Teatro Historico di Velletri/Libro III/Capitolo IV
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Cap. IV.
Li Conseglieri erano al numero di Cento venti, e questi adunati facevano il Conseglio Maggiore, partiti in quattro, trenta per Schedula, in ogni Trimestre, venivano estratti per far il Conseglio Minore, conforme al bisogno della Città. Al presente è diminuito il numero de' Consiglieri à Ottanta, e per il Conseglio Minore sono Quaranta per ogni Semestre; tutte le Schedule, o Bollettini, dove sono notati li Ministri, et Officiali eletti dalla Città, sono involti in Ballette di Cera verde, con la quale anco il nostro Magistrato siggilla, e si racchiudono in una Cassetta, ò Bossola di due Chiavi, una delle quali ne tiene il Sindico della Città, e l'altra il Padre Guardiano, nostro di S. Francesco, qual Bossola, ab immemorabili, s'è conservata, e si conserva nel nostro Convento, e si rinserra nella Cassa delle tre Chiavi in Sagrestia, dove si conservano le Argentarie, et altre cose più pretiose del Convento; e perciò ne' Statuti sono assegnati cinque Giulij l'Anno al nostro Padre Sagrestano. Devono però li Consiglieri, quando nel Conseglio si devono trattar negotij spettanti à Padri, Fratelli, Nipoti, ò altri Parenti, uscir fuora dal Conseglio, così vogliono, e comandano li nostri Statuti.
Li Consegli di questa Città sono di quattro sorti, una si chiama delle Querele, e si fa nella Sala nostra di S. Francesco ogni prima, ò feconda Domenica del Mese, nel quale, interviene il Magistrato, e qualunque persona puole lamentarsi, e fare instanza delli disordini, che sogliono nascere
in cose spettanti al gouerno della Città. Il Secondo è chiamato Conseglio Minore, e si congrega quando piace a’ Signori Priori in Palazzo, nel quale si trattano, e risolvono
quelle cose, che riguardano gl’ordinarij bisogni della Città, e vi convengono Quaranta Conseglieri,fò la maggior parte di questo numero. Il Terzo è detto Conseglio Maggiore,
al quale convengono tutti li Conseglieri, e si raduna à suono di Campana, e di Tromba nella Formatione della nuova Bossolla, nella creatione de’ Rettori per la Sede vacante del
nostro Vescovo Cardinale, & in altri casi importanti. Il Quarto è il Conseglio Generale, nel quale interviene ogn’uno, e questo si raduna, ò in S. Francesco, ò in S. Clemente, overo nel Palazzo del Magistrato, e vi si trattano, e risolvono cose di rilievo, e di grandissima importanza per la Città, come in occasione di Pace, di Guerra, & in altri casi simili. Un tal Conseglio si fece nel M. CCC. LXII. per destinare in Roma Persone esperte, & habili per liti gravissime. Nel M.CCC. LXIII. si fece un’altro Conseglio simile radunato in S. Francesco per trovar denari, e ricomprare le Bestie tolteci da’ Romani. Nel M. CCC. LXV. se ne fece un’altro, nel quale furono deputati Leonardo Gori, e Nicola Venturi per negotij di Pace con Romani. Nel M.CCC. LXXIII. se ne radunò un’altro, nel quale il Consiglio diede facoltà al Magistrato, Giudici, & altri Officiali, per il pacifico fato della Città, di perseguitare, e punire li homicidi, e Banditi. Nel M. CCC. LXXIV. per l’istessa caggione se ne radunò un’altro in S. Clemente. Nel M.CCC. LXXXI. si radunò un Conseglio Generale prima
in S. Francesco, e poi in S. Clemente, nel quale si risolvè l’Elettione del Capitan Annibal Strozzi Senese per la Guerra côtro il Conte di Fondi, e contro Guasconi, e Bertoni,
che sotto di lui militavano; nel quale si concedè al sudetto Capitano tanta autorità, che maggiore non poteua haverne, s’egli fosse stato Prencipe assoluto; e li fù scritto la seguente Lettera, che si conserua nella Cancellaria del
Magi Magistrato, assieme con il detto Conseglio, e Capitoli fatti à favore del Capitano, e suo Officio.
Sign. Anibal Strozzi.
Nove Buoni Huomini, Conseglio, e Popolo di Velletri.
