Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Statuto/1
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CAPO I
STATUTO DEI GIUDICI
GIURAMENTO
Articolo 2
Ogni giudice, prima di entrare in funzione, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare le proprie funzioni in completa imparzialità e in perfetta coscienza e di non divulgare nulla sul segreto delle deliberazioni.
PRIVILEGI ED IMMUNITÀ
Articolo 3
I giudici godono dell’immunità di giurisdizione. Per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale, ivi compresi loro parole e i loro scritti, essi continuano a beneficiare dell’immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.
La Corte, in seduta plenaria, può togliere l’immunità.
Nel caso in cui, tolta l’immunità, un’azione penale sia iniziata contro un giudice, questi è giudicabile, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall’organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
I giudici, senza distinzione di nazionalità, beneficiano, inoltre, sul territorio di ciascuno Stato membro, dei privilegi enumerati ai comma b, c e d dell’articolo 11 del Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità.
INCOMPATIBILITÀ
Articolo 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Non possono inoltre, salvo deroga accordata a titolo eccezionale dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi, esercitare alcuna attività professionale, rimunerata o no.
Essi non possono acquistare o conservare, direttamente o indirettamente, alcun interesse negli affari concernenti il carbone e l’acciaio durante l’esercizio delle loro funzioni e per un periodo di tre anni a datare dalla cessazione di dette funzioni.
DIRITTI PECUNIARI
Articolo 5
Le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei giudici sono stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione prevista dall’articolo 78, paragrafo 3, del Trattato.
CESSAZIONI DELLE FUNZIONI
Articolo 6
All’infuori dei rinnovi periodici, le funzioni dei giudici terminano individualmente per decesso o dimissioni.
Nel caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni sarà diretta al Presidente della Corte per essere trasmessa al Presidente del Consiglio. Quest’ultima notifica dà luogo alla vacanza del seggio.
Ad esclusione dei casi in cui abbia applicazione il seguente articolo 7, qualsiasi giudice resta in carica sino all’entrata in funzione del suo successore.
Articolo 7
I giudici possono essere esonerati dalle loro funzioni soltanto se, a giudizio unanime degli altri giudici, essi non rispondono più alle condizioni richieste.
Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell’Alta Autorità e il Presidente dell’Assemblea ne sono informati dal Cancelliere.
Tale comunicazione dà luogo alla vacanza di seggio.
Articolo 8
Il giudice nominato in sostituzione di un altro il cui mandato non è terminato cessa allo scadere del mandato del suo predecessore.