Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Statuto/2
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CAPO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 9
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere sono tenuti a risiedere nella sede della Corte.
Articolo 10
La Corte è assistita da due avvocati generali e da un cancelliere.
AVVOCATI GENERALI
Articolo 11
L’avvocato generale ha per compito di presentare pubblicamente, in tutta imparzialità e indipendenza, conclu- sioni orali e motivate sugli affari sottoposti alla Corte, allo scopo di assistere quest’ultima nell’adempimento dei suoi compiti, quali definiti dall’articolo 31 del Trattato.
Articolo 12
Gli avvocati generali sono nominati per sei anni con le stesse modalità dei giudici. Un rinnovamento parziale ha luogo ogni tre anni. È designato a sorte l’avvocato generale la cui nomina è soggetta a rinnovo alla fine del primo periodo di tre anni. Le disposizioni del terzo e quarto comma dell’articolo 32 del Trattato e quelle dell’articolo 6 del presente Statuto sono applicabili agli avvocati generali.
Articolo 13
Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 ed 8 di cui sopra sono applicabili agli avvocati generali.
Gli avvocati generali possono essere esonerati dalle loro funzioni soltanto se non rispondono più alle condizioni richieste. La decisione è presa dal Consiglio deliberante all’unanimità, su parere della Corte.
CANCELLIERE
Articolo 14
Il cancelliere è nominato dalla Corte che ne stabilisce lo statuto, tenuto conto delle disposizioni del seguente articolo 15. Egli presta giuramento dinanzi la Corte di esercitare le proprie funzioni in completa imparzialità e in tutta coscienza e di non divulgare nulla sul segreto delle deliberazioni.
Le disposizioni degli articoli 11 e 13 del Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità sono applicabili al cancelliere; le attribuzioni conferite da detti articoli al Presidente dell’Alta Autorità sono esercitate però dal Presidente della Corte.
Articolo 15
Lo stipendio, le indennità e le pensioni del cancelliere sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione prevista dall’articolo 78, paragrafo 3 del Trattato.
PERSONALE DELLA CORTE
Articolo 16
Alla Corte sono addetti funzionari o impiegati allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l’autorità del Presidente. Il loro statuto è stabilito dalla Corte. Uno di essi viene designato dalla Corte per assicurare la supplenza del cancelliere in caso di impedimento.
In caso di necessità e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di procedura previsto dall’articolo 44 di cui appresso, possono essere chiamati a partecipare all’istruzione degli affari di cui è investita la Corte e a collaborare con il giudice relatore, dei relatori aggiunti che abbiano i titoli occorrenti. Il loro statuto è stabilito dal Consiglio su proposta della Corte. Essi sono nominati dal Consiglio.
Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità, sono applicabili ai funzionari e impiegati della Corte, come pure ai relatori aggiunti; le attribuzioni conferite da detti articoli al Presidente dell’Alta Autorità sono esercitate però dal Presidente della Corte.
FUNZIONAMENTO DELLA CORTE
Articolo 17
La Corte rimane in funzione in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è stabilita dalla Corte, sotto riserva delle necessità di servizio.
FORMAZIONE DELLA CORTE
Articolo 18
La Corte si riunisce in seduta plenaria. Tuttavia essa può creare nel proprio seno due sezioni formate ciascuna di tre giudici, allo scopo sia di procedere a certe misure di istruttoria, sia di giudicare determinate categorie di questioni, nei modi previsti da un regolamento che essa redige a tale effetto.
La Corte può riunirsi validamente solo in numero dispari. Le deliberazioni della Corte in seduta plenaria sono valide se 5 giudici sono presenti. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da 3 giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici che compongono la sezione, si può ricorrere ad un giudice che faccia parte dell’altra sezione nei modi che saranno determinati dal regolamento previsto qui sopra.
I ricorsi proposti dagli Stati o dal Consiglio dovranno, in ogni caso, essere giudicati in seduta plenaria.
NORME PARTICOLARI
Articolo 19
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla decisione di qualsiasi questione nella quale essi siano anteriormente intervenuti come agenti, consiglieri o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un Tribunale, di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo.
Se, per un motivo speciale, un giudice o un avvocato generale ritiene di non poter partecipare al giudizio o all’esame di una data questione, esso ne informa il Presidente. Nel caso in cui il Presidente ritenga che un giudice o un avvocato generale ’non debba, per un motivo speciale, partecipare alle sedute o esprimere le conclusioni circa una data questione, ne avverte l’interessato.
In caso di difficoltà nell’applicazione del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non può invocare sia la nazionalità di un giudice, sia l’assenza, in seno alla Corte o ad una della sue sezioni, di un giudice della propria nazionalità per richiedere di modificare la composizione della Corte o di una della sue sezioni.