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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo quarto

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Trattato - Titolo quarto — Disposizioni generali

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Titolo terzo - 10 Allegati
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TITOLO QUARTO


Disposizioni generali

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Articolo 76

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari per adempiere ai suoi compiti, nei modi stabiliti da un Protocollo annesso.

Articolo 77

La sede degli organi della Comunità sarà fissata, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri.

Articolo 78

1. L’esercizio finanziario della Comunità decorre dal 1° luglio al 30 giugno.

2. Le spese amministrative della Comunità sono costituite dalle spese dell’Alta Autorità, comprese quelle per il funzionamento del Comitato Consultivo, nonchè da quelle della Corte, del segretariato dell’Assemblea e del segretariato del Consiglio.

3. Ciascun organo della Comunità redige un bilancio preventivo delle proprie spese amministrative, raccolte in articoli e capitoli.

Tuttavia, il numero dei funzionari, le tabelle delle retribuzioni delle indennità e delle pensioni, per quanto non sia stato stabilito da un’altra disposizione del Trattato o di un regolamento di esecuzione, come pure le spese straordinarie, sono preventivamente determinati da una Commissione formata dal Presidente della Corte, dal Presidente del[p. 88 modifica]l’Alta Autorità, dal Presidente dell’Assemblea e dal Presidente del Consiglio. Questa commissione è presieduta dal Presidente della Corte.

I bilanci preventivi sono riuniti in un bilancio preventivo generale comprendente una sezione speciale per le spese di ciascun organo; tale bilancio preventivo generale viene approvato dalla Commissione dei Presidenti prevista dal comma precedente.

L’approvazione del bilancio preventivo generale vale come autorizzazione ed obbligo per l’Alta Autorità di percepire l’ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell’art. 49. L’Alta Autorità pone i fondi previsti per il funzionamento di ciascun organo a disposizione del Presidente competente che può procedere o fare procedere all’impegno o alla liquidazione delle spese.

La Commissione dei Presidenti può autorizzare storni all’interno dei capitoli e da capitolo a capitolo.

4. Il bilancio preventivo generale è incluso nella relazione annua presentata dall’Alta Autorità all’Assemblea a norma dell’articolo 17.

5. Se il funzionamento dell’Alta Autorità o della Corte lo richiede, il rispettivo presidente può presentare alla Commissione dei Presidenti un bilancio preventivo supplementare, sottoposto alle stesse norme del bilancio preventivo generale.

6. Il Consiglio designa per tre anni un Revisore dei conti, il cui mandato è rinnovabile e che esercita le proprie funzioni in completa indipendenza. La funzione del Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione in un organo o in un servizio della Comunità.

II Revisore dei conti è incaricato di fare annualmente una relazione sulla regolarità delle operazioni contabili e della gestione finanziaria dei vari organi. Egli deve redigere [p. 89 modifica]tale relazione al più tardi sei mesi dopo la fine dell’esercizio cui il conto si riferisce e lo inoltra alla Commissione dei Presidenti.

L’Alta Autorità comunica tale relazione all’Assemblea contemporaneamente alla relazione prevista dall’articolo 17.

Articolo 79

Il presente Trattato è applicabile ai territori europei delle Alte Parti Contraenti. Si applica ugualmente ai territori europei di cui uno Stato firmatario assuma i rapporti con l’estero; per quanto riguarda la Sarre, è allegato al presente Trattato uno scambio di lettere fra il Governo della Repubblica Federale tedesca e il Governo della Repubblica francese.

Ciascuna Alta Parte Contraente si impegna ad estendere agli altri Stati membri le disposizioni preferenziali di cui essa beneficia, per il carbone e l’acciaio, nei territori non europei sottoposti alla sua giurisdizione.

Articolo 80

Sono considerate imprese, ai sensi del presente Trattato, quelle che esercitano un’attività produttiva nel campo del carbone e dell’acciaio nell’interno dei territori previsti dall’articolo 79, primo comma e, inoltre, per quanto riguarda gli articoli 65 e 66, nonchè le informazioni richieste per la loro applicazione e i ricorsi basati su di essi, le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un’attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori o all’artigianato.

Articolo 81

Le espressioni «carbone» e «acciaio» sono definite all’allegato 1 unito al presente Trattato. [p. 90 modifica]

Gli elenchi compresi in tale allegato possono essere completati dal Consiglio deliberante all’unanimità.

Articolo 82

L’ammontare degli affari che serve di base per il calcolo delle ammende e delle penalità applicabili alle imprese in forza del presente Trattato è quello che si riferisce ai prodotti sottoposti alla giurisdizione dell’Alta Autorità.

