Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo secondo/2
| Questo testo è completo. |
| ◄ | Titolo secondo - 1 | Titolo secondo - 3 | ► |
CAPITOLO II
DELL’ASSEMBLEA
Articolo 20
L’Assemblea, composta da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.
Articolo 21
L’Assemblea è composta di delegati che i Parlamenti sono chiamati a designare nel loro seno per un anno, o eletti a suffragio universale diretto, a seconda della procedura fissata da ciascuna Alta Parte Contraente.
Il numero di tali delegati è stabilito come segue[1]:
Germania |
18 |
Belgio |
10 |
Francia |
18 |
Italia |
18 |
Lussemburgo |
4 |
Olanda |
10 |
I rappresentanti della popolazione sarrese sono compresi nel numero dei delegati attribuiti alla Francia.
Articolo 22
L’Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di maggio. La sessione non può prolungarsi oltre la fine dell’esercizio finanziario in corso.
L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio per emettere pareri sulle questioni che da questo le sono sottoposte.
Essa può altresì riunirsi in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri o dell’Alta Autorità.
Articolo 23
L’Assemblea designa fra i suoi membri il presidente ed il suo ufficio di presidenza.
I membri dell’Alta Autorità possono assistere a tutte le sedute. Il Presidente o i membri dell’Alta Autorità da essa designati sono ascoltati su loro richiesta.
L’Alta Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande che le sono rivolte dall’Assemblea o dai suoi membri.
I membri del Consiglio possono assistere a tutte le sedute e sono ascoltati su loro richiesta.
Articolo 24
L’Assemblea procede, in seduta pubblica, alla discussione della relazione generale che le è sottoposta dall’Alta Autorità.
L’Assemblea, investita di una mozione di censura sulla relazione, può pronunciarsi su tale mozione non prima di tre giorni, dopo il deposito della mozione stessa, e mediante scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è adottata con la maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l’Assemblea, i membri dell’Alta Autorità devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a trattare gli affari correnti fino alla loro sostituzione in conformità dell’articolo 10.
Articolo 25
L’Assemblea stabilisce il suo regolamento a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti dell’Assemblea sono pubblicati nei modi previsti da detto regolamento.
Note
- ↑ Gli Stati sono enumerati in ordine alfabetico secondo le denominazioni in lingua francese (Nota del traduttore).