Nobile, e valoroso Capitano. La Virtù, & integro valore cognosciuto in Voi per molte prove, ci fà confidenti in questi pericolosi Tipi di Guerra, valesi del Conseglio, & aiuto vostro, per il che v’habbiamo eletto nostro Capitano Generale con tutta quella Autorità, e Podestà, Salarij, Honori, e Pesi in simili Casi, le quali cose fono diffusamente state determinate, e stabilite nel General Conseglio da Noi Sopra ciò fatto nella Chiesa di S. Clemente, la Copia del quale potrete ricevere dal proprio Portatore. Ci farà caro quanto prima vi conduciate à Velletri à portar questo peso, e provedere alli bisogni della presente pericolosa Guerra. Data In Velletri li 8. di Marzo 1382.
Io. Angelo Iordani de Cora.
Nel M. CCC. LXXXIII. si radunò il Conseglio Generale in S.Francesco due volte contro il Sig. Fabritio Colonna, che sprezzando la Pace fatta con Velletrani, maltrattò alquanti Cittadini, e si deputarono due persone prudenti per stabilire la Guerra con il sudetto Fabricio, e questi furono Paulo Paulotij, e Cecco Amino. Nel M. CCC. XCVIII. si radunò un’altro Conseglio simile, nel quale si depurarono due Cittadini à Guerra contro il Signor Paolo Conti. Nel M. CD. si fece un Conseglio Generale contro il Signor Nicola Colonna, c’haveva mossa Guerra a’ Velletrani e cosi di mano in mano si fono fatti consegli Generali, e publici, per diversi negotij gravi della Città. E' però da sapere, che la Città sempre si è mantenuta in Libertà di Republica, tanto avanti al favore ricevuto da Dio della vera Fede, ( ome si puol argomentare da quello
si è detto di sopra, e per quanto si cava da Liuio in più luoghi ) quanto doppo molte centenara d’Anni; non sò però se fosse Democratica, overo Aristocratica, ma sempre
fedele alla Santa Chiesa Romana, & a’ Sommi Pontefici, come s’è dimostrato di sopra. Si governava la Città per il Magistrato chiamato Nove Buoni Huomini, questi con il Corpo del Conseglio eleggevano il Podestà, e Giudice Forastieri stipendiati del Publico. Nel M. CCC. LXIII. si levò per Conseglio publico questo Governo de’ Nove, e si ridusse à Quattro per due Mesi con la medesima Autorità, e Libertå avidamente da' Romani pretesa più volte avanti, e doppo, ma sempre intrepidamente da’ Velletrani contrastata, e difesa; per lo che ne nacquero molti romori, e Guerre. Nel M.CCC. XLIX. alli 13. di Novembre si procurarono
fare alcune conventioni tra Romani, e Velletrani, ma non furono stabilite e perciò nel M. CCC. LXIV. al tempo di Papa Urbano Quinto alli 6. di Novembre si deputarono
due dal nostro Conseglio per stabilir la Pace; e sebene per l’affetto Paterno del Pontefice, che ne scrisse efficacemente, vi s’interpose il Cardinal Egidio Albernozzi Vescouo Sabinense, e Legato Apostolico, che commise il negotio à
Monsig Tomasso Vescouo di S. Angelo, con tutto ciò la diligenza, e prudenza di lui non fù bastevole, ch’à far una Triegua per un’Anno, e se ne fece publico Instrumento nel nostro Convento di S. Francesco per li xix. di Novembre, M. CCC. LXIV. nella qual Triegua fu inclusa la Signora Santia Caetana già Moglie di Stefano Colonna Signore di Pelestrina, e Madre di Petruccio, Giovanni, e Nicolò Colonna
uniti in Lega con Velletrani. Questa Triegua si stabili per occasione che Enechino Bongardo con una buona Compagnia di Soldati giva scorrendo, predando, & abbruggiando le Terre, e Ville de’ Romani, & de’ Collegati. Finita la Triegua, si rinovarono li Rumori, perchè li Romani volevano l’Elettione del nostro Podestà, ma non la vinsero. E vero che nel M. CCC. LXXXIX. si fecero li Capitoli dell’Accordo, al tempo di Papa Urbano Sesto per li 29.
di Settembre, che furono molto honorevoli per la nostra
Città, e se si decretò che il Podestà fosse Romano, ciò era
à scelta del nostro Conseglio; quindi è che ve ne sono stati
de’ Consoli, de’ Boccabella, de’ Lalli, de’ Iacovacci, & altre
Fameglie Nobili. Durò questa libera Elettione per molti
Anni, come si trova nelle Scritture della Cancellaria, e si
conferma per una lettera scritta dal Sommo Pontefice Pio Secondo al nostro Magistrato, nella quale mantenendo intiera la Libertà dell'Elettione alla nostra Città, raccomanda per la Podestaria Giovanni Boccabella Romano, &
è la seguente.
