Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Privilegi
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PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ
DELLA COMUNITÀ
Le Alte Parti Contraenti:
Considerando che, ai termini dell’articolo 76 del Trattato, la Comunità gode sul territorio degli Stati membri dell’immunità e dei privilegi necessari ad adempiere i propri compiti secondo le condizioni previste al protocollo annesso,
Convengono quanto segue:
CAPITOLO I
BENI, CAPITALI ED AVERI
Articolo 1
I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcuna misura di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte.
Articolo 2
Gli archivi della Comunità sono inviolabili.
Articolo 3
La Comunità può detenere divise di qualsiasi genere e aver conti in qualsiasi valuta.
Articolo 4
La Comunità, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti:
a) da qualsiasi imposta indiretta; tuttavia la Comunità non richiederà l’esonero dalle imposte, dalle tasse e dai diritti che costituiscono la semplice remunerazione di servizi di utilità pubblica;
b) da tutti i diritti di dogana, divieti e restrizioni d’importazione e d’esportazione, nei riguardi delle merci destinate al proprio uso ufficiale; le merci in tal modo importate in franchigia non saranno vendute nel territorio del Paese nel quale esse siano state introdotte, salvo che nei modi ammessi dal Governo di tale Paese;
c) da qualsiasi diritto doganale e da tutte le proibizioni e restrizioni d’importazione e d’esportazione nei riguardi delle sue pubblicazioni.
CAPITOLO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
Gli organi della Comunità beneficiano, sul territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, del trattamento accordato da tale Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali degli organi della Comunità non possono essere censurate.
Articolo 6
Il Presidente dell’Alta Autorità rilascia dei lasciapassare ai membri dell’Alta Autorità e ai funzionari superiori degli organi della comunità. Tali lasciapassare saranno riconosciuti come titoli di viaggio validi da parte delle autorità degli Stati membri.
CAPITOLO III
MEMBRI DELL’ASSEMBLEA
Articolo 7
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o d’altro ordine è posta al libero movimento dei membri dell’Assemblea che si recano nel luogo di riunione dell’Assemblea o ne ritornano.
Ai membri dell’Assemblea sono accordati in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal loro Governo, le stesse facilitazioni riconosciute agli alti funzionari in viaggio all’estero in missione ufficiale temporanea;
b) dal Governo degli altri Stati membri, le stesse facilitazioni riconosciute ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Articolo 8
I membri dell’Assemblea non possono essere ricercati o perseguiti a causa delle opinioni o dei voti emessi da essi nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per tutta la durata delle sessioni dell’Assemblea, i membri di questa beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Governo del loro Paese;
b) sul territorio di qualsiasi altri Stato membro, dell’esenzione da tutte le misure di detenzione e da qualsiasi procedimento giudiziario.
L’immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell’Assemblea o ne ritornano. Essa non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre porre ostacolo al diritto dell’Assemblea di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
CAPITOLO IV
RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO
Articolo 10
I rappresentanti nel Consiglio e le persone che li accompagnano a titolo ufficiale godono durante l’esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunità d’uso.
CAPITOLO V
MEMBRI DELL ALTA AUTORITÀ E FUNZIONARI DEGLI ORGANI DELLA COMUNITÀ
Articolo 11
Sul territorio di ciascuno degli Stati membri, e qualunque sia la loro nazionalità, i membri dell’Alta Autorità e i funzionari della Comunità:
a) godono, con riserva delle disposizioni dell’articolo 40, comma 2, del Trattato, delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale, ivi compresi i loro scritti e le loro parole; essi continuano a beneficiare di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) sono esonerati da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti loro versati dalla Comunità;
c) non sono sottoposti, sia essi, sia i loro congiunti e i membri della famiglia viventi a carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
d) godono del diritto di importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti in occasione della prima assunzione delle loro funzioni nel Paese interessato, e di riesportarli in franchigia verso i loro Paesi di domicilio alla cessazione delle loro funzioni.
Articolo 12
Il Presidente dell’Alta Autorità fissa le categorie di funzionari alle quali si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni del presente capitolo. Ne sottopone la lista al Consiglio e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti gli Stati membri. I nomi dei funzionari compresi in tali categorie sono communicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.
Articolo 13
I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordate ai membri dell’Alta Autorità e ai funzionari degli organi della Comunità esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Il Presidente dell’Alta Autorità è tenuto a togliere l’immunità accordata ad un funzionario ogni qualvolta ritenga che la revoca di tale immunità non sia contraria agli interessi della Comunità.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 14
L’Alta Autorità può concludere con uno o più Stati membri accordi complementari per l’esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo.
Articolo 15
I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati ai giudici, al cancelliere e al personale della Corto sono regolati dallo Statuto di questa.
Articolo 16
Qualsiasi contestazione riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo sarà sottoposta alla Corte.
Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951. |