Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Disposizioni transitorie/Parte terza/1
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CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
RIADATTAMENTO
§ 23.
1. Nel caso in cui le conseguenze derivanti dalla attuazione del mercato comune ponessero alcune imprese o parte di esse nella necessità di cessare o di modificare la loro attività nel corso del periodo transitorio, definito dal paragrafo 1 della presente Convenzione, l’Alta Autorità, su domanda dei Governi interessati e nei modi stabiliti qui sotto, dovrà prestare la sua opera allo scopo di mettere la mano d’opera al riparo dagli oneri del riadattamento e di assicurarle un impiego produttivo, e potrà concedere, al alcune aziende, una sovvenzione non rimborsabile.
2. Su domanda dei Governi interessati e nelle condizioni previste dall’articolo 46, l’Alta Autorità parteciperà allo studio delle possibilità di reimpiego della mano d’opera resasi disponibile, nelle imprese esistenti o con la creazione di nuove attività.
3. Essa faciliterà, secondo le modalità previste dall’articolo 54, il finanziamento dei programmi, presentati dal Governo interessato, e da essa approvati, di trasformazione di aziende o di creazione, sia nelle industrie rientranti nella sua giurisdizione, sia, su parere conforme del Consiglio, in tutte le altre industrie, di nuove attività economicamente sane, suscettibili di assicurare un impiego produttivo alla mano d’opera resasi disponibile. Con riserva del parere favorevole del Governo interessato, l’Alta Autorità accorderà di preferenza tali facilitazioni ai programmi proposti dalle aziende costrette a cessare la loro attività a seguito dell’attuazione del mercato comune.
4. L’Alta Autorità concederà una sovvenzione non rimborsabile per i seguenti scopi:
a) contribuire, in caso di chiusura completa o parziale di imprese, ai versamenti di indennità che permettano alla mano d’opera di attendere di essere rioccupata;
b) contribuire, con sussidi alle imprese, ad assicurare il pagamento del loro personale nel caso di collocamento in congedo temporaneo resosi necessario per il loro cambiamento di attività;
c) contribuire all’attribuzione di sussidi ai lavoratori per le spese di nuova sistemazione;
d) contribuire al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.
5. L’Alta Autorità potrà ugualmente concedere una sovvenzione non rimborsabile alle imprese costrette a cessare la loro attività in conseguenza dell’attuazione del mercato comune, a condizione che tale situazione sia imputabile direttamente ed esclusivamente al fatto che il mercato comune sia limitato alle industrie del carbone e dell’acciaio, e che comporti un correlativo aumento della produzione in altre impreso della Comunità. Tale sovvenzione sarà limitata all’ammontare necessario per permettere alle imprese di far fronte ai loro impegni immediatamente esigibili. Le imprese interessate dovranno avanzare qualsiasi domanda per ottenere tale sovvenzione per il tramite del loro Governo. L’Alta Autorità potrà rifiutare ogni sovvenzione a quelle imprese che non abbiano informato il proprio Governo e l’Alta Autorità dello sviluppo di una situazione che le poteva condurre a cessare o modificare la loro attività.
6. L’Alta Autorità condizionerà la concessione di una sovvenzione non rimborsabile, nei modi previsti dai comma 4 e 5 di cui sopra, al versamento, da parte dello Stato interessato, di uno speciale contributo almeno equivalente, salvo deroga autorizzata dal Consiglio a maggioranza di due terzi.
7. Le modalità di finanziamento previste per l’applicazione dell’articolo 56 sono applicabili al presente paragrafo.
8. Il beneficio delle disposizioni del presente paragrafo potrà essere concesso agli interessati, nel corso dei due anni che seguiranno lo spirare del periodo transitorio, per decisione dell’Alta Autorità, presa su parere conforme del Consiglio.