Dilectis Filis Novem Bonis Hominibus, & Communi Civitatis Nostra Velletri.
Pius Papa Secundus.
Dilecti Filij, Salutem, & Apostolicam Benedictionem.
Cupimus, ut dilectus Filius Ioannes de Buccabellis Civis Romanus, Potestariam istius nostra Civitatis Velletri assequatur; nec enim dubitamus, quod bene, & laudabiliter illam administrabit; cum Vir sit prudens, & integer,& Nostro, ac Sancta Romana Ecclesia Statui in primis devotus, & affectus. Proinde hortamur in Domino Devotionem vestram, ut in prima Electione de vestro futuro Potestate facienda præfatum Ioannem, nostri contemplatione, eligere velitis, quod Nobis gratissimum erit. Datum Pientia sub Annulo Piscatoris Die xxij. Septembris 1462. Pontificatus nostri Anno Quinto.
G. de Piccolomineis.
Durò questo modo di eleggere fino à Papa Leone Decimo, che sotto li quattro di Marzo M. D. XVI. confirmò per Podestà, eletto dal nostro Conseglio, Pietro Lalli Romano. Non si erano quietati li Romani di questa forma di Elettione, e perciò procurarono opprimere la Libertà di Velletri, e soggettarla totalmente al di loro Dominio, e provarono appresso il Sommo Pontefice di levarla via, il che riusciva
à lor voto, se non che orando a’ suoi Santissimi Piedi Giustino Carosio Velletrano Avvocato Concistoriale, & Auditor Fiscale in Roma, ottenne dalla benignità paterna del
Supremo Pastore il mantenimento della sua Patria nelle prerogative di prima. E' da sapere, che se bene, come s’è detto di sopra, si fece il Conseglio per la mutatione del Magistrato de’ Noue, nulladimeno, havendo governato per poco spatio di tempo li Quattro Priori, seguitarono li Nove fino al tempo del Cardinal Farnese Primo, per quanto si
trova registrato nella nostra Cancellaria, nell’Elettione del M. D. XXVIII. nel qual’Anno si vedono di nuovo estratti li Quattro Priori, come al presente si usa.
Mutata la forma del Governo, e limitata in parte l’Elettione del Podestà, restò in tutto libera al nostro Conseglio quella del Giudice, che s’eleggeva da’ Priori, e si proponeva al Conseglio Minore, al quale apparteneva di accettarlo. Bisognava, che il Giudice fosse forastiero, e venti miglia distante di Patria da Velletri, e questo veniva stipendiato del publico. Fù confirmata questa nostra Libertà da Papa Paolo Terzo, come apparisce ne’ nostri Statuti, e continuò finʼal Cardinal Giovanni Bellaio Francese, ch’essendo nostro Vescovo nel M. D. LV. non sò se per sedare le discordie de’ Cittadini disuniti all’elettione di detti Officiali, ò per altro humano rispetto, tolse ancora questo poco
di Libertà a’ Velletrani, che gl’era restata, instituendo egli tanto il Podestà, quanto il Giudice à suo piacere; e se bene si supplicò da’ Cittadini a’ Sommi Pontefici, e particolarmente
à Papa Paolo Quarto, e se ne fece ricorso a’ nostri Vescovi Cardinali, specialmente al Cardinal Francesco Pisani, come si trova in un Memoriale in Cancellaria, con tutto ciò mai si potè impetrare gratia così giusta, perchè
la Giurisditione è una di quelle cose, che molto dilettano, e mai si restituiscono.
Vi restaua pure na piccola scintilla di Libertà antica, conveniente à Republica, & era l’assistenza de’ Priori all’essame de’ Rei, & alla Tortura, e questa fù totalmente oppressa dal Cardinal Gesualdo, sotto pretesto, che il suo Luogotenente fosse Commissario Apostolico; e cosi à poco, à poco restò estinta ogni libera Giurisditione, ch’à Republica tanto obediente a Chiesa Santa conveniva; onde non v’è restata di Libertà Papale, & Imperiale, che quasi il
semplice nome.
Li Rettori sono li primi Officiali eletti dal Conseglio Maggiore della Città, benche non siano ordinarij, ma solamente in occasione di Sede vacante, cioè quando viene a morte il nostro Vescovo Cardinale Protettore, e Governanatore: Perche havutasene la Certezza, subito si raduna il Conseglio e sicome li Canonici eleggono un Vicario Capitolare, cosi la Città elegge due Rettori, & un Giudice.
