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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Statuto/3

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Statuto - Capo III – Procedura

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Statuto - 2 Relazioni

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CAPO III

PROCEDURA


RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELLE PARTI

Articolo 20

Tanto gli Stati che gli organi della Comunità sono rappresentati avanti la Corte da agenti nominati per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un avvocato iscritto ad un ordine di uno degli Stati membri.

Le imprese e qualsiasi altra persona fisica o giuridica devono essere assistite da un avvocato iscritto ad un ordine di uno Stato membro.

Gli agenti e gli avvocati che compaiono dinanzi alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessari all’esercizio indipendente delle loro funzioni, nei modi che saranno determinati da un regolamento stabilito dalla Corte e sottoposto all’approvazione del Consiglio.

La Corte gode, nei rispetti degli avvocati che si presentano dinanzi ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle Corti ed ai Tribunali, nei modi che saranno determinati dallo stesso regolamento.

Il professori appartenenti a Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono dinanzi alla Corte dei diritti riconosciuti dal presente articolo agli avvocati. [p. 130 modifica]

FASI DELLA PROCEDURA

Articolo 21

La procedura avanti la Corte comprende due fasi: una scritta, l’altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonchè agli organi della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle richieste, memorie, difese ed osservazioni, ed eventualmente delle repliche, nonchè di tutti gli allegati e i documenti a sostegno ovvero di copie certificate conformi.

Le comunicazioni avvengono a cura del cancelliere nell’ordine e nei termini di tempo stabiliti dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura del rapporto presentato dal giudice relatore, nonchè l’audizione, da parte della Corte, dei testimoni, esperti, agenti e avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale.

RICHIESTA

Articolo 22

La Corte viene investita con richiesta indirizzata al cancelliere. La richiesta deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio della parte e della qualità del firmatario, l’oggetto del litigio, le conclusioni e una esposizione sommaria dei motivi invocati.

Essa dev’essere accompagnata, quando ne sia il caso, dalla decisione di cui è richiesto l’annullamento o, in caso di ricorso contro una decisione implicita, da un documento attestante la data di deposito della domanda. Se tali docu[p. 131 modifica]menti non sono stati uniti alla richiesta, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che alcuna preclusione possa essere opposta nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo la scadenza del termine di ricorso.

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Articolo 23

Quando è proposto ricorso contro una decisione presa da uno degli organi della Comunità, tale organo à tenuto a trasmettere alla Corte tutti i documenti relativi alla questione portata dinanzi ad essa.

PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE

Articolo 24

La Corte può richiedere alle parti, ai loro rappresentanti o agenti, come pure ai Governi degli Stati membri, di produrre tutti i documenti e di fornire tutte le informazioni che essa ritiene desiderabili. In caso di rifiuto essa ne prende atto.

Articolo 25

In qualsiasi momento la Corte può affidare un incarico di inchiesta o una perizia a qualsiasi persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta; a tale scopo essa può compilare un elenco di persone o di organismi ammessi come esperti. [p. 132 modifica]

PUBBLICITÀ DELL’UDIENZA

Articolo 26

Le udienze sono pubbliche, a meno che sia stato diversamente deciso dalla Corte per motivi gravi.

VERBALI

Articolo 27

Di ogni udienza viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

UDIENZE

Articolo 28

I testimoni possono essere uditi nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura. Essi possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento. Nel corso dei dibattiti, la Corte può parimente interrogare gli esperti e le persone che siano stati incaricati di una inchiesta, come pure le parti stesse; tuttavia queste ultime non possono intervenire che per mezzo del loro rappresentante o del loro avvocato.

Quando sia accertato che un testimonio o un esperto ha dissimulato o contraffatto la realtà dei fatti sui quali ha deposto o è stato interrogato dalla Corte, questa è autorizzata ad informare di tale mancanza il Ministro della Giustizia dello Stato al quale appartiene il testimonio o l’esperto, perchè vengano applicate nei suoi confronti le sanzioni previste in ciascun caso dalla legge nazionale.

La Corte gode, nei riguardi dei testimoni contumaci, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle Corti e ai [p. 133 modifica]Tribunali, nei modi che saranno determinati da un regolamento stabilito dalla Corte e sottoposto all’approvazione del Consiglio.

SEGRETO DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 29

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

DECISIONI

Articolo 30

Le decisioni sono motivate. Esse recano il nome dei giudici partecipanti ad esse.

Articolo 31

Le decisioni sono firmate dal presidente, dal giudice relatore e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

SPESE

Articolo 32

La Corte delibera sulle spese.

