Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Disposizioni transitorie/Parte terza/2
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CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CARBONE
§ 24.
Durante il periodo transitorio, è riconosciuto che sono necessarie misure di salvaguardia per evitare che si effettuino spostamenti di produzione affrettati e pericolosi. Tali misure di salvaguardia dovranno tener conto delle situazioni esistenti al momento dell’instaurazione del mercato comune.
D’altra parte, qualora sembrasse che, in una o più regioni, rischino di prodursi aumenti di prezzi, di ampiezza e rapidità pericolose, dovranno essere adottate delle precauzioni per evitare che ciò si verifichi.
Per far fronte a tali problemi, l’Alta Autorità autorizzerà durante il periodo transitorio, in quanto necessario è sotto il suo controllo:
a) l’applicazione di sistemi previsti dall’articolo 60, paragrafo 2, comma b, nonchè di prezzi di zona nei casi non previsti dal Capitolo V del Titolo III;
b) il mantenimento o la costituzione di casse o sistemi nazionali di compensazione, alimentati con prelevamento sulla produzione nazionale, senza pregiudizio delle risorse eccezionali previste appresso.
§ 25.
Sulla produzione del carbone dei Paesi in cui i costi di estrazione medi sono inferiori alla media ponderata di quelli della Comunità, l’Alta Autorità istituirà un prelievo di perequazione, per tonnellata mercantile, rappresentante una percentuale uniforme dell’introito dei produttori.
Il limite massimo della quota del prelievo di perequazione sarà di 1,5 % del suddetto introito per il primo anno di funzionamento del mercato comune, e la quota sarà ridotta del 20 % regolarmente ogni anno rispetto al limite iniziale.
Tenuto conto dei bisogni da essa riconosciuti conformemente ai successivi paragrafi 26 e 27 ed escludendo gli aggravi speciali risultanti eventualmente da esportazioni verso Paesi terzi, l’Alta Autorità determinerà periodicamente del prelievo effettivo e delle sovvenzioni governative che vi saranno associate in conformità alle seguenti norme:
1° nei limiti della quota sopra definita, essa calcolerà l’ammontare del prelievo effettivo di modo che le sovvenzioni governative effettivamente versate siano almeno uguali a questo prelievo;
2° essa fisserà l’ammontare massimo autorizzato delle sovvenzioni governative, restando inteso che:
— la concessione di tali sovvenzioni fino alla concorrenza di detto ammontare è per i Governi una facoltà e non un obbligo;
— l’aiuto ricevuto dall’esterno non può, in alcun caso, sorpassare l’ammontare della sovvenzione effettivamente versata.
Gli aggravi supplementari risultanti dalle esportazioni verso paesi terzi non entreranno nè nel calcolo dei versamenti di perequazione necessari, nè nella valutazione delle sovvenzioni che controbilanciano tale prelevamento.
BELGIO
§ 26.
1. È riconosciuto che la produzione carbonifera netta del Belgio:
— non deve sopportare, ogni anno, in rapporto all’anno precedente, una riduzione superiore al 3 % se la produzione totale della Comunità è costante o accresciuta in rapporto all’anno precedente;
— non deve essere inferiore alla produzione dell’anno precedente, diminuita del 3 %: la cifra così ottenuta sarà soggetta però al coefficiente di riduzione cui sarà soggetta la produzione totale della Comunità, in rapporto all’anno precedente.[1]
L’Alta Autorità, responsabile dell’approvvigionamento regolare e stabile della Comunità, stabilisce i programmi a lungo termine di produzione e di vendita e, previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, rivolge al Governo belga, fin quando sussista l’isolamento del mercato belga contemplato dal precedente comma 3, una raccomandazione sugli spostamenti della produzione da essa riconosciuti possibili sulla base dei programmi in tal modo stabiliti. Il Governo belga decide, d’accordo con l’Alta Autorità, le disposizioni da prendere per rendere effettivi gli spostamenti eventuali di produzione nei limiti sopra specificati.
2. La perequazione è destinata, dall’inizio del periodo transitorio:
a) a pennettere di avvicinare ai prezzi del mercato comune per l’insieme dei consumatori di carbone belga sul mercato comune, i prezzi di questo carbone, in una misura che li riduca all’incirca ai costi di produzione prevedibili alla fine del periodo transitorio. Il listino stabilito su tali basi non può essere variato senza il consenso dell’Alta Autorità;
b) a evitare che alla siderurgia belga sia impedito per effetto del regime speciale del carbone belga, di integrarsi nel mercato comune dell’acciaio e, quindi, di abbassare i suoi prezzi al livello praticato su tale mercato.
L’Alta Autorità fisserà periodicamente l’ammontare del compenso addizionale, per il carbone belga consegnato alla siderurgia belga, che essa riconosca necessario a questo scopo, tenuto conto di tutti gli elementi di esercizio di tale industria, ponendo attenzione a che tale compensazione non possa avere per effetto di arrecare danno alle industrie siderurgiche vicine. Inoltre, tenuto conto delle disposizioni del comma a) di cui sopra, tale compensazione non dovrà in alcun caso portare ad una riduzione del prezzo del coke utilizzato dalla siderurgia belga al di sotto del prezzo di consegna che essa potrebbe ottenere qualora fosse effettivamente approvvigionata con coke della Ruhr;
c) ad accordare alle esportazioni di carbone belga nel mercato comune riconosciute necessarie dall’Alta Autorità, tenuto conto dei programmi di produzione e di fabbisogno della Comunità, un compenso addizionale corrispondente all’80 % della differenza constatata dall’Alta Autorità tra i prezzi di partenza, maggiorati delle spese di trasporto fino ai luoghi di destino, del carbone belga e del carbone degli altri Paesi della Comunità.
