi. L'applicazione di tale regime è riveduta congiuntamente nel corso del 1996. o) All'articolo 30 i controvalori delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993. In linea di principio essi sono riveduti ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995. p) Gli allegati da I a X sono integrati rispettivamente dalle appendici da 4 a 13 del presente allegato. 5. 389 L 0665: Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 33). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995; per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994; durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti. b) All'articolo 2, paragrafo 8 il riferimento all'«articolo 177 del trattato» va letto come riferimento ai «criteri fissati dalla Corte di giustizia nell'interpretazione dell'articolo 177 del trattato» (1). 6. 371 R 1182: Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU n. L 124 dell'8.6.1971, pag. 1) (2). Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995; per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994; durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione del regolamento è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti. b) Per «atti del Consiglio e della Commissione» si intendono gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato.

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Nell'applicare le disposizioni del presente allegato le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 7. Vademecum sugli appalti pubblici nella Comunità (GU n. C 358 del 21.12.1987, pag. 1). 8. Comunicazione della Commissione [COM(89) 400 del 27.7.1989] sugli aspetti regionali e sociali (GU n. C 311 del 12.12.1989, pag. 7).

Appendice 1 - LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

I. In AUSTRIA: Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della «Rechnungshof» (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale. II. In FINLANDIA: Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale. III. In ISLANDA: Categorie Fjármálará suneyti s (Ministero delle finanze) Innkaupastofnun ríkisins (Contratti della pubblica amministrazione) a norma della lög nr. 63/1970 um skipan opinberra framkvæmda Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici) Samgöngurá suneyti s (Ministero delle comunicazioni) Póst- og símamálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni) Vegager s ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica) Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile) Menntamálará suneyti s (Ministero della cultura e della pubblica istruzione) Háskóli Íslands (Università d'Islanda) Utanríkisrá suneyti s (Ministero degli affari esteri) Félagsmálará suneyti s (Ministero degli affari sociali) Heilbrig sis- og tryggingamálará suneyti s (Ministero della sanità e della sicurezza sociale) Ríkisspítalar (Ospedali nazionali) Sveitarfélög (Comuni) Città di Reykjavík Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Economato del comune di Reykjavík) IV. Nel LIECHTENSTEIN: Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale) V. In NORVEGIA: Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale) Organismi - Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese) - Norges Bank (Banca centrale) - Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi) - Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica) - Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa) - Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati) - Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica) - Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd (Regio Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale) - Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni) Categorie - Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali) - Statsbanker (Banche statali) - Universiteter of høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università) VI. In SVEZIA: Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui appalti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile). VII. In SVIZZERA: Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale).

Appendice 2

AUSTRIA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Bundeskanzleramt (Cancelleria federale) 2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten (Ministero federale degli affari esteri) 3. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz (Ministero federale della sanità, dello sport e della tutela dei consumatori) 4. Bundesministerium für Finanzen a) Amtswirtschaftsstelle b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes) c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache) (Ministero federale delle finanze a) Economato b) Divisione VI/5 (Contratti di informatica per il Ministero federale delle finanze e l'Ufficio federale della contabilità) c) Divisione III/1 (Contratti per l'acquisto di beni, attrezzature e apparecchiature tecniche per i doganieri)) 5. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle (Ministero federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia - Economato) 6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1 (Ministero federale degli affari economici - Divisione Präsidium 1) 7. Bundesministerium für Inneres a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle) b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware) c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei) d) Abteilung I/6 (Beschaffung aller Sachgüter für die Bundespolizei, soweit sie nicht von der Abteilung II/3 beschafft werden) e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen) (Ministero federale degli interni a) Divisione I/5 (Economato) b) Centro EDP (Contratti per l'acquisto di hardware per l'elaborazione elettronica dei dati) c) Divisione II/3 (Contratti per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature tecniche per la polizia federale) d) Divisione I/6 (Contratti per l'acquisto di merci (diverse da quelle acquistate dalla divisione II/3) per la polizia federale) e) Divisione IV/8 (Contratti per l'acquisto di velivoli)) 8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle (Ministero federale della giustizia - Economato) 9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Nichtkriegsmaterial ist in Anhang I, Teil II, Österreich, des GATT Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen enthalten) (Ministero federale della difesa (materiale non bellico di cui all'allegato I, Parte II, Austria dell'accordo GATT sugli appalti pubblici)) 10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Ministero dell'agricoltura e delle foreste) 11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle (Ministero federale del lavoro e degli affari sociali - Economato) 12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst (Ministero federale dell'istruzione e delle belle arti) 13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr (Ministero federale dei trasporti e dell'economia pubblica) 14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministero federale della scienza e della ricerca) 15. Österreichisches Statistisches Zentralamt (Ufficio centrale austriaco di statistica) 16. Österreichische Staatsdruckerei (Ufficio statale austriaco delle pubblicazioni) 17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Ufficio federale di metrologia e geodesia) 18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA) (Istituto federale di sperimentazione e ricerca nel settore delle armi (BVFA)) 19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten (Officine federali di fabbricazione degli arti artificiali) 20. Bundesamt für Zivilluftfahrt (Ufficio federale dell'aviazione civile) 21. Amt für Schiffahrt (Ufficio della navigazione) 22. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge (Istituto federale di collaudo dei veicoli a motore) 23. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen für das Postwesen) (Direzione generale delle poste e dei telegrafi (unicamente operazioni relative alle poste))

