Vai al contenuto

Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Allegati/2

Da Wikisource.
Allegati - Allegato 2 — Rottame

../1 ../3 IncludiIntestazione 26 novembre 2024 75% Da definire

Allegati - 1 Allegati - 3
[p. 105 modifica]

ALLEGATO II

ROTTAME


Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili al rottame, tenuto conto delle seguenti modalità pratiche rese necessarie dalle condizioni particolari della sua raccolta e del suo commercio:

a) le determinazioni di prezzi da parte dell’Alta Autorità, nei modi previsti dal capitolo quinto del titolo terzo, si applicano agli acquisti effettuati dalle imprese della Comunità; gli Stati membri prestano il loro concorso all’Alta Autorità per sorvegliare al rispetto, da parte dei venditori, delle decisioni prese.

b) sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 59:

— i rottami di ghisa che per loro natura possano essere impiegati solamente nelle industrie di fonderia che sfuggono alla giurisdizione della Comunità;

— i rottami di caduta utilizzati direttamente dalle imprese; tuttavia si tiene conto delle risorse costituite da tali rottami di caduta nello stabilire le basi di ripartizione del rottame di ricupero;

c) affinchè si applichino le disposizioni di cui all’articolo 59 al rottame di ricupero, l’Alta Autorità raccoglie, in cooperazione con i Governi degli Stati membri, le informazioni necessarie tanto sulle risorse quanto sui fabbisogni, ivi comprese le esportazioni verso i Paesi terzi. [p. 106 modifica]

Sulla base delle informazioni così raccolte, l’Alta Autorità, conformandosi alle disposizioni dell’articolo 59 e tenuto conto sia delle possibilità più economiche di utilizzo delle disponibilità che dell’insieme delle condizioni di esercizio e di approvvigionamento proprie ai differenti settori dell’industria siderurgica sottoposta alla sua giurisdizione, ripartisce le disponibilità fra gli Stati membri.

Allo scopo di evitare che le consegne, previste in funzione di tale ripartizione, da uno Stato membro ad un altro, ovvero l’esercizio dei diritti di acquisto riconosciuto alle imprese di uno Stato membro sul mercato di un altro Stato membro provochino discriminazioni che rechino pregiudizio alle imprese di uno o dell’altro di tali Stati membri, saranno adottate le seguenti misure:

1) ciascuno Stato membro autorizzerà l’uscita dal proprio territorio delle quantità destinate agli altri Stati membri corrispondenti alla ripartizione stabilita dall’Alta Autorità; in contropartita, ciascuno Stato membro sarà autorizzato ad effettuare i controlli necessari per assicurarsi che le uscite non siano superiori alle quantità così previste. L’Alta Autorità ha facoltà di vigilare a che le disposizioni adottate non abbiano un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda;

2) la ripartizione fra gli Stati membri sarà riveduta a intervalli tanto ravvicinati quanto sia necessario per mantenere un equo rapporto, sia per gli acquirenti locali, sia per gli acquirenti provenienti da altri Stati membri, tra le disponibilità constatate in ciascuno Stato membro e le consegne che questo è tenuto a fare ad altri Stati membri;

3) L’Alta Autorità vigilerà a che le disposizioni regolamentari adottate da ciascuno Stato membro nei riguardi dei venditori soggetti alla sua giurisdizione non abbiano per effetto l’applicazione a transazioni analoghe di condizioni disuguali, basate in particolare sulla nazionalità degli acquirenti.