Torino e suoi dintorni/Capitolo sesto/VII

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Capitolo sesto - VII

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VII. — GUARDIA NAZIONALE.


Comando Generale (Via di Dora Grossa, 25). - La Guardia nazionale è instituita per difendere la monarchia ed i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l’obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l’ordine e la tranquillità pubblica, secondare all’uopo l’esercito nella difesa delle frontiere e coste marittime, assicurare l’integrità e l’indipendenza dello Stato.

Essa venne instituita ed organizzata dalla legge 4 marzo 1848: ed è composta di tutti i cittadini che pagano un censo o tributo qualunque: il censo dei genitori è valevole per i figli, quello della moglie pel marito.

Tutti i regnicoli in età dagli anni 21 ai 55 sono chiamati al servizio della Guardia nazionale nel luogo del loro domicilio reale: questo servizio è obbligatorio e personale, salve le eccezioni stabilite dalla legge e gl’impedimenti riconosciuti dai Consigli di ricognizione, ed in appello da quelli di revisione.

Il servizio della Guardia nazionale consiste: 1° in servizio ordinario nell’interno del comune; 2° in servizio di distaccamento fuori del territorio del comune; 3.° in servizio di corpi distaccati per secondare l’esercito nei limiti dalla legge stabiliti.

La Guardia nazionale è formata, in ciaschedun comune, per suddivisioni di compagnia, per compagnie, per battaglioni e per legioni.

Ciascun battaglione ha la sua bandiera.

Nelle città ciascuna compagnia è composta dei militi dello stesso quartiere, ove è possibile e conveniente: nei comuni rurali i militi dello stesso comune formano una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia: la forza ordinaria delle compagnie è da 60 a 150 uomini.

Il battaglione è formato di 4 compagnie il meno, e 6 il più. Lo stato maggiore del battaglione è composto di un maggiore, un aiutante maggiore in 2a, un porta-bandiera sottotenente, un chirurgo in 2a, un furiere maggiore, un caporale maggiore, un capo-tamburo.

Lo stato maggiore di una legione è composto di un capo di legione colonnello, di un capitano aiutante maggiore, di un chirurgo maggiore, di un capo tamburo.

La guardia nazionale elegge i suoi ufficiali giusta le norme prescritte dalla citata legge. [p. 147 modifica]

La forza numerica della Guardia nazionale della città e provincia di Torino ed armamento della medesima si compane come segue:

In servizio ordinario

Nella riserva

Totale

Fucili

Città

8262

3588

11850

9084

Provincia

30072

17721

47793

18392

La forza della Milizia si divide in 4 Legioni, 17 Battaglioni, 240 Compagnie, 29 Suddivisioni di compagnia.

Consiglio di Disciplina. — Il consiglio di disciplina della Guardia nazionale dì un comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata di militi di più comuni sono composti di cinque giudici, cioè: di un capitano presidente, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale ed un milite: il Consiglio di disciplina del battaglione è composto di sette giudici, cioè: di un maggiore presidente, di un capitano, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale e due militi: il Consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori e gli ufficiali di stato maggiore, è composto di un capo legione presidente, di due maggiori, due capitani e due luogotenenti o sottotenenti. Oltre a ciò ogni Consiglio di disciplina ha un relatore ed un segretario. I condannati dai predetti Consigli hanno tre giorni intieri dal giorno della significazione della sentenza onde ricorrere in Cassazione.