Codice di Napoleone il grande/Libro II/Titolo I: differenze tra le versioni

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TITOLO PRIMO

DELLA DISTINZIONE DEI BENI


516. Tutti i beni sono mobili, od immobili.


CAPO PRIMO.

Dei beni immobili.

517. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l’oggetto cui si riferiscono.

518. I terreni e gli edifizj sono immobili per loro natura.

Instit. de rerum divisione, §. 31.

519. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento o ad acqua, fissi su pilastri e formanti parte d’edifizio.

520. Sono parimente immobili, le messi pendenti dalle loro radici, ed i frutti degli alberi non per anco staccati.

Quando le biade sono tagliate ed i frutti colti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

Se una parte soltanto de’ frutti è raccolta, questa sola è mobile.

Leg. 44, ff. de rei vindicat. Leg. 24, §. 6, ff. quæ in fraudem creditorum. Leg. 22, cod. de rei vindicatione. Leg. 17, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

521. I tagli ordinarj de’ boschi cedui, o di alto fusto, destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili, che in proporzione, ed a misura che gli alberi vengono abbattuti.

Argum. ex Leg. 44, ff. de rei vindicat. et leg. 17, §. 1, ff. de action. empti et vend.

522. Gli animali che il proprietario del fondo consegna all’affittuario, od al colono parziario per la coltivazione, siano o no estimati, si annoverano fra i beni immobili fino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a soccida ad altri, fuorchè all’affittuario o colono parziario, si ritengono fra i beni mobili.

Contrar. Leg. 14, ff. de suppellectile legata. Leg. 2, §. 1, ff. de instructo vel instrumento legato. — V. Leg. 14, ff. de suppellect. legat. et Leg. 2, §. 1, ff. de instruct. vel instrument. legat.

523. I condotti che servono a tradurre le acque in una casa od altra possessione, sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi.

Leg. 15, de actionibus empti et venditi.

524. Sono beni immobili per destinazione, le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per il servizio e la coltivazione del fondo;

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorj;

Le sementi somministrate agli affittuarj od ai coloni parziarj;

I piccioni delle colombaje;

I coniglj delle cove;

Gli alveari;

I pesci delle peschiere.

I torchj, le caldaje, i lambicchi, le tina e botti;

Gli utensili necessarj all’uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche;

Le paglie e concime.

Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo coll’intenzione che vi restino perpetuamente.

Leg. 17, et 18, ff. de actionibus empti et venditi. — Leg. 2, §. 1, l. 12, §. 23, Leg. 26, ff. de instructo vel instrumento legato. Leg. 41, §. 9, 10, 11, et 12, ff. de legatis et fideicommissis 1°. — Leg. 242, §. 2 et 3, Leg. 244, in pr. ff. de verborum significat. — Leg. 15 et 16, ff. de actionib. empti et venditi; Leg. 3 ,§. 14, ff. de acquirenda vel amittenda possessione: Leg. 14, ff. de suppellectile legata.

525. Si considerano annessi al fondo dal proprietario coll’intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

Gli specchi d’un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telai cui sono attaccati formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti.

Riguardo alle statue, si ritengono immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante chè possano levarsi senza frattura o deteriorazione.

Leg. 17, §. 3 et 7, ff. de actionibus empti et venditi; Leg. 12, §. 23, Leg. 21, ff. de instructo vel instrumento legato.

526. Sono immobili per l’oggetto, cui si riferiscono,

L’usufrutto di cose immobili;

Le servitù prediali;

Le azioni, che tendono a rivendicare un’immobile.

Argum. ex leg. 4, ff. de usufructu et quemadmodum. — V. Bartol. in leg. 93, ff. de verborum significatione.


CAPO II.

Dei beni mobili.

527. I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge.

528. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da se stessi, come gli animali, o che non possono cangiare di posto se non per l’effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

Leg. 93, ff. de verborum significatione.

529. Sono mobili per determinazione della legge, le obbligazioni e le azioni, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle società di finanza, di commercio, di industria, quando anche appartengano a queste società beni immobili dipendenti dalle stesse imprese. Tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo ai socj, e per il solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili, per determinazione della legge, le rendite perpetue o vitalizie, tanto sullo Stato, quanto sui particolari.

V. Bartol. in leg. 93, ff. de verb. signif.

530. Qualunque rendita perpetua stabilita in correspettivo del prezzo d’uno stabile, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.

È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni del riscatto.

È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non li possa essere rimborsata, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trenta anni. Ogni stipulazione contraria è nulla.

531. I battelli, chiatte, navi, molini, e bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio non fisso sopra pilastri, e non formante parte della casa, sono mobili. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari prescrizioni, come verrà dichiarato nel Codice della procedura civile.

532. I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o raccolti per costruirne uno nuovo, son mobili sino a che siano impiegati dall’operajo in una costruzione.

L. 17, §. 10 et 11, leg. 18, §. 1, ff. de action. empti et venditi.

533. La parola mobili, usata nelle disposizioni della legge o dell’uomo senz’altra aggiunta o designazione, non comprende per se sola il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl’istrumenti delle scienze, arti e mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l’oggetto di una negoziazione.

V. Toto titulo ff. de suppellectile legata.

534. La parola mobiglia non comprende che i mobili destinati all’uso ed ornamento degli appartamenti, come le tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili d’un appartamento, vi sono anche compresi, ma non vi si comprendono le collezioni dei quadri che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione d’un appartamento, sono contenute nella denominazione di mobiglia.

535. L’espressione di beni mobili, quella di mobigliare, quella d’effetti mobili, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite.

Le vendita o la donazione d’una casa mobigliata non abbraccia che la mobiglia.

536. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti, ed altri diritti, i cui documenti possano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

Leg. 79, §. 1, ff. de legatis et fideicommissis 3. Leg. 92, ff. eod. leg. 86, ff. de legatis 2. Leg. 12, §. 45, ff. de instructo, vel instrumento legato.


CAPO III.

De’ Beni relativamente a coloro che gli possedono.

537. I privati hanno la libera facoltà di disporre dei beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge.

I beni che non appartengono ai privati sono amministrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e con le regole che loro sono proprie.

Leg. 21, cod. mandati; leg. 1, §. 11, ff. de aqua, et aquæ pluviæ arcendæ. — V. leg. 3. cod. de præd. decurion. sine decret. non alienand.

538. Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi, le riviere navigabili od inservienti a trasporto, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiaggie, e generalmente tutte le parti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico.

Tot. tit. ff. de divisione rerum; de fluminibus; de ripa munienda.

539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono allo stato.

Tot. tit. cod. de bonis vacantibus.

540. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.

Leg. 8, §. 2, leg. 9, §. 4, ff. de divisione rerum; leg. 3, ff. ne quid. in loco sacro fiat.

541. Lo stesso è de’ terreni, delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

542. I beni comunali sono quelli, alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un diritto acquisito.

Leg. 9, §. 1, ff. de divisione rerum.

543. Si può avere sopra i beni un diritto di proprietà, od il semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitare una qualche servitù.

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