FINLANDIA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

  1. Oikeusministeriö, Justitieministeriet (Ministero della giustizia)
  2. Suomen rahapaja, Myntverket i Finland (Zecca)
  3. Valtion painatuskeskus, Statens tryckericentral (Ufficio statale delle pubblicazioni)
  4. Valtion ravitsemuskeskus, Statens måltidscentral (Centro statale di approvvigionamento per la ristorazione)
  5. Metsähallitus, Forststyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
  6. Maanmittaushallitus, Lantmäteristyrelsen (Ente nazionale della geodesia)
  7. Maatalouden tutkimuskeskus, Lantbrukets forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca agraria)
  8. Valtion margariinitehdas, Statens margarinfabrik (Fabbrica di Stato della margarina)
  9. Ilmailulaitos, Luftfartsverket (Ente nazionale dell'aviazione)
  10. Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet (Istituto meteorologico finlandese)
  11. Merenkulkuhallitus, Sjöfarststyrelsen (Ente nazionale della navigazione)
  12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Statens tekniska forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca tecnologica)
  13. Valtion Hankintakeskus, Statens upphandlingscentral (Contratti della pubblica amministrazione)
  14. Vesi-ja ympäristöhallitus, Vatten- och miljöstyrelsen (Ente nazionale delle acque e dell'ambiente)
  15. Opetushallitus, Utbildningstyrelsen (Ente nazionale dell'istruzione)

ISLANDA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUI CONTRATTI PUBBLICI

Organismi acquirenti a livello di amministrazione centrale soggetti alla lög um opinber innkaup 18. mars 1987, e regluger s 14. april 1988.

LIECHTENSTEIN - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUGLI APPALTI PUBBLICI

  1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein
  2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

NORVEGIA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

  1. Statens vegvesen (Viabilità nazionale)
  2. Postverket (Amministrazione delle poste)
  3. Rikshospitalet (Ospedali statali)
  4. Universitetet i Oslo (Università di Oslo)
  5. Politiet (Polizia)
  6. Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
  7. Universitetet i Trondheim (Università di Trondheim)
  8. Universitetet i Bergen (Università di Bergen)
  9. Kystdirektoratet (Direzione zone costiere)
  10. Universitetet i Tromsø (Università di Tromsø)
  11. Statens forurensingstilsyn (Ente statale per la lotta all'inquinamento)
  12. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
  13. Forsvarsdepartementet (Ministero della difesa)
  14. Forsvarets Sanitet (Servizio sanitario della difesa)
  15. Luftforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture aeronautica)
  16. Hærens Forsyningskommando (Comando forniture esercito)
  17. Sjøforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture marina)
  18. Forsvarets Felles Materielltjeneste (Agenzia riunita comando forniture per la difesa)
  19. Norges Statsbaner (for innkjøp av)
    • betongsviller
    • bremseutstyr til rullende materiell
    • reservedeler til skinnegående maskiner
    • autodiesel
    • person- og varebiler
(Ferrovie statali (per l'acquisto di)
  • traversine di cemento
  • particolari di freni per materiale rotabile
  • parti di ricambio per macchine su rotaie
  • autodiesel
  • vagoni passeggeri e merci)

