Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Allegati/3
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ALLEGATO III
ACCIAI SPECIALI
Gli acciai speciali e gli acciai fini al carbonio, quali sono caratterizzati nel progetto di nomenclatura doganale europea messo a punto a Bruxelles dal Comitato Tariffario nella sua seduta del 15 luglio 1950, saranno trattati in considerazione della loro appartenenza ad uno dei tre gruppi indicati qui di seguito:
a) acciai speciali comunemente chiamati acciai da costruzione e definiti da un tenore di carbonio inferiore allo 0,6 % e di elementi di lega che non superino complessiva mente l’8 %, se ve ne sono almeno due, ed il 5 % se ve ne è soltanto uno[1];
b) acciai di qualità al carbonio, il cui tenore in carbonio è compreso fra lo 0,6 e l’1,6 %; acciai speciali legati diversi da quelli definiti al precedente paragrafo a) e il cui tenore degli elementi di lega è inferiore al 40 % se ve ne sono almeno due e al 30 % se ve ne è soltanto uno [1];
c) acciai speciali che non rientrano nella definizione dei paragrafi a) e b) di cui sopra.
I prodotti appartenenti ai gruppi a) e b) rientrano nella competenza dell’Alta Autorità; ma per permettere, nei loro riguardi, lo studio delle opportune modalità di applicazione del Trattato, tenuto conto delle condizioni particolari della loro produzione e del loro commercio, la data in cui saranno aboliti i dazi di entrata e di uscita o le tasse equivalenti, così come tutte le restrizioni quantitative alla loro circolazione all’interno della Comunità, sarà rinviata ad un anno dopo la data dell’istituzione del mercato comune dell’acciaio.
Per i prodotti appartenenti al gruppo c), l’Alta Autorità inizierà, non appena entrata in funzione, studi destinati a fissare le modalità opportune per l’applicazione del mercato comune a tali diversi prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari della loro produzione e del loro commercio; di mano in mano che questi studi giungano a conclusione, e al più tardi entro un termine di tre anni a datare dall’istituzione del mercato comune, le disposizioni fissate per ciascun prodotto in causa saranno sottoposte dall’Alta Autorità al Consiglio che deciderà nei modi previsti dall’art. 81. Durante tale periodo i prodotti appartenenti alla categoria c) saranno unicamente sottoposti a controlli statistici da parte dell’Alta Autorità.