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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo secondo/1

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Titolo secondo - 1 — Dell’Alta Autorità

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Trattato - Titolo secondo Titolo secondo - 2
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CAPITOLO I

DELL’ALTA AUTORITÀ


Articolo 8

L’Alta Autorità ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Trattato nei modi da esso previsti.

Articolo 9

L’Alta Autorità è composta di nove membri nominati per sei anni e scelti in base alla loro competenza generale. [p. 22 modifica]

I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. Il numero dei membri dell’Alta Autorità può essere ridotto con decisione del Consiglio presa all’unanimità.

Solo i cittadini degli Stati membri possono essere membri dell’Alta Autorità.

L’Alta Autorità non può avere più di due membri della stessa nazionalità.

I membri dell’Alta Autorità esercitano le loro funzioni in completa indipendenza, nell’interesse generale della Comunità. Nell’adempimento dei loro doveri non sollecitano nè accettano istruzioni da parte di Governi o di altre organizzazioni. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere sovranazionale delle loro funzioni.

Ogni Stato membro si impegna a rispettare tale carattere sovranazionale e a non cercare di influenzare i membri dell’Alta Autorità nell’esecuzione del loro compito.

I membri dell’Alta Autorità non possono esercitare alcuna attività professionale, rimunerata o meno, nè assumere o conservare, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione in affari attinenti al carbone e all’acciaio durante l’esercizio delle loro funzioni e per un periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione di dette funzioni.

Articolo 10

I Governi degli Stati membri nominano di comune accordo otto membri. Questi procedono alla nomina del nono membro, che viene eletto se raccoglie almeno cinque voti.

I membri così nominati restano in funzione durante un periodo di sei anni a decorrere dalla data d’instaurazione del mercato comune. [p. 23 modifica]

Ove, durante questo primo periodo, si verifichi una vacanza per una delle cause previste dall’articolo 12, questa è colmata, secondo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, di comune accordo fra i Governi degli Stati membri.

In caso di applicazione, durante lo stesso periodo, dell’articolo 24, comma 3, si provvede alla sostituzione dei membri dell’Alta Autorità in conformità alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Al termine di tale periodo ha luogo un rinnovamento generale, e la designazione dei nove membri avviene nei seguenti modi: i Governi degli Stati Membri, in mancanza di accordo unanime, procedono, con la maggioranza di cinque sesti, alla nomina di otto membri, mentre il nono viene designato per cooptazione nei modi previsti dal primo comma del presente articolo. La stessa procedura si applica al rinnovamento generale che si renda necessario in caso di applicazione dell’articolo 24.

Il rinnovamento dei membri dell’Alta Autorità avviene per un terzo ogni due anni.

In ogni caso di rinnovamento generale, l’ordine di uscita è determinato direttamente per sorteggio a cura del presidente del Consiglio.

I rinnovamenti periodici ordinari conseguenti allo spirare dei periodi biennali si effettuano alternativamente, nell’ordine, mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo, e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.

Ove si verifichino delle vacanze per uno dei motivi previsti dall’articolo 12, esse sono colmate, seguendo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, alternativamente, [p. 24 modifica]nell’ordine che ne consegue mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.

In tutti i casi previsti dal presente articolo per cui una nomina avviene mediante decisione dei Governi a maggioranza di cinque sesti o per cooptazione, ogni Governo dispone di un diritto di veto nei termini seguenti:

Quando un Governo ha fatto uso del proprio diritto di veto nei riguardi di due persone se si tratta di un rinnovamento individuale, o di quattro persone se si tratta di un rinnovamento generalo o biennale, ogni ulteriore esercizio del diritto precitato in occasione dello stesso rinnovamento, può essere deferito alla Corte da un altro Governo; la Corte, se lo ritiene abusivo, può dichiarare il veto nullo e come non avvenuto.

Ad eccezione dol caso di dimissioni di ufficio previsto dall’articolo 12, secondo comma, i membri dell’Alta Autorità restano in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione.

Articolo 11

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Alta Autorità sono designati fra i membri di questa per due anni, secondo la stessa procedura prevista per la nomina dei membri dell’Alta Autorità da parte dei Governi degli Stati membri. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo nel caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta previa consultazione dell’Alta Autorità. [p. 25 modifica]

Articolo 12

All’infuori dei rinnovamenti periodici, le funzioni dei membri dell’Alta Autorità terminano individualmente per morte o dimissioni.

