Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Statuto/3
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CAPO III
PROCEDURA
RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELLE PARTI
Articolo 20
Tanto gli Stati che gli organi della Comunità sono rappresentati avanti la Corte da agenti nominati per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un avvocato iscritto ad un ordine di uno degli Stati membri.
Le imprese e qualsiasi altra persona fisica o giuridica devono essere assistite da un avvocato iscritto ad un ordine di uno Stato membro.
Gli agenti e gli avvocati che compaiono dinanzi alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessari all’esercizio indipendente delle loro funzioni, nei modi che saranno determinati da un regolamento stabilito dalla Corte e sottoposto all’approvazione del Consiglio.
La Corte gode, nei rispetti degli avvocati che si presentano dinanzi ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle Corti ed ai Tribunali, nei modi che saranno determinati dallo stesso regolamento.
Il professori appartenenti a Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono dinanzi alla Corte dei diritti riconosciuti dal presente articolo agli avvocati.
FASI DELLA PROCEDURA
Articolo 21
La procedura avanti la Corte comprende due fasi: una scritta, l’altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonchè agli organi della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle richieste, memorie, difese ed osservazioni, ed eventualmente delle repliche, nonchè di tutti gli allegati e i documenti a sostegno ovvero di copie certificate conformi.
Le comunicazioni avvengono a cura del cancelliere nell’ordine e nei termini di tempo stabiliti dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura del rapporto presentato dal giudice relatore, nonchè l’audizione, da parte della Corte, dei testimoni, esperti, agenti e avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale.
RICHIESTA
Articolo 22
La Corte viene investita con richiesta indirizzata al cancelliere. La richiesta deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio della parte e della qualità del firmatario, l’oggetto del litigio, le conclusioni e una esposizione sommaria dei motivi invocati.
Essa dev’essere accompagnata, quando ne sia il caso, dalla decisione di cui è richiesto l’annullamento o, in caso di ricorso contro una decisione implicita, da un documento attestante la data di deposito della domanda. Se tali documenti non sono stati uniti alla richiesta, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che alcuna preclusione possa essere opposta nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo la scadenza del termine di ricorso.
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 23
Quando è proposto ricorso contro una decisione presa da uno degli organi della Comunità, tale organo à tenuto a trasmettere alla Corte tutti i documenti relativi alla questione portata dinanzi ad essa.
PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE
Articolo 24
La Corte può richiedere alle parti, ai loro rappresentanti o agenti, come pure ai Governi degli Stati membri, di produrre tutti i documenti e di fornire tutte le informazioni che essa ritiene desiderabili. In caso di rifiuto essa ne prende atto.
Articolo 25
PUBBLICITÀ DELL’UDIENZA
Articolo 26
Le udienze sono pubbliche, a meno che sia stato diversamente deciso dalla Corte per motivi gravi.
VERBALI
Articolo 27
Di ogni udienza viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
UDIENZE
Articolo 28
I testimoni possono essere uditi nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura. Essi possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento. Nel corso dei dibattiti, la Corte può parimente interrogare gli esperti e le persone che siano stati incaricati di una inchiesta, come pure le parti stesse; tuttavia queste ultime non possono intervenire che per mezzo del loro rappresentante o del loro avvocato.
Quando sia accertato che un testimonio o un esperto ha dissimulato o contraffatto la realtà dei fatti sui quali ha deposto o è stato interrogato dalla Corte, questa è autorizzata ad informare di tale mancanza il Ministro della Giustizia dello Stato al quale appartiene il testimonio o l’esperto, perchè vengano applicate nei suoi confronti le sanzioni previste in ciascun caso dalla legge nazionale.
La Corte gode, nei riguardi dei testimoni contumaci, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle Corti e ai Tribunali, nei modi che saranno determinati da un regolamento stabilito dalla Corte e sottoposto all’approvazione del Consiglio.
SEGRETO DELLE DELIBERAZIONI
Articolo 29
Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.
DECISIONI
Articolo 30
Le decisioni sono motivate. Esse recano il nome dei giudici partecipanti ad esse.
Articolo 31
Le decisioni sono firmate dal presidente, dal giudice relatore e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
SPESE
Articolo 32
La Corte delibera sulle spese.
PROCEDURA SOMMARIA
Articolo 33
Il Presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune delle regole contenute nel presente Statuto. Tale procedura sarà determinata dal regolamento di procedura, basandosi su conclusioni che tendano ad ottenere il rinvio previsto dall’articolo 39, comma 2, del Trattato, ad applicare misure provvisorie a norma del 3° comma dello stesso articolo, a sospendere l’esecuzione forzata in conformità all’articolo 92, comma 3.
