Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/IV: differenze tra le versioni

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===INTRODUZIONE ===
===INTRODUZIONE ===
Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
:Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
- preamboli;
:* preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
:* destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
:* territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
:* diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione
:* procedure di informazione e di notificazione
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
:si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.


===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===

Versione delle 20:14, 29 ott 2006

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Elenco di cui all'articolo 24

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli;
  • destinatari degli atti comunitari;
  • territori o lingue della Comunità;
  • diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • procedure di informazione e di notificazione
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 372 R 1056: Regolamento (CEE) n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimenti d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU n. L 120 del 25.5.1972, pag. 7), modificato da: - 376 R 1215: Regolamento (CEE) n. 1215/76 del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 1). 2. 375 L 0405: Direttiva 75/405/CEE del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche (GU n. L 178 del 9.7.1975, pag. 26). 3. 376 L 0491: Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 4). 4. 378 R 0170: Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 32), modificata da: - 382 L 0885: Direttiva 82/885/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 19). 5. 379 R 1893: Regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 220 del 30.8.1979, pag. 1), modificato da: - 388 R 4152: Regolamento (CEE) n. 4152/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 367 del 31.12.1988, pag. 7). 6. 385 L 0536: Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12.12.1985, pag. 20), modificata da: - 387 L 0441: Direttiva 87/441/CEE della Commissione, del 29 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 238 del 21.8.1987, pag. 40). 7. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16) (1). 8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. «a) all'articolo 3, paragrafo 4, i) ciascun ente interessato può chiedere che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità. ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA); iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE. b) L'appendice 1 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA)». 9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 3, paragrafo 4, i) per quanto riguarda gli scambi commerciali intracomunitari, ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità; ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA); iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE. b) L'appendice 2 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA).

Appendice 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

>SPAZIO PER TABELLA>


(1) Figurante nel presente elenco esclusivamente a titolo informativo: per l'applicazione vedasi l'allegato XXI sulle statistiche.