3. Il Governo belga potrà, in deroga alle disposizioni del paragrafo 9 della presente Convenzione, mantenere o istituire, sotto controllo dell’Alta Autorità, sistemi che consentano di isolare il mercato belga dal mercato comune.
Le importazioni di carbone provenienti da paesi terzi saranno sottoposte all’approvazione dell’Alta Autorità.
Tale regime particolare terminerà come detto appresso.
4. Il Governo belga si impegna ad eliminare, non oltre il termine del periodo transitorio, i sistemi di isolamento del mercato belga del carbone indicati dal comma 3 sopra indicato. L’Alta Autorità potrà, dopo consultazione col Comitato Consultivo e su parere conformo del Consiglio, accordare al Governo belga, per due volte, un termine addizionale di un anno, qualora giudichi che circostanze eccezionali, attualmente imprevedibili, rendano necessaria tale disposizione.
L’integrazione così prevista si attuerà dopo consultazione tra il Governo belga e l’Alta Autorità che determineranno i mezzi e le modalità adatte per realizzarla; le modalità potranno comportare, per il Governo belga, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo c) dell’articolo 4, la facoltà di accordare sovvenzioni corrispondenti ai costi di sfruttamento addizionali risultanti dalle condizioni naturali dei giacimenti e tenendo conto degli aggravi eventualmente risultanti dagli squilibri manifesti che appesantissero tali costi di sfruttamento. Le modalità di concessione delle sovvenzioni e il loro ammontare massimo saranno sottoposti all’approvazione dell’Alta Autorità, che dovrà curare che l’ammontare massimo delle sovvenzioni e il tonnellaggio sovvenzionato siano ridotti il più rapidamente possibile, tenuto conto delle facilità di riadattamento e dell’estensione del mercato comune ad altri prodotti oltre il carbone e l’acciaio, ed evitando che la importanza delle eventuali riduzioni di produzione provochi fondamentali turbamenti nella economia belga.
L’Alta Autorità dovrà sottomettere ogni due anni all’approvazione del Consiglio proposte sul tonnellaggio suscettibile di essere sovvenzionato.
ITALIA
§ 27.
1. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 25 sopra riportato sarà accordato alle miniere del Sulcis per permettere loro, in attesa del completamento dei lavori d’impianto in corso, di affrontare la concorrenza del mercato comune: l’Alta Autorità determinerà periodicamente l’ammontare degli aiuti necessari, ma l’aiuto estero non potrà durare più di due anni.
2. Tenendo conto della situazione particolare delle cokerie italiane, l’Alta Autorità ha la facoltà di autorizzare, nella misura necessaria, il Governo italiano a mantenere, durante il periodo transitorio indicato nel paragrafo 1 della presente Convenzione, dazi doganali sul coke proveniente da altri Stati membri; tali dazi non possono essere superiori, nel corso del primo anno di detto periodo, a quelli che risultano dal decreto presidenziale n. 442 del 7 luglio 1950; tale quota sarà ridotta del 10 % per il secondo anno, del 25 % per il terzo anno, del 45 % per il quarto anno e del 70 % per il quinto anno, per arrivare alla soppressione completa di tali dazi alla fine del periodo transitorio.
FRANCIA
§ 28.
1. È riconosciuto che la produzione carbonifera delle miniere francesi:
— non deve subire, ogni anno, rispetto all’anno precedente, una riduzione superiore a un milione di tonnellate, se la produzione totale della Comunità è costante o aumentata rispetto all’anno precedente;
— oppure non deve essere inferiore alla produzione dell’anno precedente, diminuita di un milione di tonnellate; la cifra così ottenuta è soggetta al coefficiente di riduzione cui sia soggetta la produzione totale della Comunità rispetto all’anno precedente.
2. Allo scopo di assicurare che gli spostamenti di produzione siano mantenuti entro i limiti anzidetti, i mezzi di azione previsti dal paragrafo 24 potranno essere rafforzati da mezzi eccezionali ricavati da un prelevamento speciale stabilito dall’Alta Autorità sull’aumento delle consegne nette di altri produttori di carbone, quali risultano dalle statistiche doganali francesi, nella misura in cui questo aumento rappresenta uno spostamento della produzione.
In conseguenza, per la determinazione di tale prelievo saranno presi in considerazione i quantitativi rappresentanti le eccedenze delle consegne nette realizzate nel corso di ciascun periodo rispetto a quelle del 1950, nel limite della diminuzione constatata nella produzione carbonifera delle miniere francesi, rispetto a quella del 1950, decurtata essa stessa, eventualmente, dello stesso coefficiente di riduzione applicato alla produzione totale della Comunità. Tale speciale prelevamento corrisponderà al massimo al 10 % dell’entrata dei produttori sui quantitativi considerati e sarà utilizzato, d’accordo con l’Alta Autorità, per ridurre, nelle zone in cui sia opportuno il prezzo di certi carboni prodotti dalle miniere francesi.
Note
- ↑ Esempio: nel 1952 la produzione totale della Comunità sia di 250 milioni di tonn. e quella del Belgio di 30 milioni di tonn. Nel 1953 se la produzionte totale della Comunità fosse di 225 milioni di tonn., vale a dire con un coefficiente di riduzione di 0,9, la produzione belga nel 1952 non dovrebbe essere inferiore a milioni di tonn.
Questa riduzione di produzione corrisponde per 900.000 tonn. ad una variazione permanente, e, per il saldo, ovvero 2.910.000 toni, a una riduzione di congiuntura.