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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Disposizioni transitorie/Oggetto della convenzione

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Disposizioni transitorie - Oggetto della convenzione

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Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie - Parte prima

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Le Alte Parti Contraenti:

Desiderando formulare la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie prevista dall’articolo 85 del Trattato,

Hanno convenuto quanto segue:

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

§ 1.


1. Oggetto della presente Convenzione, formulata in esecuzione dell’articolo 85 del Trattato, è di predisporre le misure necessarie per l’instaurazione del mercato comune e per il progressivo adattamento delle produzioni alle nuove condizioni che sono loro stabilite, facilitando nello stesso tempo l’eliminazione degli squilibri risultanti dalle condizioni anteriori.

2. A tale scopo, l’attuazione del Trattato si effettua in due periodi, detti periodo preparatorio e periodo transitorio.

3. Il periodo preparatorio si estende dalla data di entrata in vigore del Trattato alla data di istituzione del mercato comune.

Nel corso di tale periodo:

a) l’insediamento di tutti gli organi della Comunità e l’organizzazione dei collegamenti fra essi, le imprese e le loro associazioni, le associazioni di lavoratori, di utilizzatori [p. 152 modifica]e di commercianti si effettuano ai fini di porre il funzionamento della Comunità su una base di costante consultazione e di stabilire fra tutti gli interessati una comunanza di vedute e una reciproca conoscenza;

b) l’azione dell’Alta Autorità comporta:

1° studi e consultazioni;
2° negoziati con i Paesi terzi.

Gli studi e le consultazioni hanno lo scopo di permettere, in costante collegamento con i Governi, con le imprese e le loro associazioni, con i lavoratori, gli utilizzatori e i commercianti, la formazione di un quadro generale della situazione delle industrie del carbone e dell’acciaio nell’ambito della Comunità e dei problemi che questa situazione comporta, e la preparazione della forma concreta delle misure che dovranno essere prese per farvi fronte durante il periodo transitorio.

I negoziati con i Paesi terzi hanno per oggetto:

— da un lato, di stabilire le basi della cooperazione fra la Comunità e tali Paesi;

— da un altro lato di ottenere, prima della soppressione dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative esistenti all’interno della Comunità, le deroghe necessarie;

— sia alla clausola della nazione più favorita, nel quadro dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e degli accordi bilaterali;

— sia alla clausola di non discriminazione, che sta alla base della liberazione degli scambi nel quadro dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica. [p. 153 modifica]

4. Il periodo transitorio comincia dalla data di istituzione del mercato comune e finisce allo spirare di un periodo di cinque anni a decorrere dalla istituzione del mercato comune per il carbone.

5. Dalla data dell’entrata in vigore del Trattato nei modi stabiliti dall’articolo 99, le sue disposizioni sono applicabili con riserva delle deroghe e senza pregiudizio delle disposizioni complementari previste dalla presente Convenzione ai fini qui sopra definiti.

Salve le eccezioni espressamente previste dalla presente Convenzione, tali deroghe e disposizioni complementari cessano di essere applicabili e le misure prese per la loro esecuzione cessano di avere effetto allo spirare del periodo transitorio.