Articolo 83

L’istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il regime di proprietà delle imprese sottoposte alle disposizioni del presente Trattato.

Articolo 84

Nelle disposizioni del presente Trattato, con le parole «il presente Trattato» s’intende indicare le clausole del Trattato e dei suoi allegati, dei Protocolli annessi e della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

Articolo 85

Le misure iniziali e transitorie convenute dalle Alte Parti Contraenti per permettere l’applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono stabilite in una Convenzione allegata.

Articolo 86

Gli Stati membri si impegnano a prendere tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecu[p. 91 modifica]zione degli obblighi risultanti dalle decisioni e dalle raccomandazioni degli organi della Comunità e di facilitare questa nell’adempimento, dei propri compiti.

Gli Stati membri si impegnano ad astenersi da qualsiasi misura incompatibile con l’esistenza del mercato comune contemplato agli articoli 1 e 4.

Essi prendono, nei limiti della loro competenza, tutte le disposizioni utili per assicurare i pagamenti internazionali derivanti dagli scambi di carbone e di acciaio entro il mercato comune e si prestano un mutuo concorso per facilitare tali pagamenti.

Gli agenti dell’Alta Autorità, incaricati di missioni di controllo, dispongono, sul territorio degli Stati Membri e in tutta la misura necessaria al compimento della loro missione, dei diritti e dei poteri devoluti dalla legislazione di detti Stati agli agenti delle amministrazioni fiscali. Le missioni di controllo e la qualità di agenti incaricati di queste sono debitamente notificate allo Stato interessato. Agenti di tale Stato possono, su richiesta di questo o dell’Alta Autorità, assistere gli agenti dell’Alta Autorità nel compimento della loro missione.

Articolo 87

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non avvalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra esse vigenti, allo scopo di sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato a procedure diverse da quelle previste dal Trattato stesso.

Articolo 88

L’Alta Autorità, se ritiene che uno Stato abbia mancato ad uno degli impegni che gli incombono in virtù del presente Trattato, constata detta mancanza con decisione motivata, [p. 92 modifica]dopo avere posto detto Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. Essa assegna allo Stato in causa un termine per provvedere alla esecuzione del suo impegno.

È ammesso ricorso anche di merito da parte di detto Stato avanti la Corte entro un termine di due mesi a datare dalla notifica della decisione.

Se lo Sato non ha provveduto all’esecuzione del suo impegno nel termine fissato dall’Alta Autorità, o, in caso di ricorso, se questo è stato respinto, l’Alta Autorità può, su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi:

a) sospendere il versamento delle somme che essa debba allo Stato in questione in virtù del presente Trattato;

b) prendere o autorizzare gli Stati membri a prendere misure di deroga alle disposizioni dell’art. 4 al fine di correggere gli effetti dell’inadempienza constatata.

Contro le decisioni prese in applicazione dei comma a) e b) è ammesso ricorso anche di merito, entro due mesi a datare dalla loro notifica.

Se le misure previste qui sopra si dimostrano inoperanti, l’Alta Autorità ne riferisce al Consiglio.

Articolo 89

Qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all’applicazione del presento Trattato, che non possa essere regolata mediante un’altra procedura prevista dal presente Trattato, può essore sottoposta alla Corte, su richiesta di uno degli Stati parte nella controversia.

La Corte è parimente competente a decidere qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto del presente Trattato, se tale controversia le viene sottoposta in base ad accordo fra le parti. [p. 93 modifica]

Articolo 90

Se una inadempienza ad un obbligo risultante dal presente Trattato commessa da un’impresa costituisce ugualmente una inadempienza ad un obbligo risultante per essa dalla legislazione dello Stato a cui essa appartiene, e se, in forza di detta legislazione, un procedimento giudiziario o amministrativo è iniziato nei riguardi di tale impresa, lo Stato in questione dovrà avvertire l’Alta Autorità che potrà differire la propria decisione.

Se l’Alta Autorità differisce la propria decisione, essa viene informata dello svolgimento del procedimento e posta in condizione di produrre qualsiasi documento, perizia e testimonianza che vi si riferiscano. Essa sarà egualmente informata della decisione definitiva che sarà adottata e dovrà tener conto di tale decisione nel determinare la sanzione che dovesse eventualmente infliggere.

