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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Disposizioni transitorie/Parte terza/3

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Parte terza - Capitolo III. — Disposizioni particolari per l'in­dustria dell'acciaio

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CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER L’INDUSTRIA DELL’ACCIAIO


§ 29.

1. Durante il periodo transitorio è riconosciuto che possono essere necessarie alcune misure di salvaguardia particolare, per quanto concerne l’industria dell’acciaio, onde evitare che gli spostamenti di produzione derivanti dall’istituzione del mercato comune finiscano per mettere in difficoltà talune aziende che sarebbero in condizioni, dopo l’adattamento previsto dal paragrafo 1 della presente Convenzione, di sostenere la concorrenza o di spostare una mano d’opera più numerosa di quella che può beneficiare delle disposizioni del paragrafo 23. L’Alta Autorità, nella misura in cui riconoscerà che non possono essere applicate le disposizioni del Trattato, in particolare quelle degli articoli 57, 58, 59 e 60, paragrafo 2, comma b), è autorizzata, ricorrendo ai mezzi di azione definiti in appresso nell’ordine di preferenza che risulta dall’ordine nel quale essi sono enunciati, a:

a) limitare, previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, in modo diretto o indiretto, l’aumento delle consegne da una delle regioni ad un’altra del mercato comune;

b) usare, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio tanto sull’opportunità come sulle modalità di tali misure, i mezzi d’intervento [p. 192 modifica]previsti dall’articolo 61, comma b) senza che, in deroga a detto articolo, sia richiesta a tale effetto l’esistenza o l’imminenza di una crisi manifesta;

c) stabilire, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, un regime di quote di produzione, che non potrà però intaccare la produzione destinata all’esportazione;

d) autorizzare, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, uno Stato membro ad applicare le misure previste dal paragrafo 15, comma 6, nei modi stabiliti da detto comma.

2. Per l’applicazione delle disposizioni anzidette l’Alta Autorità, nel corso del periodo preparatorio definito al paragrafo 1 della presente Convenzione, e in consultazione con le Associazioni dei produttori, col Comitato Consultivo e col Consiglio, dovrà stabilire i criteri tecnici di applicazione delle misure di salvaguardia sopra citate.

3. Se, durante una parte del periodo transitorio, non si sono potuti attuare l’adattamento o le necessarie trasformazioni delle condizioni di produzione, sia per stato di penuria, sia per insufficienza delle risorse finanziarie che le imprese abbiano potuto ricavare dal loro funzionamento o che abbiano potuto esser messe a loro disposizione, sia per circostanze eccezionali e attualmente imprevedibili, le disposizioni del presente paragrafo, al termine del periodo transitorio, dopo parere del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, potranno essere applicate, per un periodo di tempo complementare uguale, al massimo, al tempo durante il quale si sia manifestata la situazione sopra citata, e comunque per non più di due anni. [p. 193 modifica]

ITALIA

§ 30.

1. Tenuto conto della situazione particolare della siderurgia italiana, l’Alta Autorità ha facoltà di autorizzare il Governo italiano, nella misura necessaria, a mantenere, durante il periodo transitorio definito dal paragrafo 1 della presente Convenzione, sui prodotti siderurgici provenienti da altri Stati membri, dei diritti doganali che non potranno però essere superiori, nel corso del primo anno di detto periodo, a quelli che risultano dalla Convenzione di Annecy del 10 ottobre 1949; tale limite sarà ridotto del 10 % nel secondo anno, del 25 % nel terzo, del 45 % nel quarto, del 70 % nel quinto, per raggiungere la completa soppressione di tali dazi alla fine del periodo transitorio.

2. I prezzi praticati dalle imprese per le vendite di acciaio sul mercato italiano, ragguagliati al loro equivalente in partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non potranno essere inferiori ai prezzi previsti dal suddetto listino per transazioni analoghe, salvo autorizzazione concessa dall’Alta Autorità in accordo col Governo italiano, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 2 b) ultimo comma.

LUSSEMBURGO

§ 31.

Nell’applicare le misure di salvaguardia contemplate dal paragrafo 29 del presente Capitolo, l’Alta Autorità dovrà tener conto dell’importanza tutta particolare della siderurgia nella economia generale del Lussemburgo e della [p. 194 modifica]necessità di evitare gravi perturbazioni nelle condizioni speciali di sbocco della produzione siderurgica lussemburghese, quali sono risultate per quest’ultima dalla Unione economica belgo-lussemburghese.

In mancanza di altre misure, l’Alta Autorità potrà, se necessario, ricorrere ai fondi di cui essa dispone a norma dell’articolo 49 del presente Trattato entro il limite delle eventuali ripercussioni sulla siderurgia lussemburghese delle disposizioni previste dal paragrafo 26 della presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951.