Possono essere dichiarati dimissionari d’ufficio, dalla Corte, su richiesta dell’Alta Autorità o del Consiglio, i membri dell’Alta Autorità che non si trovino più nelle condizioni necessarie per esercitare le loro funzioni o che siano incorsi in colpa grave.

Nei casi previsti dal presente articolo, l’interessato è sostituito, per la restante durata del mandato, nei modi stabiliti dall’articolo 10. Non si procede alla sostituzione se la restante durata del mandato è inferiore a tre mesi.

Articolo 13

Le deliberazioni dell’Alta Autorità sono prese a maggioranza dei.membri che la compongono.

Il regolamento interno fissa il quorum. Tale quorum deve essere comunque superiore alla metà del numero dei membri che compongono l’Alta Autorità.

Articolo 14

Per l’esecuzione dei compiti che le sono affidati e nei modi previsti dal presente Trattato, l’Alta Autorità prende decisioni, formula raccomandazioni o emette pareri.

Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

Le raccomandazioni sono obbligatorie, quanto agli scopi che stabiliscono, ma lasciano a coloro ai quali sono dirette la scelta dei mezzi atti al raggiungimento di detti scopi. [p. 26 modifica]

I pareri non sono vincolanti.

In tutti i casi nei quali l’Alta Autorità ha facoltà di prendere una decisione, può limitarsi a formulare una raccomandazione.

Articolo 15

Decisioni, raccomandazioni e pareri dell’Alta Autorità sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti.

Le decisioni e raccomandazioni, quando hanno carattere individuale, obbligano l’interessato in forza della notifica che gliene è fatta.

Negli altri casi esse diventano applicabili per il solo fatto della loro pubblicazione.

Le modalità di esecuzione del presente articolo saranno stabilite dall’Alta Autorità.

Articolo 16

L’Alta Autorità prende tutte le disposizioni d’ordine interno atte ad assicurare il funzionamento dei propri servizi.

Essa può istituire Comitati di studio e in particolare un Comitato di studi economici.

Nel quadro di un regolamento generale di organizzazione stabilito dall’Alta Autorità, il presidente dell’Alta Autorità è incaricato dell’amministrazione dei servizi e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Alta Autorità. [p. 27 modifica]

Articolo 17

Ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione dell’Assemblea, l’Alta Autorità pubblica un rapporto generale sull’attività della Comunità e sulle sue spese di amministrazione.

Articolo 18

Presso l’Alta Autorità è istituito un Comitato Consultivo. Esso è composto di almeno trenta e al massimo cinquantuno membri e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.

I membri del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio.

Per quanto riguarda i produttori e i lavoratori, il Consiglio designa le organizzazioni rappresentative, fra le quali ripartisce i seggi da distribuire. Ogni organizzazione è chiamata a redigere una lista comprendente un numero doppio di quello dei seggi che le sono attribuiti. La nomina è fatta in base a tale lista.

I membri del Comitato Consultivo sono nominati a titolo personale e per due anni. Essi non sono legati da alcun mandato o istruzione delle organizzazioni che li hanno designati.

II Comitato Consultivo designa fra i suoi membri il proprio presidente e il proprio ufficio di presidenza per la durata di un anno. Il Comitato emana il proprio regolamento interno.

Le indennità attribuite ai membri del Comitato Consultivo sono fissate dal Consiglio su proposta dell’Alta Autorità. [p. 28 modifica]

Articolo 19

L’Alta Autorità può consultare il Comitato Consultivo in ogni caso in cui lo ritenga opportuno. È tenuta a farlo ogni volta che tale consultazione è prescritta dal presente Trattato.

L’Alta Autorità sottopone al Comitato Consultivo gli obiettivi generali e i programmi stabiliti a norma dell’articolo 46 e lo tiene informato delle linee direttive della sua azione a norma degli articoli 54, 66 e 66.

L’Alta Autorità, se lo ritiene necessario, fissa al Comitato Consultivo, per presentare il parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla comunicazione diretta a tale fine al presidente.

Il Comitato Consultivo è convocato dal suo presidente a richiesta sia dell’Alta Autorità che della maggioranza dei propri membri, per deliberare su una determinata questione.

Il verbale delle deliberazioni è trasmesso all’Alta Autorità e al Consiglio unitamente ai pareri del Comitato.