SVEZIA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE, COMPRESE LE SUDDIVISIONI REGIONALI E LOCALI

  1. Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale destinato alla difesa)
  2. Vägverket (Viabilità nazionale)
  3. Byggnadsstyrelsen (Ente nazionale per l'edilizia pubblica)
  4. Postverket (Amministrazione delle poste)
  5. Domänverket (Servizio forestale svedese)
  6. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
  7. Fortifikationsförvaltningen (Amministrazione delle fortificazioni)
  8. Skolverket (Ente nazionale dell'istruzione)
  9. Rikspolisstyrelsen (Polizia nazionale)
  10. Statskontoret (Ufficio dell'amministrazione statale)
  11. Kriminalvårdsstyrelsen (Amministrazione nazionale carceri e libertà condizionata)
  12. Sjöfartsverket (Amministrazione nazionale trasporti marittimi e navigazione)
  13. Riksskatteverket (Amministrazione fiscale)
  14. Skogsstyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
  15. Försvarets sjukvårdsstyrelse (Servizio medico delle forze armate)
  16. Statens trafiksäkerhetsverk (Ufficio nazionale sicurezza stradale)
  17. Civilförsvarsstyrelsen (Amministrazione della difesa civile)
  18. Närings- och teknikutvecklingsverket (Ente per lo sviluppo industriale e tecnico)
  19. Socialstyrelsen (Ente nazionale per l'assistenza sanitaria e sociale)
  20. Statistiska centralbyrån (Ufficio centrale di statistica)

SVIZZERA - LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale Office central fédéral des imprimés et du matériel Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale 2. Eidgenössische Parlaments-und Zentralbibliothek Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale 3. Amt für Bundesbauten Office des constructions fédérales Ufficio delle costruzioni federali 4. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Ecole polytechnique fédérale de Zurich Politecnico federale di Zurigo 5. Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne École polytechnique fédérale de Lausanne Politecnico federale di Losanna 6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt Institut suisse de météorologie Istituto svizzero di meteorologia 7. Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque 8. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 9. Bundesamt für Gesundheitswesen Office fédéral de la santé publique Ufficio federale della sanità pubblica 10. Schweizerische Landesbibliothek Bibliothèque nationale suisse Biblioteca nazionale svizzera 11. Bundesamt für Zivilschutz Office fédéral de la protection civile Ufficio federale della protezione civile 12. Eidgenössische Zollverwaltung Administration fédérale des douanes Amministrazione federale delle dogane 13. Eidgenössische Alkoholverwaltung Régie fédérale des alcools Regìa federale degli alcool 14. Münzstätte Monnaie Zecca 15. Eidgenössisches Amt für Messwesen Office fédéral de métrologie Ufficio federale di metrologia 16. Paul Scherrer Institut Institut Paul Scherrer Istituto Paul Scherrer 17. Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l'agriculture Ufficio federale dell'agricoltura 18. Bundesamt für Zivilluftfahrt Office fédéral de l'aviation civile Ufficio federale dell'aviazione civile 19. Bundesamt für Wasserwirtschaft Office fédéral de l'économie des eaux Ufficio federale dell'economia delle acque 20. Gruppe für Rüstungsdienste Groupement de l'armement Aggruppamento dell'armamento 21. Postbetriebe Entreprise des postes Azienda delle poste

Appendice 3 - LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

I. In AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della «Rechnungshof» (Corte dei conti) e non aventi carattere industriale o commerciale.

II. In FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

III. In ISLANDA:

Categorie
  • Fjármálará suneyti s (Ministero delle finanze)
  • Innkaupastofnun ríkisins (Dipartimento per i contratti della pubblica amministrazione) a norma della lög um opinber innkaup 18. mars 1987 e regluger s 14. apríl 1988
  • Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici)
  • Samgöngurá suneyti s (Ministero delle comunicazioni)
  • Póst- og símamálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)
  • Vegager s ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica)
  • Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)
  • Menntamálará suneyti s (Ministero della cultura e della pubblica istruzione)
  • Háskóli Íslands (Università d'Islanda)
  • Utanríkisrá suneyti s (Ministero degli esteri)
  • Félagsmálará suneyti s (Ministero degli affari sociali)
  • Heilbrig sis- og tryggingamálará suneyti s (Ministero della sanità e della previdenza sociale)
  • Ríkisspítalar (Ospedali nazionali)
  • Sveitarfélög (Comuni)
  • Città di Reykjavík
  • Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Economato del comune di Reykjavik)

IV. Nel LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale)

V. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale)
Organismi
  • Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
  • Norges Bank (Banca centrale)
  • Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
  • Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
  • Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
  • Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati)
  • Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica)
  • Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd (Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
  • Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni)
Categorie
  • Statsbedrifter i h.h.t. lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali)
  • Statsbanker (Banche statali)
  • Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università)

VI. In SVEZIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui contratti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile)

VII. In SVIZZERA:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale)

Appendice 4 - PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

AUSTRIA

Enti delle autorità locali (Gemeinden) e delle associazioni delle autorità locali (Gemeindeverbände) a norma delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder.