PROCEDURA SOMMARIA

Articolo 33

Il Presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune delle regole contenute nel presente Statuto. Tale procedura sarà determinata dal regolamento di procedura, [p. 134 modifica]basandosi su conclusioni che tendano ad ottenere il rinvio previsto dall’articolo 39, comma 2, del Trattato, ad applicare misure provvisorie a norma del 3° comma dello stesso articolo, a sospendere l’esecuzione forzata in conformità all’articolo 92, comma 3.

In caso di impedimento del presidente, questi sarà sostituito da un altro giudice nei modi stabiliti dal regolamento previsto dall’articolo 18 del presente Statuto.

L’ordinanza del presidente o del suo sostituto ha carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la deliberazione della Corte che decide sull’argomento principale.

INTERVENTI

Articolo 34

Le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte possono intervenire nella controversia in questione.

Le conclusioni della richiesta di intervento non possono avere altro oggetto che l’appoggio delle conclusioni di una parte ovvero il loro rigetto.

DECISIONE IN CONTUMACIA

Articolo 35

Quando, in un ricorso di piena giurisdizione, la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la decisione è presa in contumacia nei suoi riguardi. La decisione può essere impugnata nel termine di un mese a dattare dalla sua notifica. Salvo decisione contraria della Corte, la opposizione non sospende l’esecuzione della decisione presa in contumacia. [p. 135 modifica]

OPPOSIZIONE DA PARTE DI TERZI

Articolo 36

Le persone fisiche o giuridiche, come pure gli organi della Comunità, possono nei casi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di procedura, fare opposizione di terzo contro le decisioni prese senza che esse siano state citate.

INTERPRETAZIONE

Articolo 37

In caso di difficoltà, sul senso e la portata di una decisione, spetta alla Corte di interpretarla, su richiesta di una parte o di un organo della Comunità che abbia interesse a tal fine.

REVISIONE

Articolo 38

La revisione della decisione non può essere richiesta alla Corte altro che in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della decisione, era sconosciuto alla Corte e alla parte che richiede la revisione.

La procedura di revisione si apre con una decisione della Corte che constata espressamente l’esistenza di un fatto nuovo e gli riconosce i caratteri che consentono l’apertura della revisione, e dichiara per tale motivo accoglibile la richiesta.

Nessuna richiesta di revisione potrà essere formulata dopo la scadenza di un termine di 10 anni a datare dalla decisione. [p. 136 modifica]

TERMINI

Articolo 39

I ricorsi previsti dagli articoli 36 e 37 del Trattato devono essere proposti entro il termine di un mese previsto dall’ultimo comma dell’articolo 33.

Termini proporzionali alla distanza saranno stabiliti dal regolamento di procedura.

Nessuna decadenza, derivante da scadenza di termini, può essere opposta quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

PRESCRIZIONE

Articolo 40

Le azioni previste dai due primi comma dell’articolo 40 del Trattato si prescrivono in cinque anni a datare dal momento in cui sopravviene il fatto che le origina. La prescrizione si interrompe sia mediante richiesta proposta dinanzi alla Corte, sia mediante domanda che la parte soccombente può preventivamente rivolgere all’organo competente della Comunità. In quest’ultimo caso, la richiesta deve essere proposta nel termine di un mese previsto dall’ultimo comma dell’articolo 33; sono applicabili, se del caso, le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 35.

NORME SPECIALI
RELATIVE ALLE CONTROVERSIE FRA STATI MEMBRI

Articolo 41

Quando una controversia fra Stati membri viene sottoposta alla Corte a norma dell’articolo 89 del Trattato, gli [p. 137 modifica]altri Stati membri sono avvertiti senza indugio dal cancelliere dell’oggetto della controversia.

Ciascuno Stato ha diritto di intervenire nel processo.

Le controversie cui si riferisce il presente articolo dovranno essere giudicate dalla Corte in seduta plenaria.

Articolo 42

Se uno Stato interviene nei modi previsti dall’articolo precedente in una questione sottoposta alla Corte, l’interpretazione data dalla decisione è per esso obbligatoria.

RICORSO DI TERZI

Articolo 43

Le decisioni prese dall’Alta Autorità in applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del Trattato devono essere notificate all’acquirente nonchè alle imprese interessate; se la decisione riguarda l’insieme o una categoria importante di imprese, la notifica nei loro riguardi può essere sostituita dalla pubblicazione.

È ammesso ricorso, nei modi dell’articolo 36 del Trattato, da parte di qualsiasi persona cui è stata imposta una penalità in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 5, comma 4.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Articolo 44

La Corte stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento contiene tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, integrare il presente Statuto. [p. 138 modifica]

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 45

Il Presidente del Consiglio procede, subito dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovo alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all’articolo 32 del Trattato.

Fatto a Parigi il 18 aprile millenovecentocinquantuno.