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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Privilegi

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Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità

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Allegati - 3 Statuto
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PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ
DELLA COMUNITÀ

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Le Alte Parti Contraenti:


Considerando che, ai termini dell’articolo 76 del Trattato, la Comunità gode sul territorio degli Stati membri dell’immunità e dei privilegi necessari ad adempiere i propri compiti secondo le condizioni previste al protocollo annesso,


Convengono quanto segue:

CAPITOLO I

BENI, CAPITALI ED AVERI


Articolo 1

I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcuna misura di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte.

Articolo 2

Gli archivi della Comunità sono inviolabili. [p. 112 modifica]

Articolo 3

La Comunità può detenere divise di qualsiasi genere e aver conti in qualsiasi valuta.

Articolo 4

La Comunità, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti:

a) da qualsiasi imposta indiretta; tuttavia la Comunità non richiederà l’esonero dalle imposte, dalle tasse e dai diritti che costituiscono la semplice remunerazione di servizi di utilità pubblica;

b) da tutti i diritti di dogana, divieti e restrizioni d’importazione e d’esportazione, nei riguardi delle merci destinate al proprio uso ufficiale; le merci in tal modo importate in franchigia non saranno vendute nel territorio del Paese nel quale esse siano state introdotte, salvo che nei modi ammessi dal Governo di tale Paese;

c) da qualsiasi diritto doganale e da tutte le proibizioni e restrizioni d’importazione e d’esportazione nei riguardi delle sue pubblicazioni. [p. 113 modifica]

CAPITOLO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE


Articolo 5

Gli organi della Comunità beneficiano, sul territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, del trattamento accordato da tale Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali degli organi della Comunità non possono essere censurate.

Articolo 6

Il Presidente dell’Alta Autorità rilascia dei lasciapassare ai membri dell’Alta Autorità e ai funzionari superiori degli organi della comunità. Tali lasciapassare saranno riconosciuti come titoli di viaggio validi da parte delle autorità degli Stati membri.

CAPITOLO III

MEMBRI DELL’ASSEMBLEA

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o d’altro ordine è posta al libero movimento dei membri dell’Assem[p. 114 modifica]blea che si recano nel luogo di riunione dell’Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell’Assemblea sono accordati in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal loro Governo, le stesse facilitazioni riconosciute agli alti funzionari in viaggio all’estero in missione ufficiale temporanea;

b) dal Governo degli altri Stati membri, le stesse facilitazioni riconosciute ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri dell’Assemblea non possono essere ricercati o perseguiti a causa delle opinioni o dei voti emessi da essi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per tutta la durata delle sessioni dell’Assemblea, i membri di questa beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Governo del loro Paese;

b) sul territorio di qualsiasi altri Stato membro, dell’esenzione da tutte le misure di detenzione e da qualsiasi procedimento giudiziario.

L’immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell’Assemblea o ne ritornano. Essa [p. 115 modifica]non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre porre ostacolo al diritto dell’Assemblea di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPITOLO IV

RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO


Articolo 10

I rappresentanti nel Consiglio e le persone che li accompagnano a titolo ufficiale godono durante l’esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunità d’uso.

CAPITOLO V

MEMBRI DELL ALTA AUTORITÀ E FUNZIONARI DEGLI ORGANI DELLA COMUNITÀ


Articolo 11

Sul territorio di ciascuno degli Stati membri, e qualunque sia la loro nazionalità, i membri dell’Alta Autorità e i funzionari della Comunità:

a) godono, con riserva delle disposizioni dell’articolo 40, comma 2, del Trattato, delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale, ivi compresi i loro [p. 116 modifica]scritti e le loro parole; essi continuano a beneficiare di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b) sono esonerati da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti loro versati dalla Comunità;

c) non sono sottoposti, sia essi, sia i loro congiunti e i membri della famiglia viventi a carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

d) godono del diritto di importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti in occasione della prima assunzione delle loro funzioni nel Paese interessato, e di riesportarli in franchigia verso i loro Paesi di domicilio alla cessazione delle loro funzioni.

Articolo 12

Il Presidente dell’Alta Autorità fissa le categorie di funzionari alle quali si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni del presente capitolo. Ne sottopone la lista al Consiglio e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti gli Stati membri. I nomi dei funzionari compresi in tali categorie sono communicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.

Articolo 13

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordate ai membri dell’Alta Autorità e ai funzionari degli organi della Comunità esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.

Il Presidente dell’Alta Autorità è tenuto a togliere l’immunità accordata ad un funzionario ogni qualvolta ritenga che la revoca di tale immunità non sia contraria agli interessi della Comunità. [p. 117 modifica]

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 14

L’Alta Autorità può concludere con uno o più Stati membri accordi complementari per l’esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 15

I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati ai giudici, al cancelliere e al personale della Corto sono regolati dallo Statuto di questa.

Articolo 16

Qualsiasi contestazione riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo sarà sottoposta alla Corte.

Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951.