Li Rettori sono delle due principali Parti della Città, uno
del Basso, l’altro dell’Alto. Questi con una Verga, quasi Scettro, coperta di Velluto negro, con Pometti d’Argento, procurano con ogni diligenza, tanto di giorno, quanto scambievolmente di notte, la quiete, e pace de’ Cittadini, vanno con numeroso corteggio, accompagnati da’ Primi Nobili della Città, hanno loro il Governo, e godono tutta
quella autorità, che ha il Cardinal Governatore. Sono spesati dal Publico, ma non risiedono in Palazzo, se non per dare Audienza, & altri negoti, della Città. Il Giudice hå
tutta quella autorità, ch’ordinariamente ha il Luogotenente del Cardinale. Dura questo Governo cosi honorevole insin che il Cardinal, che hauerà havuta l’Ottione, venga, ò mandi in Velletri à pigliar il possesso. Sono li Rettori
in tempo di questo Governo Superiori à tutti gl’altri Officiali, tanto a’ Priori, quanto al Giudice, e rappresentano per quei pochi giorni, come un picciol lampo, l’antica Giurisditione di Republica.
Li Priori sono Quattro eletti nella Forma accennata di sopra, e sono li primi Officialı ordinarij della Città. Questi devono star vigilanti nell’Essecutione, & osservanza de’ Statuti, e buon Governo della Città, per quiete del Popolo, e devono esseguire, e far esseguire tutto quello, che nelli Consegli Maggiori, e Minori sarà stato risoluto. Devono in oltre procurare compita, e piena sodisfattione, quando vengono richiami, ò di Forastieri contro Cittadini, ò de’ Cittadini contro Forastieri, & altre Communità. Possono dar licenza di passar Bestie di qualsiuoglia sorte per il Territorio di Velletri per due giorni, à qualsiuoglia, ma solamente una volta il Mese. Devono in oltre star vigilanti, che da’ Ministri della Città si dia giusta sodisfattione a’ Cittadini, e se li Servitori di quelli anderanno all’Hostaria, e
giocaranno a Giuochi prohibiti, & avvisati da’ Priori, non rimediaranno, possono essi con il Consiglio Minore darvi opportuno rimedio. Possono stabilire Pesi, e Misure alla Romana, e con li Grafscieri procurare, che le Carni, & altre cose comestibili siano buone, e di conveniente prezzo. Possono convocare Conseglio Maggiore, e Minore, conforme al bisogno, e con quelli risolvere Donativi a’ Prencipi, e Signori grandi. Possono stabilire Procuratori, & Agenti in Roma à stipendio del Publico. Hanno facoltà di dar licenza per tagliar Legnami per Fabriche, & altre necessita de’ Cittadini. Instituiscono li Capitani della Fiera, e vendono Dogane, Herbaggi, Spighe, Mosti di Tenute publiche, affittano Selve, Porte, Foglietta, Cavola, & altre cose or
dinarie à giovamento dell’Erario publico; e tengono raggione in Palazzo in tutte quelle Cause, che concernono la di loro solita Giurisditione.
Il Sindico è Officiale sotto a’ Priori, ma degno, e nobile, e dura un’Anno; questo deve haver cura, che le cose della Città vadano bene, che li negotij di essa, cosi dentro, come
fuora, non siano trascurati. Deve invigilare per la conservatione, e politezza de’ Fonti, & insieme con li Maestri de Strade haver cura di Strade, Piazze, & altri luoghi publici, e per questo imporre pene à loro arbitrio, e con gl’istessi Officiali piantar Termini di Strade, e risolvere quello, ch’è di utile alla Città. Deve di più il Sindico haver cura,
che le Mura della Città siano polite, e risarcite, e perciò puol far tagliare Hedere, Fratte, Arbori, e qualunque altra cosa, che potesse impedire la politezza di dette Mura.
Deue in oltre attendere all’essecutione delle Sentenze date contro diffidati, e puol concedere assieme con li Priori, terreno non selvato nella Tenuta dell’Ariano à Rendita
perpetua per l’ottava parte del frutto; e deve tenere una Chiave delle Scritture della Cancellaria.
Il Depositario, per altro nome chiamato Camerlengo, ò Tesoriero è quello che riceve tutte l’Entrate della Communità comunque vengano, e deve pagare conforme all’ordine,
che gli vien dato da’ Signori Priori. Et ha per l’Essigenza il braccio Regio, e Sommario contro qualsiuoglia che si ritrova debitore all’Erario Commune.