In caso di impedimento del presidente, questi sarà sostituito da un altro giudice nei modi stabiliti dal regolamento previsto dall’articolo 18 del presente Statuto.
L’ordinanza del presidente o del suo sostituto ha carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la deliberazione della Corte che decide sull’argomento principale.
INTERVENTI
Articolo 34
Le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte possono intervenire nella controversia in questione.
Le conclusioni della richiesta di intervento non possono avere altro oggetto che l’appoggio delle conclusioni di una parte ovvero il loro rigetto.
DECISIONE IN CONTUMACIA
Articolo 35
Quando, in un ricorso di piena giurisdizione, la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la decisione è presa in contumacia nei suoi riguardi. La decisione può essere impugnata nel termine di un mese a dattare dalla sua notifica. Salvo decisione contraria della Corte, la opposizione non sospende l’esecuzione della decisione presa in contumacia.
OPPOSIZIONE DA PARTE DI TERZI
Articolo 36
Le persone fisiche o giuridiche, come pure gli organi della Comunità, possono nei casi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di procedura, fare opposizione di terzo contro le decisioni prese senza che esse siano state citate.
INTERPRETAZIONE
Articolo 37
In caso di difficoltà, sul senso e la portata di una decisione, spetta alla Corte di interpretarla, su richiesta di una parte o di un organo della Comunità che abbia interesse a tal fine.
REVISIONE
Articolo 38
La revisione della decisione non può essere richiesta alla Corte altro che in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della decisione, era sconosciuto alla Corte e alla parte che richiede la revisione.
La procedura di revisione si apre con una decisione della Corte che constata espressamente l’esistenza di un fatto nuovo e gli riconosce i caratteri che consentono l’apertura della revisione, e dichiara per tale motivo accoglibile la richiesta.
Nessuna richiesta di revisione potrà essere formulata dopo la scadenza di un termine di 10 anni a datare dalla decisione.TERMINI
Articolo 39
I ricorsi previsti dagli articoli 36 e 37 del Trattato devono essere proposti entro il termine di un mese previsto dall’ultimo comma dell’articolo 33.
Termini proporzionali alla distanza saranno stabiliti dal regolamento di procedura.
Nessuna decadenza, derivante da scadenza di termini, può essere opposta quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
PRESCRIZIONE
Articolo 40
Le azioni previste dai due primi comma dell’articolo 40 del Trattato si prescrivono in cinque anni a datare dal momento in cui sopravviene il fatto che le origina. La prescrizione si interrompe sia mediante richiesta proposta dinanzi alla Corte, sia mediante domanda che la parte soccombente può preventivamente rivolgere all’organo competente della Comunità. In quest’ultimo caso, la richiesta deve essere proposta nel termine di un mese previsto dall’ultimo comma dell’articolo 33; sono applicabili, se del caso, le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 35.
NORME SPECIALI
RELATIVE ALLE CONTROVERSIE FRA STATI MEMBRI
Articolo 41
Quando una controversia fra Stati membri viene sottoposta alla Corte a norma dell’articolo 89 del Trattato, gli altri Stati membri sono avvertiti senza indugio dal cancelliere dell’oggetto della controversia.
Ciascuno Stato ha diritto di intervenire nel processo.
Le controversie cui si riferisce il presente articolo dovranno essere giudicate dalla Corte in seduta plenaria.
Articolo 42
Se uno Stato interviene nei modi previsti dall’articolo precedente in una questione sottoposta alla Corte, l’interpretazione data dalla decisione è per esso obbligatoria.
RICORSO DI TERZI
Articolo 43
Le decisioni prese dall’Alta Autorità in applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del Trattato devono essere notificate all’acquirente nonchè alle imprese interessate; se la decisione riguarda l’insieme o una categoria importante di imprese, la notifica nei loro riguardi può essere sostituita dalla pubblicazione.
È ammesso ricorso, nei modi dell’articolo 36 del Trattato, da parte di qualsiasi persona cui è stata imposta una penalità in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 5, comma 4.
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
Articolo 44
La Corte stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento contiene tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, integrare il presente Statuto.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Articolo 45
Il Presidente del Consiglio procede, subito dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovo alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all’articolo 32 del Trattato.
Fatto a Parigi il 18 aprile millenovecentocinquantuno.