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) del 23 dicembre 1977.

ISLANDA

Acquedotto municipale di Reykjavik e acquedotti di altri comuni a norma della lög nr. 15 frá 1923.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland. Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione o distribuzione di acqua a norma della Forskrift om Drikkevann og Vannforsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO).

SVEZIA

Autorità locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono, trasportano e distribuiscono acqua.
Tali imprese ed organismi operano ai sensi della legislazione locale o cantonale o in base a singoli accordi stipulati nel quadro di tale legislazione.

Appendice 5 - PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

AUSTRIA

Enti a norma della seconda Verstaatlichungsgesetz (BGBl. 81/47, modificata da ultimo dal BGBl. 321/87) e della Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. 260/7534, modificata da BGBl. 131/79), comprese le Elektrizitätswirtschaftsgesetze dei nove Länder.

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della Sähkölaki (319/79) del 16 marzo 1979.

ISLANDA

L'azienda elettrica nazionale a norma della lög nr. 59 ári s 1965. La centrale elettrica di Stato a norma della 9. kafli orkulaga nr. 58 ári s 1967. La centrale elettrica municipale di Reykjavik. L'ente nazionale per il riscaldamento di Sudurnes a norma della lög nr. 100 ári s 1974. L'azienda elettrica di Vestfjord a norma della lög nr. 66 ári s 1976.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della lov om bygging og drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19) Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., Kap. I, jf.kap.V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), o delle Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) o delle Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica che agiscono sulla base di autorizzazioni all'esproprio ai sensi della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono energia elettrica per le summenzionate imprese ed organismi ai sensi della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, e della legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (legge sull'energia nucleare, LEN).

Appendice 6 - TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE

AUSTRIA

>SPAZIO PER TABELLA>

FINLANDIA

Aziende municipali per l'erogazione dell'energia (kunnalliset energialaitokset), o associazioni delle medesime, o altri enti che distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA

Azienda regionale per il riscaldamento di Sudurnes ai sensi della lög nr. 100 ári s 1974.
Azienda municipale per il riscaldamento di Reykjavik e altre aziende municipali.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGIA

Enti che trasportano o distribuiscono calore a norma della Lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10) o delle Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della Lag (1978:160) om vissa rörledningar.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che gestiscono una rete di rifornimento a norma della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (legge sugli impianti di trasporto in condotta).

Appendice 7 - PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS

AUSTRIA

Enti ai sensi della Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, modificata da ultimo dal BGBl. 355/90).

FINLANDIA

Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma degli articoli 1 e 2 della Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

ISLANDA

Ente nazionale dell'energia ai sensi della lög nr. 58 ári s 1967.

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

Enti contraenti che rientrano nel campo d'applicazione delle Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11) (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi, o della Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o del gas su licenza a norma della Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale di prospezione o estrazione del petrolio o del gas a norma delle disposizioni cantonali sullo sfruttamento del sottosuolo contenute nelle costituzioni cantonali o nel Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i Cantoni Zürich, Schwyz, Zug, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserhoden, St. Gallen, Aargau und Thurgau o nelle norme cantonali d'applicazione del codice civile o nella normativa cantonale specifica.

Appendice 8 - PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

AUSTRIA

Enti ai sensi della Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, modificata da ultimo dal BGBl. 355/90).

FINLANDIA

-

ISLANDA

Ente nazionale dell'energia ai sensi della lög nr. 58 ári s 1967.

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

-

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter o della Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.

SVIZZERA

-

Appendice 9 - ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

AUSTRIA

Enti a norma della Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, modificata da ultimo dal BGBl. 305/76).

FINLANDIA

Valtion rautatiet, Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato).