Articolo 91

Se un’impresa non effettua, entro il termine prescritto, un versamento da essa dovuto all’Alta Autorità in base a una disposizione del presente Trattato o di un regolamento di esecuzione ovvero in base a una sanzione pecuniaria o a una penale inflitta dall’Alta Autorità, sarà lecito a questa di sospendere, Ano a concorrenza dell’ammontare di tale versamento, la corresponsione delle somme che essa stessa dovesse versare a detta impresa.

Articolo 92

Le decisioni dell’Alta Autorità che comportano obblighi pecuniari costituiscono titolo esecutivo.

L’esecuzione forzata nel territorio degli Stati membri viene effettuata per le vie legali vigenti in ciascuno degli [p. 94 modifica]Stati, dopo che sia stata apposta, senza altro controllo che quello della verifica dell’autenticità di tali decisioni, la formula esecutiva in uso nello Stato nel territorio del quale la decisione deve essere eseguita. Si provvede a detta formalità a cura di un ministro designato a tale effetto da ciascun Governo.

L’esecuzione forzata non può essere sospesa che per decisione della Corte.

Articolo 93

L’Alta Autorità assicura tutti gli utili collegamenti con le Nazioni Unite e con l’Organizzazione europea di cooperazione economica e le tiene regolarmente informate dell’attività della Comunità.

Articolo 94

Il collegamento fra gli organi della Comunità ed il Consiglio d’Europa è assicurato nei modi previsti da un Protocollo annesso.

Articolo 95

In tutti i casi non previsti dal presente Trattato nei quali una decisione o una raccomandazione dell’Alta Autorità appare necessaria per attuare, durante il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio e conformemente alle disposizioni dell’art. 5, uno degli obiettivi della Comunità, quali sono definiti dagli articoli 2, 3 e 4, tale decisione o tale raccomandazione può essere presa su parere conforme del Consiglio deliberante all’unanimità e dopo consultazione del Comitato Consultivo.

La stessa decisione o raccomandazione, presa nella stessa forma, stabilisce le sanzioni da applicare. [p. 95 modifica]

Terminato il periodo transitorio previsto dalla Convenzione per le disposizioni transitorie, se impreviste difficoltà nelle modalità di applicazione del presente Trattato, rivelate dall’esperienza, o un cambiamento profondo delle condizioni economiche o tecniche che interessi direttamente il mercato comune del carbone e dell’acciaio, rendono necessario un adattamento delle regole relative all’esercizio da parte dell’Alta Autorità dei poteri che le sono conferiti, appropriate modifiche possono esservi apportate, purchè non pregiudichino le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 o il rapporto dei poteri rispettivamente attribuiti all’Alta Autorità e agli altri organi della Comunità.

Queste modifiche sono proposte di comune accordo dall’Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di cinque sesti dei propri membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a tale esame, la Corte constata la conformità delle proposte con disposizioni del paragrafo precedente, le proposte stesse sono trasmesse all’Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi ed a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l’Assemblea.

Articolo 96

Terminato il periodo transitorio, il Governo di ciascuno Stato membro e l’Alta Autorità potranno proporre emendamenti al presente Trattato. Tali proposte saranno sottoposte al Consiglio. Se esso emette, a maggioranza di due terzi, un parere favorevole alla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, questa viene immediatamente indetta dal presidente del Consiglio, allo scopo di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alle disposizioni del Trattato. [p. 96 modifica]

Tali emendamenti entreranno in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri in conformità alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 97

Il presente Trattato è concluso per la durata di cinquanta anni a datare dalla sua entrata in vigore.

Articolo 98

Qualsiasi Stato europeo può chiedere di aderire al presente Trattato. Esso rivolge la propria domanda al Consiglio, il quale, dopo aver sentito il parere dell’Alta Autorità, delibera all’unanimità e stabilisce, pure all’unanimità, le condizioni di adesione. Quest’ultima ha effetto dal giorno in cui lo strumento di adesione è ricevuto dal Governo depositario del Trattato.

Articolo 99

Il presente Trattato sarà ratificato da tutti gli Stati membri in conformità alle rispettive norme costituzionali; gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Francese.

Esso entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Qualora entro sei mesi dalla firma del presente Trattato non siano stati depositati tutti gli strumenti di ratifica, i Governi degli Stati che abbiano effettuato il deposito si concerteranno sulle misure da prendere. [p. 97 modifica]

Articolo 100

Il presente Trattato, redatto in un solo esemplare, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che ne rimetterà copia certificata conforme, a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato e l’hanno munito del loro sigillo.

Fatto a Parigi,

il 18 aprile millenovecentocinquantuno.