Il Fiscale è sempre un Dottore principale, e Cittadino, il quale in tutti gl’affari del Publico si ritrova per la Giurisditione,
& utile della Comunità, tanto nelle Cause Civili, quanto nelle Criminali contro Rei, acciò sia conservata intieramente la Giustitia, e la Comunità habbia li suoi dritti.
Li Maestri di Strade sono due per le due Parti principali della Città. Questi devono invigilare, che le Strade siano pulite, selciate, e risarcite conforme al bisogno. Possono per ornamento della Città, e per aggiustamento delle Strade gettar à terra Angoli di case, Portici, Scale, Archi, &
altri altri edificij vecchi, e sconci, che potessero impedire l’abbellimento di essa. Similmente possono sforzare Padroni a’ vendere Casaline, e fabriche dirupate a’ vicini, che vogliono fabricare. Devono di più invigilare per l’accomodamento delle Fontane, e spazzamento delle Strade ogni Sabbato, con imporre pena pecuniaria, ma non sopra la somma di tre Scudi, e finalmente una volta la Settimana sono obligati rappresentarsi in Palazzo a’ Signori Priori, e dar conto di quant’hanno oprato, e risoluco à beneficio universale della Città.
Li Grascieri sono similmente due; il loro officio è di procurare, che li Fornari faccino pane buono, e di giusto peso, che le Carni, e li Pesci siano buoni, e sincerí, a’ quali
stabiliscono il prezzo, e perciò devono spesso visitare le Pescarie, e li Macelli, com’anco haver cura, che li Forastieri siano ben trattati nell’Hostarie: Nelle Fiere della Città, che li panni fi vendano à giusta Misura. Non possono esser impediti dal loro officio, se lo faranno con schiettezza, & integrità. Sono obligati una volta la settimana rappresentarsi ancor essi a 'Priori in Palazzo, e riferire quanto passa circa il buon Governo della Città, in cose spettanti all’officio loro, che dura un’Anno.
Il Medico de ’ Poveri è uno de gl’altri Medici Cittadini, il quale vien stipendiato dall’Erario del Commune, & è obligato à visitare tutti gl’Infermi poveri della Città senz’altra recognitione.
Il Procuratore de’ Poveri è un Dottor Legista similmente Cittadino, stipendiato ancor egli dall’Erario publico. Questo defende le Cause de’ Pouerelli, tanto Civili, quanto Criminali, conforme al bisogno, senz’altra recognitione.>br>
Il Cancelliero della Città non è eletto dal Conseglio Maggiore, ma dalli Priori, e Conseglio Minore; vive della Mensa de’ Signori Priori, è stipendiato del Publico; li Statuti
vogliono, che sia forastiero, e che sia eletto ogni Semestre, non deve esser Parente d’alcuno de’ Priori, per lo che s’esclude fin dal quarto Grado; e finito il suo Officio, deve stare al Sindicato; deve tenere una sola Chiave delle Scritture della Città, e riceverle per Inventario, & affaticarsi in tutto quello, che riguarda il beneficio del Publico, & è espresso nelli Statuti.
Vi fono ancora due Stendardieri , ò Confalonieri, quali sono instituiti da' Signori Priori di quel Bimestre, ne' quali occorrono le Feste di S. Eleuterio, e di S. Clemente. Questi sono due de' principali Cittadini, & in dette Feste portano li Stendardi della Città, dal Palazzo Priorale alla Catedrale, e poi ritornano al Palazzo, dove stanno fuora spiegati alle fenestre fin che duri la Fiera, e la Festa con la solita Franchigia, e sono accompagnati da tutta la Nobiltà, e dalli Soldati, cosi nell'andare, come nel tornare.
- ↑ Gli Imbussolatori erano dei funzionari incaricati di inserire i nomi dei candidati alle cariche pubbliche nel bussolo (detto anche bòssolo, dal greco πυξίς, bosso), ovvero il contenitore di legno dal quale poi i nomi venivano estratti a sorte.
- ↑ Il fiscale era il pubblico funzionario che aveva il compito di rappresentare l'interesse cittadino nei giudizi.
- ↑ Il grasciere era il pubblico funzionario che si occupava del rifornimento alimentare di una città, e, per estensione, dell'amministrazione dei pubblici mercati, della regolarità dei prezzi, dei pesi e delle misure.