ISLANDA

-

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della Lov inneholdende særskilte bestemmelser angaaende anlæg av jernveie til almindelig benyttelse (LOV 1848-08-12) o della Lov inneholdende bestemmelser angaaende jernveie til almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-07) o della Lov om Tillæg til Jernveisloven of 12te August 1848 (LOV 1898-04-23).

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar and Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.
Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de Fer Fédéraux (CFF)/Ferrovie federali svizzere (FFS).
Tutte le altre imprese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 2, paragrafo 1 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.

Appendice 10 - ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS

AUSTRIA

Enti ai sensi dell'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, modificata da ultimo dal BGBl. 305/76) e della Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. 84/52, modificata dal BGBl. 265/66).

FINLANDIA

Aziende municipali dei trasporti (kunnalliset liikennelaitokset) o enti che offrono servizi di autobus al pubblico su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA

Servizio municipale di autobus della città di Reykjavik.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) ed enti per il trasporto via terra che operano a norma della Lov inneholdende særskilte Bestemmelser angaaende Anlæg av Jernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12) o della Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Afbenyttelse (LOV 1854-09-07) o della Lov om Tillæg til Jernveisloven af 12te August 1848 o della Lov om samferdsel (LOV 1976-06-04 63) o della Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger (LOV 1912-06-14 1).

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik e della Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus a norma della Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik e della Lag (1988:263) om yrkestrafik.

SVIZZERA

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).
Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto tranviario a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.
Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto pubblico che prestano servizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie.
Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto passeggeri di linea a fini commerciali a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 1 della legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste.

Appendice 11 - ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

AUSTRIA

Enti secondo la definizione degli articoli da 63 a 80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/57).

FINLANDIA

Aeroporti gestiti da «Ilmailulaitos» a norma dell'Ilmailulaki (595/64).

ISLANDA

Direzione dell'aviazione civile.

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della Lov om luftfart (LOV 1960-12-16 1).

SVEZIA

Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla Lag (1957:297) om luftfart.
Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Aeroporto di Basilea-Mulhouse istituito a norma della Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim.
Aeroporti gestiti su licenza a norma dell'articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 1948 sull'aviazione civile.

Appendice 12 - ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI MARITTIMI O DELLE IDROVIE INTERNE

AUSTRIA

Porti per la navigazione interna di proprietà totale o parziale di Länder e/o Gemeinden.

FINLANDIA

Porti di proprietà delle autorità municipali, o da esse gestiti, a norma della Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).
Canale di Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).

ISLANDA

Autorità statale responsabile dei fari e dei porti a norma della hafnalög nr. 69 ári s 1984.
Porto di Reykjavik.

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari marittimi).
Enti che svolgono la propria attività conformemente alle Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

SVEZIA

Infrastrutture per porti e terminali marittimi, di proprietà e/o gestione pubblica, conformemente alla Lag (1988:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal, Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal, Kungörelse (1979:665) om trafik på Trollhätte kanal.

SVIZZERA

Rheinhäfen beider Basel: per il Cantone Basilea Città istituito a norma della Gesetz vom 13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselstädtischen Rheinhafenanlagen, per il Cantone Basilea Campagna istituito a norma della Gesetz vom 26. Oktober 1936 über die Errichtung von Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen auf dem «Sternenfeld», Birsfelden, und in der «Au», Muttenz.

Appendice 13 - GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

AUSTRIA

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDIA

Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma dell'articolo 4 della Teletoimintalaki (183/87) del 16 luglio 1990.

ISLANDA

Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a norma della lög um fjarskipti nr. 73 ári s 1984 e della lög um stjórn og starfsemi póst- og símamála nr. 36 ári s 1977.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Enti che operano a norma delle Telegrafloven (LOV 1899-04-29).

SVEZIA

Enti che operano dietro licenza conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).

(1) Esempi: Causa 61/65 Vaassen/Beambtenfonds Mijnbedrijf, Racc. 1966, pag. 261; C.M.L.R. (Common market law review) 1966, pag. 508; Causa 36/73 Nederlandse Spoorwegen/Minister van Verkeer en Waterstaat, Racc. 1973, pag. 1299; 2 C.M.L.R. 1974, pag. 148; Causa 246/80 Broekmeulen/Huisarts Registratie Commissie, Racc. 1981, pag. 2311; 1 C.M.L.R. 1982, pag. 91.
(2) L'articolo 30 della direttiva 71/305/CEE e l'articolo 28 della direttiva 77/62/CEE fanno riferimento a tale regolamento, che va pertanto considerato parte dell'acquis.